TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1213, del 8 maggio 2014
Elettrosmog.SRB non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale

Occorre sottolineare che nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso, il successivo comma 4 dello stesso art. 86 prescrive che "Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare". (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01213/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01585/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2013, proposto da: 
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Granelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, n. 1

contro

Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Italia, n. 7

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 27794 del 9.4.2013, a firma del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sesto San Giovanni, recante parere contrario all’installazione dell'impianto tecnologico di teleradiocomunicazione per telefonia cellulare, richiesta da Telecom con istanza datata 19.3.2013, avente ad oggetto una Stazione Radio Base con sistema GSM/UMTS, denominata "Sesto San Giovanni Picardi", da ubicarsi in Via Fratelli Picardi, n. 124, su terreno censito al Foglio n. 6, mappale n. 279 del C.C. del Comune di Sesto San Giovanni;

- quali atti presupposti, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, con specifico riferimento all'art. 34 e all'Allegato B al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio ed in specie alla Tavola SRB 02;

- di ogni altro atto, provvedimento o comportamento preordinato, consequenziale o comunque connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha espresso parere negativo in merito all’istanza di autorizzazione di una nuova Stazione Radio Base nel territorio comunale.

In particolare, l’istanza non è stata accolta perché, premesso che “in forza di quanto previsto nell’allegato B della Relazione sull’elettromagnetismo – Regolamentazione delle modalità di insediamento e rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio comunale, nella tavola SRB.02 sono stati individuati i siti idonei dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, nell’immobile ad uso residenziale posto in Via Picardi n. 124 individuato in progetto non è preventivata la possibilità di installare alcun impianto”.

1.1. La ricorrente ha pertanto impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base di un unico motivo, articolato come di seguito:

A) Violazione dell’art. 10 –bis della L. n. 241/90.

Il Comune resistente non avrebbe preventivamente informato Telecom in merito alla sfavorevole conclusione del procedimento autorizzativo.

B) Eccesso di potere per carenza motivazionale, sintomo di un’insufficiente ed inadeguata istruttoria della pratica attivata dal Comune e, soprattutto, di un fraintendimento dei presupposti di fatto e diritto che avrebbero erroneamente determinato l’Amministrazione.

In particolare, il diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in applicazione tout court della disciplina urbanistica comunale e, al contrario, in violazione delle disposizioni che disciplinano in via diretta ed esclusiva la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture di comunicazione in questione, contenute nel Codice delle Comunicazioni (D.lgs. n. 259/03), nella L.r. n. 11/2001 e nella deliberazione di G.R. n. VII/7351 in data 11.12.2001.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, infatti, nessun rilievo potrebbe essere accordato alla specifica destinazione dell’area su cui viene a ricadere l’impianto di telecomunicazione, posto che sarebbe consentita una diffusa localizzazione degli impianti in parola su tutto il territorio comunale.

Sotto un ulteriore profilo il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto contrastante con la disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, laddove dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione … sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. La norma richiamata, infatti, renderebbe compatibile la domanda di autorizzazione all’installazione e all’attivazione di Stazioni Radio Base anche con previsioni urbanistiche difformi, al contempo comportando che le stesse infrastrutture debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo anziché essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.

Sarebbe illegittima, inoltre, la disposizione di cui all’art. 34 delle N.T.A. del Piano delle Regole, nel combinato disposto con le previsioni dell’Allegato B al Piano, poiché introdurrebbe un’illegittima disciplina di natura radio protezionistica tale da compromettere la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.

C) Violazione del principio generale stabilito dall’art. 5 della L. n. 249/1997.

Il mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta comprometterebbe l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio pubblico di telefonia mobile ed, al contempo, impedirebbe a Telecom di assicurare la regolarità e l’efficienza del servizio di cui è concessionaria statale.

Infine i provvedimenti comunali impugnati sarebbero illegittimi anche per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. poichè, precludendo l’espansione della rete di telefonia mobile, pregiudicherebbero l’utilità sociale che gli impianti SRB svolgono tramite l’iniziativa economica della società ricorrente.

1.2. Si è costituito il Comune di Sesto San Giovanni, sollevando due eccezioni di inammissibilità (per acquiescenza e genericità) e chiedendo comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la Sezione, con l’ordinanza n. 844/2013, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo “il provvedimento impugnato con conseguente obbligo del Comune resistente di rilasciare la richiesta autorizzazione, ove sussistano tutti gli altri presupposti”.

La richiamata ordinanza si fonda sulla seguente motivazione:

“Ritenuto:

che, avendo Telecom da ultimo richiesto l’installazione di un impianto di potenza inferiore ai 300 watt, la collocazione territoriale del manufatto non poteva incontrare limitazioni di carattere urbanistico in conformità a quanto prevede l’art. 4 comma 7 della L.r. 11/2001”.

1.4. Nelle more del giudizio il Comune ha disposto un supplemento istruttorio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del limite di potenza di 300 W, nonché con riguardo alla struttura, alle dimensioni nonché al collocamento dell’impianto di cui è causa. La Commissione comunale per il Paesaggio ha però sospeso il rilascio del parere richiestole, invitando la ricorrente a trasmettere apposita documentazione fotografica. È intervenuto, inoltre, il parere favorevole dell’ARPA.

1.5. Con memoria del 24.1.2014 il Comune ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7, della L.r. n. 11/2001 per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.

Alla pubblica udienza del giorno 26 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente.

2.1. La prima eccezione, relativa all’asserita acquiescenza, va respinta in virtù della semplice constatazione che l’istanza da ultimo riproposta dalla ricorrente, in relazione alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato, si differenzia dalla richiesta presentata nel 2012, in quanto, al contrario di quest’ultima, ha per oggetto un impianto di potenza inferiore ai 300 W.

Trattandosi di istanze differenti, pertanto, l’acquiescenza prestata nei confronti del rigetto della prima non è in grado di esplicare alcun analogo effetto nei riguardi del diniego di accoglimento della seconda.

2.2. L’eccezione di genericità va respinta sulla base della semplice lettura del ricorso alla stregua della puntuale esposizione dei motivi introdotti.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

Il provvedimento di diniego per l'installazione dell'impianto si fonda sulla considerazione che “nell’immobile ad uso residenziale posto in Via Picardi, n. 124 individuato in progetto non è preventivata la possibilità di installare alcun impianto”.

Orbene, in linea con quanto già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, è dirimente, ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento, constatare come la legislazione regionale, per gli impianti radio base per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W, stabilisce che essi non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica (art. 4, comma 7, della L.r. Lombardia n. 11 del 2001).

Più in generale, va rilevato che la disciplina urbanistica impressa al territorio non si oppone affatto alla installazione della stazione radio base sul sito individuato dalla ricorrente (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sent. n. 398/2013).

Al riguardo sono necessari alcuni spunti ricostruttivi.

Il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con riferimento alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, con finale rilascio (in forma espressa o tacita) di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è considerata dal legislatore di preminente interesse generale, oltre che libera (artt. 3 e 86 del D.lgs. n. 259/2003). L'articolo 86, al comma 3 stabilisce che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”. L'art. 90 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola). Occorre, tuttavia, sottolineare che, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso, il successivo comma 4 dello stesso art. 86 prescrive che "Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare".

Sotto altro profilo, sempre ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, l’installazione di infrastrutture viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Sul punto, occorre porre in evidenza che l’art. 8 della legge n. 36/2001 (il quale nel disciplinare il riparto di competenze tra Regioni, Province e Comuni in materia stabilisce che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”), è stato interpretato nel senso che l’ente locale può senz’altro disciplinare, con proprio regolamento, l’individuazione di siti del territorio comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute, ma ciò può avvenire senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche (la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003 ha, infatti, chiarito che nell’esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001). Del pari, i comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato.

Nel quadro così delineato, risulta del tutto coerente la disposizione, sopra richiamata, di cui all’art. 4, comma 7, della L.r. Lombardia n. 11 del 2001, in relazione alla quale il Collegio, quindi, non ritiene di poter ravvisare profili di incostituzionalità siccome prospettati dal Comune resistente.

Ciò posto, il diniego impugnato non può che ritenersi illegittimo e va pertanto annullato in accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione, che in corso di causa ha disposto un supplemento d’istruttoria – nel corso della quale la Commissione comunale per il Paesaggio ha da ultimo sospeso il proprio giudizio chiedendo alla ricorrente la trasmissione di documentazione fotografica – nel concludere il procedimento dovrà tener conto delle considerazioni espresse in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Sesto San Giovanni a corrispondere le spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)