Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 01/09/1995
Presidente: Cantillo M. Estensore: Carbone V. P.M. Di Salvo E. (Conf.)
Smithwline Beecham Farm. (Guarino ed altro) contro Com. Senago ed altri (Romanelli ed altro)
(Cassa con rinvio, App. Milano, 20 novembre 1992).
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Azione di risarcimento del danno ambientale - Promozione da parte di un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 - Prova del danno - Oggetto - Consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità.

Con riguardo ad azione di risarcimento del danno ambientale, promossa da un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 (nella specie, nei confronti di imprese che si assumono responsabili di produzione, circolazione e sversamento di rifiuti speciali industriali senza l'adozione di idonee cautele), nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sè" del bene ambientale, la cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti, eseguiti da qualificati organismi pubblici, in presenza dei quali non può fondatamente rigettarsi la richiesta del danneggiato di consulenza tecnica di ufficio, non sussistendo in ottemperanza di questi all'onere della prova ed essendo la consulenza finalizzata alla verifica di fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali essa si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere
" Alfio FINOCCHIARO "
" Ugo VITRONE "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SMITHWLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A., già Zambeletti in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliata in Roma piazza Borghese 3 c-o gli avvocati Giuseppe Guarino e Paolo Mercuri giusta procura speciale per Notaio Luigi Prinetti di Milano rep. 69960 del 24.9.1993;
Ricorrente
contro
- AUSCHEM S.P.A. (nuova denominazione assunta da Rol S.p.A.);
- COMUNE DI SENAGO;
- FALLIMENTO CENTRO ECOLOGICO PADANO;
- HOECHST ITALIA S.P.A.
- COEDE S.A.S.;
Intimati
e sul secondo ricorso 11476-93 proposto
da
COMUNE DI SENAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cosseria 5 c-o l'avvocato Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Mariotti giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
HOECHST ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Alessandria 130 c-o l'avvocato Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Perli giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente
contro
3M ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Alessandria 130 c-o l'avvocato Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Perli giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente
contro
SMITHWLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A. (già Soc. Zambeletti);
- AUSCHEM S.P.A. (nuova denominazione assunta dal Rol S.p.A.) - FALLIMENTO CENTRO ECOLOGICO PADANO in persona del curatore Massa Giordano;
COEDE S.A.S.
Intimati
e sul terzo ricorso 11651-93 proposto
da
HOECHST ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Alessandria 130 c-o l'avvocato Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Perli giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
- SMITHWLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A. (già società Zambeletti);
- COMUNE DI SENAGO
- FALL.TO CENTRO ECOLOGICO PADANO in persona del Curatore Massa Giordano
- COEDE S.A.S.
- ROL S.P.A. (ora AUSCHEM S.P.A.);
- 3M ITALIA S.p.A.
Intimati
e sul quarto ricorso 11652-93 proposto
da
3M ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Alessandria 130 c-o l'avvocato Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Perli giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
- SMITHWLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A. (già Società Zambeletti) - COMUNE DI SENAGO
- FALLIMENTO CENTRO ECOLOGICO PADANO, in persona del curatore Massa Giordano
- COEDE S.A.S.
- ROL S.P.A. (già AUSCHEM S.P.A.)
- HOECHEST ITALIA S.P.A.
Intimati
avverso la sentenza 2004-92 della Corte di Appello di Milano depositata l 20.11.1992;
sono presenti per il ricorrente 10147-93 l'avvocato Panunzio con delega;
sono presenti per il ric. 11476-93 per il ricorrente l'avvocato Romanelli E.;
per il resistente gli avvocati Perli per la Hoechst e per la 3M It. Soc. con l'avvocato Lorenzoni;
per i ricorsi 11651 e 11652-93 gli avvocati Perli e Lorenzoni;
udita la relazione del Consigliere Rel. Dott. Carbone nella pubblica udienza del 10.3.1995;
la difesa del ricorso principale (n. 10147-93) l'avvocato Panunzio con delega chiede l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri;
la difesa del ricorso n. 11476-93 chiede per il ricorrente Comune di Senago l'avvocato Romanelli chiede l'accoglimento del proprio ricorso e rigetto degli altri;
per i ricorsi 11651-93 e 11652-93 gli avvocati Perli e Lorenzoni per la Hoechst e per la 3M Italia chiedono l'accoglimento del proprio ricorso e rigetto degli altri;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Di Salvo che conclude per l'accoglimento del 1 motivo ricorso principale;
assorbiti gli altri rigetto degli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Senago convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, con atto del 3.12.1984, la s.p.a. Centro Ecologico Padano, precedentemente dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi il 27.2.1984, nonché le società Smithkline Beecham Farmaceutici s.p.a. (già Società Zambelletti), Auschem s.p.a. (prima denominata Rol s.p.a.), Hoechst Italia s.p.a., 3M Italia s.p.a., Coede s.a.s., dichiarando che dal febbraio del 1983 era stata rilevata l'esistenza nel proprio territorio di un serbatoio fisso, di proprietà della soc. Coede, ed utilizzato dalla soc. CEP per lo stoccaggio di rifiuti speciali industriali prodotti dalle altre società. Inoltre nel marzo 1983 il deposito, perché sprovvisto della prescritta autorizzazione era stato sottoposto a sequestro. Infine, a seguito di esami effettuati dal laboratorio provinciale di igiene, era stata accertata nell'aprile del 1983 la presenza nel serbatoio di sostanze tossiche, per cui la Giunta regionale aveva vietato ogni ulteriore conferimento di rifiuti.
Nelle more, la s.p.a. CEP era dichiarata fallita, mentre la Usl competente aveva individuato gravissime perdite di sostanze inquinanti dal predetto serbatoio, sicché il Comune, non essendo in grado il curatore fallimentare di smantellare la struttura del serbatoio, aveva provveduto d'ufficio ad appaltare il lavoro ad altra società, per il costo di lire 124.823.586.
Tanto premesso, il Comune di Senago chiese nei confronti di tutti i convenuti la condanna in solido per il fatto illecito commesso mediante la produzione e lo scarico abusivo nel serbatoio dei propri rifiuti tossici, con il conseguente rimborso della spesa sostenuta per lo smantellamento dello stesso nonché con la condanna al risarcimento del danno ambientale dovuto alla compromissione dell'ambiente per il diffondersi nel territorio del comune di rifiuti tossici prodotti e sversati senza le dovute cautele imposte dalla legge.
Sull'eccezione del curatore del fallimento, che rilevò l'improponibilità della domanda proposta in sede diversa da quella concorsuale, il Tribunale, con sentenza del 17.11.1988, accolse l'eccezione della curatela e, ritenuta la responsabilità solidale degli altri convenuti, li condannò al pagamento della somma di lire 155.000.000 in favore dell'istante.
Siffatta decisione ha trovato conferma da parte del giudice del gravame che, con sentenza del 20.11.1992, ha respinto l'appello. Secondo la Corte territoriale: a) l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale fallimentare di Lodi, è destituita di fondamento, in quanto si tratta di obbligazioni solidali, e quindi di litisconsorzio meramente facoltativo; b) la domanda di risarcimento del danno ambientale va rigetta in quanto sfornita di prova; ne', a tal fine, può essere sufficiente la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, che non può avere solo intenti esplorativi e surrogatori; c) la responsabilità delle società convenute va affermata sia sulla base dell'art. 2043 c.c., per aver consentito il deposito dei propri rifiuti tossici nel serbatoio, non abilitato a riceverli, e per non essersi accertate del loro definitivo smaltimento, sia ai sensi dell'art. 2050 c.c., poiché l'attività di produzione da cui residuino sostanze tossiche e nocive è certamente attività pericolosa, con la conseguenza che ai produttori dei rifiuti non basta provare di aver contrattualmente demandato a terzi lo smaltimento dei rifiuti stessi per vincere la presunzione legale di responsabilità.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici (già s.p.a. Zambelletti). Il Comune di Senago ha presentato controricorso e proposto ricorso incidentale. Le società 3M Italia s.p.a e Hoechst Italia s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale e presentato controricorso avverso il ricorso incidentale del Comune di Senago, ai sensi dell'art. 371, co. 4, c.p.c..
Sono state depositate tempestive memorie sia da parte del ricorrente principale, sia da parte dell'Amministrazione comunale e degli altri ricorrenti incidentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., tutti i ricorsi, trattandosi di impugnazioni autonomamente proposte avverso la stessa decisione.
Con il primo motivo del ricorso principale, e con il primo motivo dei ricorsi incidentali n. 11651 e n. 11652, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si ripropone in questa sede di legittimità la questione dell'incompetenza del Tribunale ordinario per asserita violazione dell'art. 24 l. fall. 267-1942, per essere competente il Tribunale di Lodi, in quanto non si tratterebbe di responsabilità solidale ne di litisconsorzio meramente facoltativo, ma di responsabilità esclusiva della società fallita per il mancato svuotamento del deposito, con la conseguente competenza funzionale esclusiva del giudice fallimentare. L'assunto proposto dal ricorrente principale è infondato, mentre va dichiarato inammissibile l'analogo motivo di ricorso dei ricorrenti incidentali che hanno sollevato la questione per la prima volta in questa sede, non avendola mai avanzata in prime cure. In proposito i giudici di merito hanno accertato una
responsabilità solidale sia della S.p.a. CEP che degli altri soggetti, questi ultimi per aver prodotto rifiuti speciali industriali senza aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, limitandosi a trasferirne la detenzione all'altra società che ne consentiva lo sversamento in un serbatoio abusivo, perché privo della prescritta autorizzazione, serbatoio peraltro non a tenuta stagna, mantenuto in funzione nonostante gli ordini di smantellamento, resisi necessari a seguito delle accertate gravissime perdite di sostanze inquinanti.
La Corte territoriale ha, pertanto, accertato una situazione di corresponsabilità di più soggetti per lo stesso evento dannoso, sia pure a diverso titolo. In particolare, sussiste la responsabilità concorrente del produttore di rifiuti per culpa in vigilando, per avere, cioè, effettuato svernamenti direttamente o a mezzo di terzi a lui legati contrattualmente, in un deposito sprovvisto della prescritta autorizzazione e già sottoposto a sequestro. È vero che all'epoca dello sversamento - come rileva il ricorrente principale - non era ancora entrata in vigore la normativa che impone al produttore di rifiuti il controllo sulla discarica, introdotto con il d.p.r. 10.9.1982 n. 915, ma è altresì vero che, anche prima della normativa di settore, il produttore di rifiuti tossici o nocivi era obbligato, in base ai principi generali, e cioè in base al richiamato art. 2050 c.c., a non cagionare danno nell'esercizio di un'attività indubbiamente pericolosa quale quella che da luogo alla produzione di rifiuti tossici e nocivi a livello industriale, anzi, di adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile danno, anche quello ambientale.
Ed il rapporto processuale con pluralità di condebitori solidali non diventa improcedibile per il fallimento di uno di essi, in quanto l'attrazione della competenza del Tribunale in sede fallimentare si presenta solo per il condebitore solidale dichiarato fallito, mentre per gli altri condebitori solidali, rimasti in bonis, il giudizio deve proseguire davanti al Tribunale ordinario. Non sussiste, pertanto, una vis attrcativa del Tribunale fallimentare nei confronti del presente processo, stante la coesistenza di comportamenti illeciti posti in essere dalle società convenute o un dovere del terzo danneggiato di doversi rivolgere al curatore, potendo egli convenire in giudizio gli altri condebitori.
Come ha già rilevato questo Collegio (cass. 7 gennaio 1983 n. 105), l'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio stesso prosegua nella sede ordinaria nei confronti degli altri condebitori in bonis, senza essere attratto nella competenza del Tribunale fallimentare, con il quale non ha che un rapporto di mera occasionalità.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale, nonché con il secondo e terzo motivo dei ricorsi incidentali della Hoechst e della 3M, si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e 4 l. reg. Lombardia n. 94-1980, per non aver tenuto conto che la società ricorrente aveva affidato ad altri lo sversamento dei depositi tossici e, una volta consegnati materialmente, in base a contratto, andava esonerata da ogni responsabilità.
La censura è infondata, in quanto intende costituire una figura di detentore di rifiuti ex contractu, su cui scaricare l'esclusiva responsabilità del fatto.
Il soggetto produttore dei rifiuti tossici, infatti, è comunque soggetto agli artt. 2043 e 2050 c.c., e non può esonerarsi da siffatta responsabilità attraverso una fittizia distinzione tra soggetto produttore dei rifiuti, e soggetto tenuto allo smaltimento e stoccaggio degli stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti tossici, ed in particolare il soggetto produttore, sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare quelle misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinché lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avvenga senza danni a terzi. Con l unico motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune di Senago si censura l'impugnata sentenza per aver respinto la domanda di risarcimento del danno ambientale, sull'assunto che esso non fosse provato, per cui non poteva disporsi consulenza tecnica d'ufficio. Secondo il ricorrente incidentale, l'amministrazione comunale aveva fornito adeguata prova sulla sussistenza del danno ambientale come MOTIVI DELLA DECISIONE
appare dalla documentazione amministrativa esibita dal Comune e richiamata nello svolgimento del processo. Nel febbraio 1983, infatti, era stata rilevata l'esistenza di un serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti speciali industriali, considerati dall'analisi effettuata dal laboratorio provinciale di igiene altamente tossici e nocivi. Inoltre, la predetta struttura, poiché risultava sprovvista della prescritta autorizzazione, era stata sottoposta a sequestro dalla provincia di Milano. Infine, nel marzo del 1983, ad un mese dal rilevamento, la Giunta regionale aveva imposto la cessazione di ogni conferimento di rifiuti, e la USL competente aveva, successivamente, accertato gravissime perdite di sostanze inquinanti dal serbatoio. Di fronte a questa documentazione, non contestato non v'è dubbio sullo sversamento di rifiuti tossici e nocivi in un deposito privo di autorizzazione e non a tenuta stagna, come evidenziato dalla USL, che aveva rilevato, in proposito, "una gravissima perdita" di sostanze altamente inquinanti.
Appaiono, pertanto, allegati in atti elementi gravi, precisi e concordanti sul dedotto pregiudizio ambientale, che non è valutabile se non attraverso accertamenti disposti da qualificati organismi, atti ad emettere analisi e riscontri tecnici ed a valutare il pregiudizio per il territorio, derivante dalla presenza di sostanze tossiche e nocive, anche in relazione alla loro concentrazione ed al grado di assorbimento del terreno. Di fronte a queste risultanze istruttorie non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 30.1.1985 n. 622) il rigetto della domanda per inosservanza dell'onere probatoria in presenza della richiesta consulenza tecnica. Con la ricordata giurisprudenza, infatti, questa Corte aveva già avuto modo di affermare che quando la consulenza tecnica sia richiesta da una parte al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace di indagine, il giudice di merito non può negarla, senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte e non può rigettare la pretesa sostanziale osservando che con quella richiesta non si è adempiuto all'onere della prova.
Inoltre, proprio in relazione al danno ambientale, occorre rilevare come le conseguenze pregiudizievoli dovute al progressivo sversamento ed accumulo di rifiuti tossici, si manifestarlo, e sono riscontrabili, solo nel tempo, e non certo coevamente e contestualmente all'illegittimo deposito.
Il concetto di danno ambientale sviluppatosi solo di recente, rispetto al tronco dell'illecito aquiliano, attraverso l'art. 18 l. 8 luglio 1986 n. 349, accoglie il concetto di "compromissione o torto ambientale", consistente nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente. In altri termini, non basta la violazione puramente formale della normativa in materia di inquinamento, nella specie in materia di rifiuti tossici, ma occorre che lo Stato, o gli enti territoriali, su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo (cfr. Cass. 12 febbraio 1988 n. 1491), ai sensi del comma 3 dell'art. 18, deducano l'avvenuta compromissione dell'ambiente.
Se è vero, pertanto, che l'onere probatorio grava sul soggetto danneggiato, non è men vero che la prova del danno ambientale non può non consistere nella compromissione dell'ambiente stesso, accertata attraverso rilevazioni ed esami pubblici, o rilevamenti della USL, così come evidenziati dal ricorrente incidentale. Poiché il danno ambientale supera e trascende il danno ai singoli beni che ne fatto parte, quest'ultimo si ancorato alla tradizionale concezione civilistica delle conseguenze patrimoniali, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nonché degli stessi giudici delle leggi (Cass. sez. un. 25 gennaio 1989 n. 440; 9 aprile 1992 n. 4362; Corte cost. 30 dicembre 1987 n. 641), la compromissione dell'ambiente va vista, sotto l'aspetto probatorio, in stretto collegamento con l'art. 18, tenuto conto delle particolarità in esso contenuto, ed in particolare nei commi 6 e 7, che lo diversificano dal genus aquiliano, cui pure appartiene.
Nella disciplina del danno ambientale, infatti, considerato in senso unitario, l'ordinamento ha voluto tener conto non solo del profilo risarcitorio, ma anche di quello sanzionatorio, che pone in primo piano non solo e non tanto le conseguenze patrimoniali del danno arrecato (i c.d. danni conseguenza), ma anche e soprattutto la stessa produzione dell'evento, e cioè l'alterazione, il deterioramento, la distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, e cioè la lesione in sè del bene ambientale. La particolare rilevanza dell'evento lesivo si riscontra sia nel comma 3 dell'art. 18, dove la legittimazione degli enti territoriali è in funzione dell'appartenenza dei beni oggetto del fatto lesivo, sia nel comma 4, dove si riconosce alle associazioni dei cittadini di sollecitare l'esercizio dell'azione "in presenza di fatti lesivi di beni ambientali". Gli spunti di maggiore interesse sono dati, comunque, dal comma 8, dove si prevede, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile, ma soprattutto nei commi 6 e 7, che rappresentano l'aspetto più peculiare del danno ambientale rispetto al genere del danno aquiliano in generale.
Nel comma 6 si prevede, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, una determinazione in via equitativa, rapportata non al solito criterio della Differenztheorie, ma parametrato a criteri del tutto inusitati per il vecchio modello del danno risarcibile nella responsabilità civile, in quanto il bene ambiente è fuori commercio, e come tale insuscettibile di una valutazione venale secondo i prezzi di mercato, dovendo essere considerato nel suo valore d'uso. Il giudice, infatti, deve tener comunque conto: a) della gravità della colpa individuale, b) del costo necessario per il ripristino dell'ambiente; c) del profitto conseguito dal trasgressore, in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
Balza evidente come sotto il riflettore dell'indagine giudiziaria non si trovi la situazione patrimoniale dello Stato o degli altri enti legittimati, come conseguenza del danno ambientale subito, bensì elementi chiaramente sanzionatori, a livello di pene civili, quali la gravità della colpa del trasgressore, il profitto conseguito dallo stesso, ed il costo necessario al ripristino, al posto del pregiudizio patrimoniale subito.
Infine, il comma 7 dell'art. 18 rappresenta una deroga del principio nell'art. 2055 c.c., perché, nell'ipotesi di concorso di più soggetti, non sussiste la prevista solidarietà, ma ciascuno dei coautori del danno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
Il timbro repressivo adoperato dal legislatore conferisce al torto ecologico una sua peculiarità nell'ambito della responsabilità civile, con la conseguenza che anche la prova di siffatto torto non può non risentirne, ispirata, come dev'essere, non a parametri puramente patrimoniali, ma alla compromissione dell'ambiente, strettamente collegata al fatto lesivo del bene ambientale posto in essere, come nella specie, da chi ha concorso nell'utilizzo di un serbatoio non autorizzato, dal quale fuoriuscivano, come accertato dalla USL, i rifiutati tossici e nocivi che vi erano stati sversati. Il giudice del rinvio dovrà tener conto degli esposti principi, ed in particolare che nella prova del danno ambientale bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, ma della compromissione dell'ambiente.
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e rigetta quelli recanti i numeri 10147, 11651 e 11652, mentre accoglie il ricorso incidentale del Comune di Senago n. 11476-93.
Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma addì 10 marzo 1995 nella camera di consiglio della prima sezione civile.