DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n.73
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
Gazzetta Ufficiale N. 100 del 2 Maggio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999,
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni;
Vista la Convenzione sulla diversita' biologica, ratificata con
legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9,
riguardante la conservazione ex situ;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a)
e b);
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici
finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della
biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di
salvaguardare la stessa diversita' biologica.
Art. 2.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico
almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di
specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita'.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i
circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della
fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, e le strutture che detengono animali
appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel
territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono,
altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono
animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 3.
Requisiti del giardino zoologico
1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1,
deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale
fine, i seguenti requisiti minimi:
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero,
da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di
conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici
o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione,
sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione
delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di
sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di
conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni
sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita'
ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in
natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni
animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per
riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica,
fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di
specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del
benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di
educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle
norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a
soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole
specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato
l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle
peculiarita' delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli
animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di
trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una
corretta alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare
eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il
diffondersi di specie alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria
del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere
ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie
ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a
disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6
e copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino
zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5,
il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato
alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee
a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal
presente decreto.
Art. 4.
Licenza
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del
possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro
centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita'
stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che
non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in
parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa
contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo
di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle
prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta
mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti
gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non
ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di
diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni
effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di
idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge
7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le
concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle
strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la
compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
Art. 5.
Chiusura del giardino zoologico
1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una
struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa
struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a
quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed
i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del
provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e
conforme alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 6.
Controllo
1. L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente
decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si
avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari,
di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore
individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle
politiche agricole e forestali.
Art. 7.
Istituzione del registro dei giardini zoologici
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di
cui all'articolo 4.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le
relative variazioni.
Art. 8.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni
applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 311, l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui
all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da
quindicimila euro a novantamila euro.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la
sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Art. 9.
Disposizioni finanziarie
1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della
licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di
cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo
tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate
ogni due anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello
Stato.
3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo
di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla
indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste
per il personale statale.
4. Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi
corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 6.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, aperte al pubblico
alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano,
entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente
decreto.
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste
all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
nonche' le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n.
150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente
decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede
comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
[art. 3, comma 1, lettera e)]
CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE
A) Osservazioni di routine degli animali.
1. Le condizioni di salute degli animali devono essere
controllate giornalmente dal personale incaricato.
2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o
ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico
veterinario.
3. La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni
artistiche puo' avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti
degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli
animali stessi.
4. La presenza di attrezzature da luna-park e' consentita solo in
aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed
all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico.
5. L'accesso dei visitatori del giardino zoologico con mezzi
privati e' consentito solo su percorsi prefissati, onde evitare che
venga recato disturbo agli animali.
B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita
in gruppi sociali.
1. Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che,
sia dal punto di vista dello spazio che dell'arricchimento
ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come
richiesto per il benessere della specie di appartenenza.
2. I recinti o le vasche devono avere dimensioni sufficienti e
gli animali devono essere gestiti in modo tale da:
a) evitare che animali che vivono in branchi o gruppi sociali
possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e
con comportamenti non naturali per la specie;
b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri del
branco o fra differenti specie, nel caso di exhibit miste;
c) assicurare che la resistenza e la capacita' del recinto o
della vasca siano ben rapportate al contenimento delle singole
specie;
d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni.
3. Gli animali non devono essere indotti ad assumere
atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del
pubblico.
4. Gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da
cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie
che non interagiscono fra loro in modo tale da creare forti
situazioni di stress.
5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per
le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da
evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza.
L'alloggiamento o il trasferimento delle femmine gravide o in
allattamento in detti recinti o vasche deve avvenire esclusivamente
su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario.
C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere.
1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono
essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale di ogni
singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare:
a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze
delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena
nati;
b) deve essere tenuto presente che l'acclimatazione e
l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo e' un
processo lento e graduale;
c) le vasche per gli animali acquatici devono essere
adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare tra
gli standard richiesti per il benessere delle varie specie.
2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia
o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della
specie.
D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche.
1. I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti,
a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per
lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di
animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre
strutture idonee.
E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali.
1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in
condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di
altro danno agli animali. In particolare:
a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o
della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato
o sostituito immediatamente;
b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali
deve essere subito rimosso. Qualora cio' non fosse possibile, bisogna
evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del
pericolo;
c) qualsiasi pianta possa rappresentare un rischio per
l'integrita' fisica degli animali va subito rimossa.
2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle
vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in
modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli
animali ed, al contempo, da non creare pericolo per gli animali
stessi.
3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi
regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da
evitare ogni possibile danno.
4. Gli alberi all'interno o vicini ai recinti devono essere
regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario, abbattuti, per
ridurre il rischio che i rami, spezzandosi, possano ferire gli
animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come
mezzi per fuggire.
5. Allo staff deve essere proibito fumare mentre lavora in
prossimita' degli animali o mentre prepara le razioni di cibo.
6. Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale
autorizzato o sotto la sua super-visione. Queste operazioni devono
essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a
rischio il buono stato psico-fisico degli animali.
7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve
avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi
per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli
animali.
F) Cibo e bevande.
1. Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono
rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che
quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni
individuo di quella specie, tenendo ben presenti: le condizioni
fisiche generali, la taglia e l'eta' di ogni individuo; la speciale
esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di
diete particolari per animali sottoposti a trattamento medico
veterinario o in periodo di gravidanza, etc.
2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del veterinario o
di uno specialista del settore per tutti gli aspetti che riguardano
la nutrizione degli animali.
3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate e
somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche.
4. Cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima
considerazione il comportamento naturale degli animali, in
particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o
mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto
in modo tale che ogni animale possa accedervi.
5. E' vietato qualsiasi apporto di' cibo e bevande da parte del
pubblico.
G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie.
1. Devono essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a
garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli
ambulatori per gli animali. In particolare:
a) speciale attenzione deve essere riservata alla pulizia dei
recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine
di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di
animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare
monitoraggio della qualita' dell'acqua;
b) devono essere sempre disponibili prodotti detergenti non
tossici, acqua e tutto cio' che serve per utilizzarli;
c) se viene identificata una malattia infettiva in un animale,
e' necessario acquisire il parere del veterinario e devono essere
seguite le sue istruzioni per la pulizia e la disinfezione dei
recinti.
2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da poter rimuovere
agevolmente l'eccesso d'acqua.
3. Le bocchette di drenaggio non devono essere accessibili agli
animali.
4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi.
5. Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di
controllo degli animali invasivi e, ove necessario, devono essere
mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare.
6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora
a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di
comunicare immediatamente se ha contratto un'infezione o se e'
entrato in contatto con qualcuno che potrebbe avergliela trasmessa.
In tal caso, la direzione dovra' intraprendere azioni appropriate a
tutela della salute degli animali e degli operatori.
7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora
a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di
comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo che puo'
non renderlo abile ad occuparsi in modo sicuro e competente degli
animali.
Allegato 2
[art. 3, comma 1, lettera f)]
A) Cura degli animali - aspetti veterinari.
1. E' necessario garantire una assistenza veterinaria di routine.
2. Deve essere previsto un programma di cure veterinarie, che
andra' messo in pratica sotto la supervisione di un esperto
veterinario.
3. Si devono effettuare, su consiglio di esperti veterinari,
esami di routine, che includano controlli dei parassiti. Interventi
di medicina preventiva, come ad es. le vaccinazioni, devono essere
effettuati ad intervalli regolari, sempre su indicazione del
veterinario.
4. Il giardino zoologico deve garantire un'adeguata assistenza
veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana. Laddove il
giardino zoologico disponga di un servizio veterinario a tempo pieno,
le strutture utilizzate devono comprendere: un tavolo operatorio;
ferri chirurgici; apparecchiature per l'anestesia; strumenti
diagnostici di base; prese di corrente per la luce e per altri
accessori elettrici; strumenti per prelevare sangue ed altri
campioni, per prepararli e spedirli ai laboratori; una sufficiente
quantita' di prodotti tranquillanti ed anestetici.
5. Uno o piu' locali devono essere disponibili per la cura di
animali feriti, malati o stressati. Devono essere inoltre presenti
delle strutture per l'allevamento artificiale degli animali.
6. Devono esistere strutture per la raccolta, il controllo e, se
necessario, la somministrazione di anestetici, per l'eutanasia e per
l'eventuale ricovero di animali terrestri al risveglio
dall'anestesia.
7. Deve essere disponibile un ambiente, lontano dagli altri
animali, per l'isolamento e per il controllo degli animali appena
arrivati.
8. Gli animali appena arrivati devono essere tenuti sotto
controllo per il tempo ritenuto necessario dal veterinario e dal
curatore, prima di essere inseriti con gli altri.
9. Bisogna prestare particolare attenzione all'igiene degli
alloggi o delle vasche dove questi animali vengono isolati o messi in
quarantena.
10. Dove possibile, il personale dello staff deve indossare
indumenti di protezione e possedere strumenti da usare esclusivamente
nelle aree isolate.
11. Tutti i sedativi, i vaccini e gli altri prodotti veterinari
devono essere conservati in luoghi sicuri con accesso consentito solo
al personale.
12. Salvo specifiche direttive del veterinario, il personale
dello zoo non deve detenere o somministrare sedativi.
13. La direzione del giardino zoologico deve concordare con il
consulente veterinario locale se e' preferibile conservare gli
antidoti dei veleni o i prodotti veterinari tossici presso il
giardino zoologico o presso un ospedale locale o l'ambulatorio del
veterinario.
14. Tutte le attrezzature veterinarie infette o pericolose devono
essere conservate al sicuro:
a) dette attrezzature devono essere lasciate in luoghi non
accessibili agli animali o al personale non autorizzato a
maneggiarle;
b) strumenti che possono pungere, come aghi e siringhe, devono
essere riposti in contenitori rigidi o inceneriti dopo l'uso.
B) Protocollo post mortem.
1. Gli animali morti devono essere maneggiati in modo da evitare
qualsiasi rischio d'infezione.
2. Ove possibile, le cause della morte di ogni animale del
giardino zoologico devono essere sempre individuate. Cio' e'
praticabile, nella maggioranza dei casi, tramite un esame autoptico
eseguito da un veterinario esperto o da un patologo, dotato di
notevole esperienza e specifica formazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile trasferire velocemente le
carcasse presso un laboratorio veterinario al di fuori del giardino
zoologico, si devono organizzare dei locali interni, ove si possano
svolgere, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza, gli esami post
mortem. Qualora poi non sia possibile svolgere detti esami subito
dopo la morte degli animali, si deve disporre di un apposito
congelatore, ove conservare la carcassa o i campioni di tessuto
prelevati, in attesa di trasferirli, in contenitori a chiusura
ermetica, ad un laboratorio specializzato.
4. Gli strumenti necessari per svolgere degli esami post mortem e
le caratteristiche dei locali di cui al punto precedente devono
includere: un efficiente sistema di drenaggio; pareti e pavimenti
lavabili; un tavolo per autopsie; un set di strumenti specifici per
esami post mortem; adeguati contenitori per la conservazione dei
campioni prelevati e, in caso di animali di grossa taglia, un
montacarichi.
5. Una volta condotte le dovute indagini post mortem, si deve
provvedere velocemente, in condizioni di sicurezza sanitaria, alla
rimozione delle carcasse e degli organi interni.
Allegato 3
[art. 3, comma 1, lettere g) e h)]
PROTEZIONE E SICUREZZA
A) Recinti.
1. Salvo che sotto il diretto controllo del personale
autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei loro
recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la
libera circolazione di esemplari di specie non pericolose,
all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico.
B) Barriere dei recinti.
1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e
mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui
il recinto e' destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto
efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei
loro recinti definitivi che in recinti temporanei:
a) gli animali pericolosi che possono saltare o arrampicarsi
devono essere tenuti all'interno di recinti chiusi, con reti o
muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti costruiti in
modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano arrampicarsi
o saltare al di la' della barriera. In alternativa, detti recinti
possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra
verso il pubblico sufficientemente alta da impedire la fuga degli
animali;
b) gli animali scavatori devono essere tenuti in recinti
costruiti in modo tale da impedire loro di scappare;
c) le barriere che chiudono i recinti degli animali devono
essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale
di cui e' fatta la barriera (ad es. fili di metallo tesi
orizzontalmente, fili elettrificati, reti, etc.) deve essere ben
saldato sul lato interno dei suddetti sostegni, in modo tale da
evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo;
d) i fossati, asciutti o con acqua, che circondano
eventualmente i reparti con animali pericolosi, devono essere
limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale che il
pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato.
2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto robusti ed
idonei a contenere gli animali quanto il resto della barriera del
recinto. In particolare, le porte devono essere progettate e
costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a
rompere i dispositivi di sicurezza.
3. Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi,
quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave.
4. Le porte dei recinti dove il pubblico non e' ammesso, anche se
contengono animali non pericolosi, devono essere tenute ben chiuse
per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato.
5. Le porte dei recinti dove il pubblico e' ammesso ed ogni altro
recinto o barriera di separazione devono essere progettati e
costruiti in modo tale da non intrappolare o creare pericolo per i
visitatori, in particolare per i bambini.
6. Le vasche per gli animali acquatici devono essere progettate
in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti
o per i visitatori.
C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali.
1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori
ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in
rapporto al livello di pericolosita' dell'animale, deve essere
installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale
contatto.
2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate in modo
tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle.
Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale
da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando tuttavia l'uso
di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli.
3. Nel caso in cui fossero attivate «vasche tattili» per il
contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere
costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non
possono essere raggiunti dal pubblico.
D) Recinzioni perimetrali.
1. Le recinzioni perimetrali ed i punti d'accesso del giardino
zoologico devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo
tale da scoraggiare l'ingresso di persone non autorizzate e, per
quanto possibile, in modo tale da contribuire al contenimento degli
animali entro i confini dello stesso giardino zoologico.
2. Nessuna recinzione perimetrale puo' essere elettrificata, se
non al di sopra dei due metri da terra, a meno che questa non sia
anche parte della normale barriera di un recinto e che non possa
essere raggiunta dai visitatori.
E) Segnaletica di pericolo per il pubblico.
1. Ogni recinto che ospita animali pericolosi, oltre alle
barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli
ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso un simbolo o un
messaggio scritto o una combinazione di entrambi, avvisino il
pubblico del rischio di attraversare le transenne.
2. Ogni recinzione elettrificata deve essere segnalata da un
adeguato numero di cartelli conformi alla legislazione locale in
materia, laddove esista, che, attraverso simboli o una combinazione
di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo.
3. I cartelli di avviso delle recinzioni elettrificate devono
essere esposti sia sul lato interno che su quello esterno delle
stesse.
F) Uscite.
1. Il giardino zoologico deve essere dotato di un numero di
uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori,
valutando anche il fatto che, in caso d'emergenza, questi possano
uscire rapidamente.
2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate.
3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e
deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita
delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono potersi
chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali.
G) Recinti accessibili alle automobili.
1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in
recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono
essere costituite da un sistema di doppi cancelli, distanziati fra
loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni macchina
che entra.
2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono
essere protetti da una barriera posta ad angolo retto rispetto a
quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto.
Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard di
quella del recinto principale e deve essere distanziata almeno 25
metri dal cancello di accesso.
3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo
tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto,
un cancello non possa essere aperto prima che l'altro sia stato
saldamente chiuso. Questa struttura a doppi cancelli puo' essere
utilizzata anche nel caso di un'emergenza, laddove ovviamente cio'
non costituisca pericolo per il pubblico.
4. Per altri gruppi di animali pericolosi, fatta eccezione per
gli erbivori e per gli ungulati per cui basta una recinzione da
bovidi domestici, e' sufficiente un singolo cancello di
entrata/uscita, che dovra', comunque, essere sorvegliato
costantemente.
5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde
evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti.
6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere
progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso di
un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e gli
animali rimangano all'interno dei recinti.
7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente devono avere
un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli e
chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di corrente o in
altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre, progettati in modo
tale da chiudersi automaticamente in caso di necessita'.
8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al
momento della manovra, devono avere piena visibilita' del cancello e
dell'area circostante.
9. Deve essere applicato un sistema stradale a senso unico, in
modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di
incidenti.
10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in
tratti dove la strada e' larga almeno 6 metri.
11. Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati
carnivori pericolosi e primati, a meno che l'area non sia
costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che:
a) nessun veicolo sia autorizzato ad entrare, se non e'
disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso
immediato, in caso di pericolo,
b) sia proibito l'accesso a questa zona a macchine che sono
prive di tetto rigido.
12. Devono essere apposti cartelli visibili e ben comprensibili
che raccomandino al visitatore di:
a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita;
b) tenere chiuse le portiere dell'auto;
c) tenere chiusi i finestrini ed il tetto apribile della
macchina;
d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare i fari
ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso del
giardino zoologico.
13. L'intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi
deve essere costantemente sorvegliata.
14. I membri dello staff incaricati della suddetta supervisione
devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in
modo tale che, in una situazione d'emergenza, siano in grado di
abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona.
H) Spostamenti degli animali dai loro recinti.
1. Gli animali pericolosi non possono essere portati fuori dal
loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno che
gli operatori addetti non ritengano che detti animali non siano, in
condizioni controllate, nella situazione di creare pericolo o di
trasmettere malattie.
2. Quando un animale pericoloso viene portato fuori dal suo
recinto, questo deve sempre essere accompagnato da un membro dello
staff esperto ed appositamente autorizzato.
3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela
quando spostano gli animali dai loro recinti, anche quando non si
tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di qualsiasi
animale puo' diventare imprevedibile quando questo si trova in un
altro recinto o in situazioni inusuali.
4. Quando gli animali vengano portati in giro all'interno del
giardino zoologico, ad esempio nella «passeggiata degli elefanti
indiani», deve essere adottata ogni cautela per tutelare
l'incolumita' del pubblico.
I) Fuga degli animali dai recinti.
1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di
stabilire quale pericolo puo' derivare dalla fuga di un animale dal
suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di fuga
dal recinto o dal giardino zoologico.
2. Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel
caso di fuga degli animali. Tali piani devono essere resi noti al
personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni.
3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia
l'autorita' di prendere la decisione di anestetizzare un animale
fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte le possibilita'
alternative alla soppressione.
4. Ogni dipendente che abbia un ruolo nelle procedure di
emergenza dovra' seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento.
L) Sicurezza per i visitatori.
1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico devono
essere mantenute in condizioni di sicurezza.
2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano
o camminano devono essere regolarmente ispezionati, potati o, ove
necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano colpire
o ferire i visitatori.
3. E' necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come fossati
o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario
dette strutture devono essere arginate da una barriera che impedisca
ai bambini di cadere.
4. Qualsiasi camminamento, che attraversi un recinto degli
animali dall'alto, deve essere progettato e costruito valutando la
portata del peso delle persone che lo possono percorrere. Deve
essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con
animali pericolosi.
5. Al pubblico deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi
edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la
sicurezza.
6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere tenuti
chiusi a chiave. Un'adeguata cartellonistica deve avvisare il
pubblico del pericolo e del divieto di accesso.
7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente devono
essere usati anche nel caso di aree o di strade lungo le quali lo
staff deve passare frequentemente con veicoli.
M) Emergenza - Pronto soccorso.
1. L'equipaggiamento e le istruzioni scritte per il pronto
soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili.
2. Nel giardino zoologico dove sono presenti animali velenosi
devono essere conservati in modo corretto, come indicato sulle
istruzioni, appropriati antidoti non scaduti.
3. I membri del personale devono essere istruiti per scritto
sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso morda
un visitatore. Queste istruzioni devono includere:
a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente;
b) la dovuta informazione su un modulo predisposto da inviare
all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere:
1) la natura del morso o della puntura e la specie
dell'animale che l'ha inferta;
2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel caso
in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto;
3) il numero telefonico del centro antiveleni piu' vicino;
4) il numero di telefono del giardino zoologico.
Allegato 4
(art. 4, comma 1)
Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1.
A) Istanza ai fini del rilascio della licenza.
1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
domanda per il rilascio della licenza, per posta, a mezzo
raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione:
a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del giardino
zoologico, con l'esatta denominazione del comune o dei comuni
interessati;
b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella quale
sono riportate le strutture di custodia;
c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie ed
il sesso;
d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna
di esse le caratteristiche architettoniche, i materiali di
costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate;
e) l'elenco del personale tecnico ed amministrativo, con
specifica delle relative competenze nella gestione della struttura e
degli esemplari custoditi;
f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all'art. 3.
B) Istruttoria della licenza.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
verificata la regolarita' della documentazione allegata all'istanza
di cui al punto 1 della lettera A), dispone, al fine di accertare il
possesso dei requisiti previsti all'art. 3, apposita ispezione in
loco, ai sensi dell'art. 6, nel caso in cui dall'esame della
documentazione presentata la struttura risulti conforme a quanto
previsto allo stesso art. 3, e redige apposito verbale ai fini
dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'istruttoria e' effettuata entro 180 giorni dal ricevimento
della istanza di cui al comma 1 della lettera A).
3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal
richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento
amministrativo.
C) Rilascio della licenza.
1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al punto 2, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rilascia la
licenza di cui all'art. 4, comma 1.