Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 18 maggio 2006
«Inadempimento di uno Stato –Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Tutela delle
specie – Caccia tramite l’uso di lacci con dispositivo di arresto in riserve
private di caccia – Castiglia e Leon»
Nella causa C‑221/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,
proposto il 27 maggio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e
M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di Sezione, J. Makarczyk, R.
Schintgen, P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
1º dicembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15
dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di
dichiarare che, avendo le autorità della Castiglia e Leon consentito la
collocazione di lacci con dispositivo di arresto in diverse riserve private di
caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai
sensi dell’art. 12, n. 1, e dell’allegato VI della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in
prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, scopo della stessa è «contribuire
a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo
degli Stati membri al quale si applica il trattato».
3 L’art. 12, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime
di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a),
nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie
nell’ambiente naturale;
(…)».
4 L’allegato IV della direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», alla lett. a),
sotto il titolo «Animali», menziona la Lutra lutra (in prosieguo: la «lontra»).
5 L’allegato VI della direttiva, intitolato «Metodi e mezzi di cattura e di
uccisione nonché modalità di trasporto vietati», alla lett. a), sotto il titolo
«Mezzi non selettivi», menziona, per quanto riguarda i mammiferi, le «[t]rappole
non selettive quanto al principio o alle condizioni d’uso».
6 Ai sensi dell’art. 15 della direttiva:
«Per quanto riguarda la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche
selvatiche elencate nell’allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi
all’articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle
specie di cui all’allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i
mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di
perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in
particolare:
a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI,
lettera a);
(…)».
7 L’art. 16 della direttiva prevede quanto segue:
«1. A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non
pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale,
gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12,
13, 14 e 15, lettere a) e b):
(…)
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai
boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
(…)».
Fatti e procedimento precontenzioso
8 A seguito di una denuncia depositata nel 2000, la Commissione, il 19 aprile
2001, ha indirizzato al Regno di Spagna una lettera di diffida con cui sosteneva
che tale Stato membro, avendo autorizzato la collocazione di lacci con
dispositivo di arresto in una riserva di caccia in cui sono presenti alcune
specie animali menzionate negli allegati II e IV della direttiva, era venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 12 e dell’allegato VI
di tale direttiva. Le autorità spagnole hanno risposto con una lettera
circostanziata datata 29 giugno 2001.
9 Il 21 dicembre 2001, la Commissione, avendo ricevuto, nel corso del 2001, due
nuove denunce relative ad alcune autorizzazioni per la collocazione di lacci con
dispositivo di arresto, ha inviato una lettera di diffida integrativa alle
autorità spagnole, che hanno risposto con lettera del 25 febbraio 2002.
10 Il 3 aprile 2003, la Commissione, ritenendo persistenti le violazioni della
direttiva, ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato relativo al
rilascio, da parte delle autorità spagnole, di autorizzazioni per la
collocazione, in varie riserve di caccia, di lacci con dispositivo di arresto, i
quali non rappresentano un metodo di caccia selettivo. Essa ha invitato tale
Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto
parere entro un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso.
11 Nella sua lettera del 15 luglio 2003, il governo spagnolo dichiarava che la
Commissione aveva violato le disposizioni dell’art. 226 CE, menzionando nel suo
parere motivato un’autorizzazione del 13 dicembre 2002 non figurante né
nell’iniziale lettera di diffida né in quella integrativa. Inoltre, detto
governo contestava nuovamente gli addebiti mossi dalla Commissione.
12 La Commissione, ritenendo persistente l’inadempimento del Regno di Spagna
rispetto ad alcuni obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva, ha
proposto il presente ricorso.
13 Detto ricorso verte su tre autorizzazioni per l’utilizzo di lacci con
dispositivo di arresto per la caccia alla volpe, rilasciate dalle autorità di
Castiglia e Leon il 10 gennaio 2000, il 24 maggio 2001 ed il 13 dicembre 2002
(in prosieguo: le «autorizzazioni controverse»). Le autorizzazioni controverse
riguardano due riserve di caccia (in prosieguo: le «riserve interessate»), ossia
la riserva AV-10.198, situata nel territorio del Comune di Mediana de la Voltoya,
nella Provincia d’Avila, a cui corrisponde l’autorizzazione del 24 maggio 2001,
e la riserva SA-10.328, situata nel territorio del Comune d’Aldeanueva de la
Sierra, nella Provincia di Salamanca, a cui fanno riferimento le autorizzazioni
del 10 gennaio 2000 e del 13 dicembre 2002.
Sulla ricevibilità del ricorso
14 Il governo spagnolo solleva due eccezioni di irricevibilità. La prima è
relativa alla modifica dell’oggetto del ricorso e, in via subordinata, alla sua
mancanza di precisione, e la seconda è inerente all’insufficiente motivazione
del ricorso.
Sull’eccezione d’irricevibilità relativa alla modifica dell’oggetto del ricorso
15 Il governo spagnolo sostiene, in via principale, che la Commissione ha
modificato l’oggetto del ricorso successivamente al suo deposito, nella parte in
cui fa valere l’errato recepimento della direttiva, mentre, nella corrispondenza
precedente, essa si era limitata ad addebitare al Regno di Spagna una violazione
della direttiva causata dal rilascio delle autorizzazione controverse.
16 A parere della Commissione, si tratta di un’affermazione erronea, in quanto
il ricorso per inadempimento avrebbe ad oggetto solo la censura di dette
autorizzazioni.
17 Dagli atti del fascicolo risulta che la discussione sull’errato recepimento
della direttiva è stato originato dalla posizione assunta dal governo spagnolo
nel suo controricorso, consistente nel giustificare le autorizzazioni
controverse in forza delle deroghe previste dalla direttiva.
18 È giocoforza constatare che il presente ricorso non verte su un’eventuale
trasposizione scorretta, nel diritto spagnolo, di tale direttiva, quanto
sull’asserita violazione della stessa a causa del rilascio delle autorizzazioni
controverse. Pertanto, occorre respingere tale eccezione d’irricevibilità quale
formulata in via principale.
19 In subordine, il governo spagnolo sostiene che la Commissione non ha
precisato a sufficienza l’oggetto del ricorso. Al riguardo, detto governo adduce
cinque argomenti.
20 Con il suo primo argomento, il governo spagnolo si oppone all’estensione
dell’oggetto del ricorso alle autorizzazioni del 24 maggio 2001 e del 13
dicembre 2002. Infatti, da un lato, l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sarebbe
stata annullata dalle autorità competenti il 29 maggio 2001 e, quindi, sarebbe
completamente priva di qualsiasi effetto o valore giuridico. Dall’altro,
l’autorizzazione del 13 dicembre 2002 sarebbe stata menzionata per la prima
volta nel parere motivato, così privando detto governo della possibilità di
presentare le proprie osservazioni.
21 La Commissione ribatte, innanzi tutto, che il governo spagnolo non ha provato
che l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata annullata. A suo parere, tale
autorizzazione prova la persistenza della prassi amministrativa consistente nel
rilascio di autorizzazioni di caccia tramite l’uso di lacci con dispositivo di
arresto nelle riserve di caccia in cui si trova la lontra e, in tal senso, essa
deve essere presa in considerazione nonostante sia stata concessa solo per un
periodo molto breve. Per quanto riguarda l’autorizzazione del 13 dicembre 2002,
essa sarebbe stata richiesta e rilasciata in quanto proroga dell’autorizzazione
del 10 gennaio 2000.
22 Occorre ricordare che dal disposto stesso dell’art. 226, secondo comma, CE
risulta che la Commissione può adire la Corte con un ricorso per inadempimento
solo qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere
motivato entro il termine impartitogli dalla Commissione a tale scopo (v., in
particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C‑362/90, Commissione/Italia, Racc.
pag. I‑2353, punto 9, e 27 ottobre 2005, causa C‑525/03, Commissione/Italia,
Racc. pag. I‑9405, punto 13).
23 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento
deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si
presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in
particolare, sentenze 31 marzo 1992, Commissione/Italia, cit., punto 10; 4
luglio 2002, causa C‑173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7; 10
aprile 2003, causa C‑114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3783, punto 9, e
27 ottobre 2005, Commissione/Italia, cit., punto 14).
24 Nel caso di specie, risulta che l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata
rilasciata per un periodo limitato, scaduto il 15 giugno 2001, ossia prima
dell’invio del parere motivato.
25 Orbene, non è stato provato che detta autorizzazione abbia continuato a
produrre effetti giuridici dopo la scadenza del termine fissato nel parere
motivato.
26 Ne deriva che il ricorso è irricevibile nella parte in cui verte
sull’autorizzazione rilasciata il 24 maggio 2001.
27 Per quanto riguarda l’autorizzazione del 13 dicembre 2002, si rileva che essa
è stata rilasciata in quanto proroga di quella del 10 gennaio 2000.
28 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante
della Corte, l’oggetto della controversia può estendersi a fatti verificatesi
successivamente al parere motivato purché questi abbiano la stessa natura di
quelli considerati in detto parere e siano costitutivi dello stesso
comportamento (v., in tal senso, sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82,
Commissione/Francia, Racc. pag. 1013, punto 20, e 4 febbraio 1988, causa 113/86,
Commissione/Italia, Racc. pag. 607, punto 11).
29 Nel caso concreto, occorre rilevare che l’autorizzazione del 13 dicembre 2002
ha la stessa natura dell’autorizzazione del 10 gennaio 2000, precisandone le
condizioni relative all’uso e alla collocazione dei lacci con dispositivo di
arresto, senza modificarne il senso, né la portata, e che il rilascio di tali
due autorizzazioni è costitutiva del medesimo comportamento. Pertanto, la
circostanza che detta autorizzazione del 13 dicembre 2002 sia stata citata, a
titolo di esempio, dalla Commissione nel parere motivato e che essa figuri anche
nel presente ricorso, non ha privato il Regno di Spagna dei diritti ad esso
conferiti dall’art. 226 CE. Detta autorizzazione rientra quindi perfettamente
nell’oggetto del ricorso.
30 Con il suo secondo argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione
non ha precisato gli obblighi a cui sarebbe venuto meno il Regno di Spagna.
31 Tuttavia, dal ricorso della Commissione risulta manifestamente che essa
addebita al Regno di Spagna un inadempimento relativo agli obblighi concreti ad
esso incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), e dell’allegato VI della
direttiva, ossia, da un lato, l’obbligo di istituire un regime di rigorosa
tutela delle specie animali menzionate all’allegato VI, lett. a), di tale
direttiva, tra le quali figura la lontra, con il divieto di qualsiasi forma di
cattura o uccisione deliberata, e, dall’altro, l’obbligo di vietare mezzi di
cattura e di uccisione non selettivi quanto al principio o alle condizioni
d’uso. Pertanto, il Regno di Spagna era a conoscenza degli obblighi rispetto ai
quali gli viene addebitato l’inadempimento.
32 Con il suo terzo e il suo quarto argomento, il governo spagnolo rimprovera
alla Commissione di aver circoscritto l’oggetto dell’inadempimento. Infatti, in
sede di procedimento precontenzioso, essa avrebbe fatto valere, da un lato,
oltre alla protezione della lontra, quella di altre cinque specie animali e,
dall’altro, un insieme di mezzi di caccia e non solo l’uso dei lacci con
dispositivo di arresto.
33 Come giustamente rilevato dalla Commissione, occorre ricordare che la Corte
ha già dichiarato che è possibile restringere l’oggetto della controversia nella
fase del procedimento contenzioso (v. in tal senso, in particolare, sentenze 16
settembre 1997, causa C‑279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4743, punti 24
e 25; 25 aprile 2002, causa C‑52/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3827,
punto 44; 11 luglio 2002, causa C‑139/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6407,
punti 18 e 19, nonché 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania,
Racc. pag. I‑6985, punto 28). Quindi, nel suo ricorso, la Commissione ha potuto
limitare l’oggetto degli inadempimenti dedotti ad una delle specie menzionate in
sede di procedimento precontenzioso nonché ad un solo mezzo di caccia.
34 Con il suo quinto argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione
ha utilizzato il procedimento precontenzioso come mezzo per determinare
progressivamente il motivo dell’inadempimento. Orbene, un tale modo di procedere
comporterebbe una violazione dei principi di certezza del diritto e dei diritti
fondamentali della difesa.
35 La Commissione ritiene che tale argomento si richiami, da un lato, alla
restrizione dell’oggetto del ricorso e, dall’altro, all’assenza, nella lettera
di diffida, di indizi sufficienti per giustificare l’avvio di una procedura
d’infrazione.
36 Al riguardo occorre però rilevare che siffatti elementi non sembrano idonei
ad inficiare la ricevibilità del ricorso. Infatti, da un lato, la Commissione
era autorizzata a circoscrivere l’oggetto della controversia in sede di
procedimento contenzioso, come ricordato al punto 33 della presente sentenza.
Dall’altro, secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento
precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato interessato l’opportunità, da un
lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e,
dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla
Commissione (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑117/02, Commissione/Portogallo,
Racc. pag. I‑5517, punto 53). Peraltro, la diffida non deve soddisfare requisiti
di esaustività rigidi quanto quelli previsti per il parere motivato, dato che
tale diffida può, necessariamente, consistere solo in un primo e succinto
riassunto degli addebiti (v., in tal senso, sentenza 16 settembre 1997,
Commissione/Italia, cit., punto 15).
37 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni,
benché sia vero che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l’oggetto
del contendere, è altresì vero che la Commissione deve indicare con precisione,
nel parere motivato, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale
nella lettera di diffida. Ciò non le impedisce tuttavia di circoscrivere
l’oggetto del contendere, né di estenderlo a provvedimenti successivi che
coincidano essenzialmente con quelli contestati in sede di diffida.
Sull’eccezione d’irricevibilità relativa all’insufficiente motivazione del
ricorso
38 La seconda eccezione sollevata dal governo spagnolo è relativa, da un lato,
alla violazione dell’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della
Corte e, dall’altro, all’insufficiente motivazione del ricorso nonché
all’assenza di prove relativamente agli inadempimenti addebitati.
39 Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre dichiarare che il ricorso
soddisfa i requisiti di cui all’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura della Corte relativamente all’oggetto della controversia e
all’esposizione sommaria dei motivi.
40 Quanto al secondo punto, occorre constatare che, come affermato dalla
Commissione, la censura così dedotta rientra nell’esame del merito del ricorso.
Ne consegue che tale eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.
41 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che il ricorso è
irricevibile nella parte in cui si fonda sull’autorizzazione del 24 maggio 2001
relativa alla riserva di caccia AV-10.198, situata nel territorio del Comune di
Mediana de la Voltoya, nella Provincia d’Avila, e ricevibile per il resto.
Sulla fondatezza del ricorso
42 Occorre quindi esaminare se l’autorizzazione del 13 dicembre 2002 (in
prosieguo: l’«autorizzazione controversa»), che riguarda la riserva di caccia
SA-10.328, situata in Aldeanueva de la Sierra, nella Provincia di Salamanca (in
prosieguo: la «riserva interessata»), sia stata rilasciata dalle autorità
spagnole in violazione della direttiva.
43 La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Innanzi tutto,
l’autorizzazione per l’uso di lacci con dispositivo di arresto nella riserva
interessata implicherebbe la cattura o l’uccisione deliberata della lontra, in
violazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva. In secondo luogo, la
Commissione sostiene che il Regno di Spagna ha anche violato le disposizioni
dell’allegato VI, lett. a), della direttiva dato che detta autorizzazione
riguarda un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o alle condizioni
d’uso.
Sul motivo relativo alla violazione dell’allegato VI, lett. a), della direttiva
44 Con il suo secondo motivo, che occorre esaminare in via prioritaria, la
Commissione sostiene che l’autorizzazione per l’uso dei lacci con dispositivo di
arresto costituisce una violazione dell’allegato VI, lett. a), della direttiva
poiché si tratterebbe di un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o
alle condizioni d’uso.
45 Dalla direttiva emerge che i metodi ed i mezzi di cattura e di uccisione
elencati nel suo allegato VI, lett. a), sono vietati solo nei casi menzionati
nell’art. 15 di tale direttiva, che è il solo articolo a richiamare detto
allegato.
46 Da tale disposizione risulta che è vietato usare mezzi non selettivi, in
particolare quelli elencati nell’allegato VI, lett. a), della direttiva, per
catturare o uccidere le specie faunistiche selvatiche elencate nell’allegato V,
lett. a), di tale direttiva, qualora deroghe conformi all’art. 16 siano
applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui
all’allegato IV, lett. a), di detta direttiva.
47 Occorre rilevare che l’autorizzazione controversa è stata rilasciata per la
caccia alla volpe, specie animale che non figura né nell’allegato IV, lett. a),
né nell’allegato V, lett. a), della direttiva. Ne deriva che, nel caso di
specie, non si può opporre alle autorità spagnole il divieto di mezzi di caccia
non selettivi. Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione
dell’allegato VI, lett. a), della direttiva.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della
direttiva
48 Occorre ricordare che, sulla base dell’art. 12, n. 1, lett. a), della
direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari atti ad
istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato
IV, lett. a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale di
tali specie. Ai sensi di tale disposizione, tale sistema deve vietare qualsiasi
forma di cattura o uccisione deliberata delle specie indicate.
49 Per valutare la fondatezza del motivo dedotto dalla Commissione, occorre, da
un lato, verificare se la lontra sia presente nella riserva interessata e,
dall’altro, determinare le condizioni in presenza delle quelli la cattura o
l’uccisione di tale specie riveste un carattere intenzionale.
Sulla presenza della lontra nella riserva interessata
– Argomenti delle parti
50 La Commissione sostiene, innanzi tutto, che il governo spagnolo, nella sua
risposta al parere motivato, ha ammesso la presenza della lontra nella riserva
interessata, avendo, in tale risposta, affermato che la lontra può essere
avvistata in quasi tutto il territorio di Castiglia e Leon.
51 In secondo luogo, tale presenza sarebbe confermata dalle schede di
informazione scientifica «Natura 2000», che il Regno di Spagna ha trasmesso alla
Commissione per i siti di Quilamas (Salamanca) e Encinares de los ríos Adaja y
Voltoya (Avila), essendo il sito di Quilamas limitrofo alla riserva interessata.
52 In terzo luogo, alcuni corsi d’acqua, indispensabili all’habitat della
lontra, attraverserebbero tale zona.
53 Infine, anche la monografia sulla situazione della lontra in Spagna
confermerebbe la presenza di tale specie nella riserva interessata.
54 Alla luce dell’insieme di tali elementi, la Commissione ritiene che, se il
governo spagnolo sostiene che la lontra non è presente in tale zona, esso deve
provarlo presentando uno studio tecnico realizzato sul territorio.
55 Il governo spagnolo sostiene che la lontra è assente nella riserva
interessata. In risposta al primo argomento dedotto dalla Commissione, esso
rileva che il fatto di ammettere la presenza di una determinata specie animale
in un territorio non implica che tale specie abiti la totalità degli habitat di
tale territorio.
56 Detto governo sottolinea anche che i corsi d’acqua sono indispensabili
all’habitat della lontra, mentre la riserva interessata non è né una zona
costiera né una zona limitrofa ad un fiume. Esso aggiunge che i fiumi e i
ruscelli che attraversano tale riserva hanno una carattere stagionale, essendo
soggetti a prosciugamento estivo.
57 La monografia prodotta dalla Commissione confermerebbe inoltre l’assenza
della lontra nella riserva interessata.
58 Infine, il governo spagnolo ritiene che in detta riserva esista una sola
probabilità della presenza della lontra e che la Commissione non abbia provato
tale presenza, non disponendo di indizi diretti, quali la cattura di esemplari
di tale specie, né indiretti, come la presenza di loro tracce.
– Giudizio della Corte
59 Occorre ricordare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, nell’ambito
di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla
Commissione provare l’asserito inadempimento, senza potersi basare su alcuna
presunzione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa
96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6; 29 aprile 2004, causa
C‑194/01, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑4579, punto 34, e 20 ottobre 2005,
causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9017, punto 75).
60 Per quanto riguarda le schede di informazione scientifica «Natura 2000»,
occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle
sue conclusioni, che esse sono relative al sito di Quilamas, che ha una
superficie superiore ai 10 000 ettari. Certamente, la riserva interessata si
trova subito in prossimità di tale sito, a nord-est. Tuttavia, è pacifico che i
corsi d’acqua più importanti di detto sito, in particolare l’Arroyo de las
Quilamas, scorrono verso sud-est e sono separati dalla riserva interessata da
una catena collinare con un’altitudine di diverse centinaia di metri. Pertanto,
è poco probabile che lontre delle popolazioni che vivono nella rete idrografica
del sito di Quilamas si spostino nella riserva interessata.
61 Peraltro, come affermato dal governo spagnolo, che al riguardo non è stato
contraddetto dalla Commissione, i corsi d’acqua sono indispensabili all’habitat
della lontra, ma quelli che attraversano la riserva interessata, o scorrono in
prossimità della stessa, hanno un carattere stagionale.
62 Infine, per quanto riguarda la monografia prodotta dalla Commissione, occorre
dichiarare che essa contiene affermazioni contraddittorie, di modo che non ne
discende alcuna certezza relativamente alla presenza della lontra nella riserva
interessata
63 Da quanto precede deriva che la Commissione non ha provato a sufficienza la
presenza della lontra nella riserva interessata, dato che gli elementi prodotti
stabiliscono, tuttalpiù, l’eventualità di una tale presenza.
Sulla natura intenzionale della cattura della lontra
– Argomenti delle parti
64 La Commissione sostiene che la cattura della lontra non può essere
considerata accidentale e, quindi, che il requisito dell’intenzionalità,
previsto dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva è soddisfatto nel caso in
cui le autorità spagnole, pur sapendo che la lontra è presente su un territorio,
vi autorizzino, tuttavia, nell’ambito della caccia alla volpe, l’utilizzo di un
metodo di cattura non selettivo idoneo ad arrecare pregiudizio alla lontra.
65 Quindi, rilasciando l’autorizzazione controversa, il Regno di Spagna sarebbe
venuto meno all’obbligo, ad esso incombente in forza dell’art. 12, n. 1, lett.
a), della direttiva, di prevenire le conseguenze negative per la lontra ed
avrebbe creato un rischio di cattura deliberata degli esemplari di tale specie.
66 Il governo spagnolo ribatte che l’autorizzazione controversa era stata
rilasciata per la caccia alla volpe, non alla lontra. Esso riconosce la
possibilità di un effetto indiretto sulla lontra a condizione che tale specie
animale sia presente nella riserva interessata, il che però non è stato provato.
67 Inoltre, detto governo sostiene che quello dei lacci con dispositivo di
arresto è un metodo di caccia selettivo sia quanto al principio, dato che il
dispositivo di arresto permette di evitare la morte dell’animale catturato, sia
per quanto riguarda le condizioni d’uso imposte dall’autorizzazione controversa,
quali il controllo quotidiano dei lacci, l’obbligo di liberare immediatamente
qualsiasi animale catturato non interessato da detta autorizzazione o le
modalità precise della collocazione di tali lacci.
– Giudizio della Corte
68 Dalle disposizioni dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva risulta che
gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per istituire un
sistema di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett.
a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale, vietando ogni
forma di cattura o di uccisione deliberata.
69 Per quanto riguarda il requisito dell’intenzionalità previsto da tale
disposizione, dalla lettura delle diverse versioni linguistiche della stessa
emerge che detto carattere intenzionale si riferisce sia alla cattura che alla
uccisione delle specie animali protette.
70 Occorre peraltro ricordare che la Corte ha qualificato come perturbazione
deliberata, ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva, azioni quali
la circolazione di ciclomotori su una spiaggia, nonostante avvertimenti relativi
alla presenza di nidi di tartarughe marine protette, e la presenza di pedalò e
di piccole imbarcazioni nella zona marittima delle spiagge interessate, e ha
dichiarato che uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai
sensi dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva qualora non adotti
tutti i provvedimenti concreti necessari ad evitare, da una parte, che la specie
animale interessata sia deliberatamente perturbata durante il periodo di
riproduzione e, dall’altra, il deterioramento o la distruzione dei suoi siti di
riproduzione. (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia,
Racc. pag. I‑1147, punti 36 e 39, nonché le conclusioni dell’avvocato generale
Léger in tale causa, paragrafo 57).
71 Perché il requisito dell’intenzionalità, previsto dall’art. 12, n. 1, lett.
a), della direttiva, sia soddisfatto, occorre la prova del fatto che l’autore
dell’atto ha voluto la cattura o l’uccisione di un esemplare di una specie
animale protetta o che, quanto meno, ha accettato la possibilità di una tale
cattura o uccisione.
72 Orbene, è pacifico che l’autorizzazione controversa verteva sulla caccia alla
volpe. Pertanto, di per sé l’autorizzazione non mira a permettere la cattura
della lontra.
73 Inoltre, occorre ricordare che, non essendo formalmente accertata la presenza
della lontra nella riserva interessata, non sussiste nemmeno la prova del fatto
che le autorità spagnole sapessero di rischiare di mettere in pericolo la
lontra, rilasciando l’autorizzazione controversa per la caccia alla volpe.
74 Occorre quindi dichiarare che gli elementi richiesti ai fini della
sussistenza del requisito dell’intenzionalità della cattura o dell’uccisione di
un esemplare di una specie animale protetta, quali definiti al punto 71 della
presente sentenza, non ricorrono nel caso di specie.
75 Il ricorso della Commissione dev’essere quindi respinto.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il
Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme