Cons. Stato Sez. VI sent. 1017 del 3 Marzo 2007
Elettrosmog. Posizionamento impianti in prossimità di scuole materne
Un commento alla sentenza è leggibile qui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1017/07
Reg.Dec.
N. 2183 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2183/2006 proposto dalla società
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio
Grieco presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
via Piemonte 39,
contro
il Comune di AVELLINO, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Maggi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia 28, presso l’avv. Raffaele Porpora,
e nei confronti
della RIPARTIZIONE AMBIENTE e QUALITÀ, SERVIZIO ENERGIA e
TUTELA AMBIENTALE del Comune di AVELLINO, in persona del Dirigente
p.t., non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,
sede di Napoli, Sezione VII, 20 gennaio 2006, n. 756;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l’ordinanza della Sezione 4 aprile 2001, n. 1719;
relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere
Paolo Buonvino;
udito l’avv. Lirosi, per delega dell’avv. Grieco,
per l’appellante e l’avv. Maggi per il Comune
appellato.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) - Con il ricorso di primo grado è stato chiesto,
dall’odierna appellante, l'annullamento della nota prot. n.
17973 del 4 maggio 2004, con cui il Comune di Avellino –
Servizio Energia – ha annullato l’autorizzazione
rilasciata il 14 gennaio 2004, prot. n. 507595/46836, per la
realizzazione di una stazione radio base presso l’area di
servizio Irpinia - Autostrada A16 - Km 44+120, carreggiata sud,
ordinando la rimozione di tutte le opere realizzate ed il ripristino
dell’originario stato dei luoghi; con il ricorso è
stato anche chiesto il risarcimento dei danni.
In particolare, l’originaria ricorrente ed odierna
appellante, come ricordato dal TAR, aveva predisposto un progetto per
la realizzazione di una stazione radio base presso l’area di
servizio Irpinia Autostrada A16 Napoli Canosa, al fine di migliorare la
qualità dei servizi di sicurezza autostradale, assistenza al
traffico e viabilità, soccorso sanitario, assistenza
meccanica e informativa all’utenza e che aveva, pertanto,
chiesto ed ottenuto, dal Comune qui appellato,
l’autorizzazione per la realizzazione della predetta stazione
radio base; tuttavia il Comune stesso, successivamente, emetteva
l’atto impugnato.
La medesima originaria ricorrente ha impugnato, quindi, tale
provvedimento, avendolo ritenuto illegittimo.
Il TAR, respinta l’eccezione, opposta dal Comune, di carenza
di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, atteso che
quest’ultima ha chiesto l’autorizzazione assieme
alla TIM e solo per errore materiale del Comune
l’autorizzazione in parola è stata rilasciata alla
sola TIM, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso in quanto,
nel procedimento in questione, iniziato su richiesta della stessa
ricorrente, l’Amministrazione non era obbligata a comunicarne
l’avvio ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/90.
Ha, poi, ritenuto il provvedimento del Comune correttamente motivato in
riferimento alla prescrizione regolamentare (art. 2 del Regolamento
comunale per l’installazione dei dispositivi di
telecomunicazione fissa, non impugnato dalla ricorrente) in forza della
quale non era consentito istallare impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 50 metri rispetto ad un parco giochi per bambini.
I primi giudici hanno, poi, disatteso l’interpretazione
proposta dalla ricorrente, secondo cui l’antenna si sarebbe
trovata a distanza regolamentare, sia perché il cortile non
sarebbe stato una pertinenza dell’asilo nido, sia
perché la norma regolamentare prescriveva il rispetto di una
distanza minima di 50 metri dal perimetro esterno degli edifici, senza
nulla precisare relativamente alle pertinenze; una tale
interpretazione, infatti, è apparsa eccessivamente
formalistica e tale da vanificare la finalità della norma
(garantire una tutela minima per i bambini che frequentano la scuola o
l’asilo nido).
Per l’effetto, il TAR ha respinto il ricorso,
nonché la connessa domanda risarcitoria.
2) – Per la società appellante la sentenza sarebbe
erronea in quanto avrebbe finito per estendere anche alle pertinenze il
limite di 50 metri minimi di distanza espressamente fissato, invece,
dal citato art. 2 del predetto Regolamento comunale, con riguardo
“al perimetro esterno degli edifici” adibiti, tra
l’altro, ad asili nido e scuole materne; tale interpretazione
della norma sarebbe, invero, del tutto erronea in quanto ne
giustificherebbe un’applicazione talmente estensiva da
travalicare le intenzioni stesse espresse dalla disciplina
regolamentare comunale; se questa avesse voluto comprendere nel
predetto limite di distanza anche le pertinenze degli edifici come
sopra individuati, lo avrebbe fatto fornendo, in tal senso, una precisa
indicazione.
L’interpretazione della norma offerta dal TAR (che aprirebbe
la strada ad inevitabili incertezze interpretative sia da parte
dell’amministrazione che degli amministrati chiamati ad
applicarla) non sarebbe condivisibile, poi, non solo in quanto
l’estensione, non prevista dalla norma, alle aree
pertinenziali lascerebbe del tutto indeterminata la reale consistenza
del limite in parola (le pertinenze potendosi estendere ben oltre il
perimetro esterno degli edifici), ma anche in quanto, di fatto, per
ciò che specificamente attiene alla presente fattispecie,
l’area pertinenziale presa in considerazione farebbe capo al
condominio in cui si colloca l’asilo nido e non direttamente
a quest’ultimo, donde, comunque,
l’erroneità del rilevamento delle distanze operato
dal Comune.
Secondo l’appellante il TAR avrebbe, poi, errato anche nel
non considerare che la disciplina regolamentare comunale si sarebbe
posta in manifesta violazione con i principi comunitari e nazionali
disciplinanti la materia, nonché in ordine al riparto di
competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, non essendo, in
particolare, demandati a questi ultimi compiti inerenti la fissazione
dei limiti alle esposizioni elettromagnetiche; e non sarebbe vero,
inoltre, che sarebbe mancata, da parte della deducente,
l’impugnativa specifica della norma regolamentare di cui si
tratta in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal TAR,
un’impugnativa siffatta sarebbe agevolmente rinvenibile nel
ricorso di primo grado.
L’appellante contesta, infine, il rigetto, da parte del TAR,
della censura concernente la violazione della disciplina di cui alla
legge n. 241/1990; in proposito assume, in particolare, che i primi
giudici avrebbero travisato il contenuto stesso della censura in quanto
– a parte che non sarebbe vero che si verteva in ordine a
procedimento ad iniziativa di parte – essenzialmente sarebbe
stata dedotta, in primo grado, una doglianza volta a lamentare il fatto
che la brevità dei termini entro i quali la P.A. ha
provveduto ad emettere l’ordine di sospensione dei lavori
(due soli giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento)
avrebbe, di fatto, impedito alla stessa amministrazione di acquisire
piena conoscenza dei fatti e degli interessi coinvolti.
3) – Si è costituito in giudizio il Comune di
Avellino che insiste per il rigetto dell’appello e la
conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza 4 aprile 2001, n. 1719, la Sezione ha respinto
l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti
difensivi.
4) – L’appello (a parte ciò che potrebbe
dirsi in merito alla tempestività dell’originario
gravame) è infondato nel merito.
Quanto, invero, alla censura volta a contestare la sentenza appellata
nella parte in cui ha ritenuto correttamente applicata, nella specie,
la predetta disciplina regolamentare, la stessa appare infondata.
La norma regolamentare in questione così recita:
“non sono comunque autorizzabili o esercibili gli impianti
posti a meno di cinquanta metri, misurati in proiezione orizzontale dal
baricentro del sistema di antenne al perimetro esterno di edifici
adibiti a: asili nido e scuole materne….”.
Ebbene, non solo il riferimento al perimetro esterno anzidetto va
rapportato, logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente contigui
ai detti edifici, in cui viene pure normalmente svolta
l’attività propria di detti istituti che,
altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia di tutela di situazioni
particolarmente sensibili propria della norma in esame (della cui
legittimità, per i motivi che si diranno, non è
qui dato discutere), volta ad escludere che i campi elettromagnetici
sprigionati dalle apparecchiature di cui si tratta possano investire in
modo costante i giovanissimi che svolgano all’aperto la
normale attività ludica, trattandosi di soggetti
maggiormente esposti in quanto neppure protetti dalle strutture murarie.
Quanto al fatto che l’area pertinenziale in cui
l’attività viene svolta farebbe capo al condominio
e non all’istituto educativo in questione, si tratta di
circostanza irrilevante, dal momento che ciò che rileva
è che l’istituto stesso sia legittimato a svolgere
l’attività ludica all’aperto su detta
area, ad esso direttamente collegata e da esso direttamente
raggiungibile (la stessa perizia tecnica prodotta
dall’appellante a supporto dei propri assunti e depositata
innanzi al TAR il 21 dicembre 2005 parla, del resto, al riguardo, di
“recinzione delimitante la corte a servizio della ludoteca
denominata Pianeta Bimbo” confermando pienamente
l’esistenza del rapporto pertinenziale diretto anzidetto).
In punto di fatto può anche soggiungersi, infine, stando
alla stessa perizia tecnica ora ricordata, che, dallo stralcio
aerofotogrammetrico prodotto, in scala 1/4000, è dato
desumere non solo che la distanza del contestato manufatto dalla
predetta recinzione è (come affermato nella stessa perizia),
pari a mt. 24,50, ma anche – tenendo logicamente conto della
stessa scala appena indicata - che la distanza del manufatto stesso
dall’edificio in cui si colloca la ludoteca di cui si tratta
è, comunque, inferiore a mt. 50, dovendosi fare riferimento
all’edificio in cui si colloca l’asilo nido o la
scuola materna e non alla parte di edificio stesso riservato a tale
istituto (parte che, del resto, nella perizia non è neppure
puntualmente individuata).
5) – Parimenti infondata è la censura volta a
contestare l’affermazione, contenuta nella sentenza
appellata, secondo cui non sarebbe stata impugnata la norma
regolamentare di cui si discute.
E, invero, nessuna censura è stata svolta, in primo grado,
avverso la norma ora citata (solo qui contestata sia con riguardo alla
disciplina normativa di settore comunitaria che a quella interna);
mentre del tutto irrilevante è il generico richiamo (non
seguito, come si ripete, da alcuna puntuale doglianza) fatto, in
ricorso, a tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e
consequenziali.
Per completezza può, peraltro, anche rilevarsi, al riguardo,
che la potestà assegnata al Comune dall’art. 8,
comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare
“il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi radioelettrici” può tradursi, a titolo di
esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo
urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio
paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò
che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici, nell’individuazione – come nella
specie - di siti che per destinazione d’uso e
qualità degli utenti possano essere considerati sensibili
alle immissioni radioelettriche (cfr. tra le altre, la decisione della
Sezione 5 giugno 2006, n. 3332).
6) – Da rigettare, infine, è anche
l’ultimo motivo d’appello.
È vero che il Comune ha proceduto alla notificazione
dell’ordine di sospensione dei lavori solo due giorni dopo la
comunicazione di avvio del procedimento; tale determinazione
costituisce, però, un provvedimento d’urgenza
volto ad impedire la prosecuzione immediata dei lavori e la conseguente
eventuale attivazione dell’impianto che –
nell’ottica comunale e giusta la locale disciplina
regolamentare - si sarebbe posto in contrasto con la citata norma sulle
distanze volta a tutelare interessi collettivi particolarmente
sensibili; con la conseguenza che correttamente il provvedimento stesso
è stato emanato nei predetti tempi brevi; ciò che
rileva, peraltro, è che il provvedimento definitivo, con il
quale il procedimento – del cui avvio era stata data rituale
comunicazione – si è concluso, sia stato emanato
nel rispetto della tempistica indicata dalla disciplina sul
procedimento invocata dall’interessata; e poiché
il provvedimento che ha concluso la procedura in parola (n. 17973/3402
del 4 maggio 2004) è intervenuto oltre un mese e mezzo dopo
la comunicazione anzidetta e successivamente
all’acquisizione, da parte della P.A.,
dell’articolato avviso espresso al riguardo
dall’interessata medesima, nonché degli
accertamenti in loco relativi alle distanze, ne consegue la piena
infondatezza della censura in esame.
7) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare
infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono
liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in
epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che
liquida, a favore del Comune di Avellino, nella complessiva somma di
€ 3.000,00(tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio
2007 con l’intervento dei sigg.ri:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere est.
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Paolo Buonvino f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva