TAR Puglia (BA) sez. I n. 1119 del 3 settembre 2020
Caccia e animali. Parere ISPRA e calendario venatorio
Il legislatore nazionale, al comma 4 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che “Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. Pertanto, l’ISPRA, come già plurime volte evidenziato, si configura come un organo di consulenza e supporto tecnico-scientifico delle Regioni, la cui funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA ai sensi della succitata norma), l’Amministrazione regionale, nella redazione del Calendario Venatorio, ben può discostarsi dal parere reso dall’organo tecnico, purché dia specifico conto delle valutazioni che l’hanno portata a disattendere il detto parere. Pertanto, l’Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall’Istituto, ha l’onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall’organo tecnico.
Pubblicato il 03/09/2020
N. 01119/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2019 REG.RIC.
N. 00085/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ONLUS Associazione -OMISSIS- Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Daniele Granara, in Roma, corso V. Emanuele II, n. 154/3;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italcaccia L.R. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Lecce, via A. Imperatore, 16;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federcaccia Regionale Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (Cpa) Puglia, Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, Anuu Puglia, Arcicaccia Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (Cpa) Puglia, Enalcaccia Lecce, Federcaccia Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federcaccia L.R. -OMISSIS-, C.P.A. Puglia L.R. -OMISSIS-, Arcicaccia L.R. -OMISSIS-, Anuu Puglia L.R. -OMISSIS-, Enalcaccia L.R. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Bruni ed Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alessandro Orlandini, in Lecce, via A. Imperatore, n. 16;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Camassa e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assoarmieri, Associazione Nazionale dei Commercianti, Intermediari e Appassionati di Armi Comuni da Sparo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Conversano, via San Lorenzo, 3;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2020, proposto da
ONLUS Associazione -OMISSIS- Ambiente e Società V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Daniele Granara, in Roma, corso V. Emanuele II, n. 154/3;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-”, Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1032 del 2019
della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 26/08/2019, recante Integrazioni/Modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020, pubblicata sul sito web della Regione Puglia il giorno 21 agosto 2019 ed in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia -OMISSIS-/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014; della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia -OMISSIS-/2009 di riapprovazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014; della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale; della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale; della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale; della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia-OMISSIS-del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale; della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/10/2019:
per l'annullamento
della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 10/10/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 suppl. del 10.10.2019, avente ad oggetto Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020. DGR -OMISSIS-/2019 e -OMISSIS-/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni;
nonché
per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Federazione Italiana della Caccia il 11/11/2019:
per la declaratoria
di illegittimità e/o annullamento dei pareri resi dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in ordine al Calendario Faunistico Venatorio Regionale della Puglia approvato con delibere della Giunta Regionale -OMISSIS-/2910 e -OMISSIS-/2019 e di cui alle note dell’Istituto prot. -OMISSIS-del 28.6.2019, prot. -OMISSIS-del 29.7.2019 e prot. n. -OMISSIS- del 20.9.2019, con conseguente condanna dello stesso Istituto a rieditare detto parere in conformità all’art. 18, comma 4, e all’art. 7, commi 2 e 3, L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.;
nonché
per la declaratoria
di sopravvenuta cessazione degli effetti e, in subordine, per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Puglia 10.10.2019 -OMISSIS-con cui sono state apportate modifiche e integrazioni riduttive al Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020 di cui alle precedenti delibere -OMISSIS-/2019 e -OMISSIS-/2019
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-" il 2/12/2019:
per l’annullamento
per quanto di ragione (e nella denegata ipotesi venga ritenuta esistente in via autonoma rispetto al decreto presidenziale cautelare CdS III sez. 4.10.19), della delib. GRP-OMISSIS-/19 e di ogni connesso, consequenziale o presupposto tra cui in particolare il parere Ispra ivi richiamato
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'Errico Francesco L.R. C.P.A. Puglia il 4/12/2019:
per l’annullamento ove occorra (nel caso in cui venga ritenuto atto autonomo rispetto al decreto del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato 04.10.2019 n. 5077): i) della delibera di Giunta regionale della Puglia 10.10.2019-OMISSIS-, nella parte in cui ha modificato l’originario calendario venatorio regionale 2019/2020 approvato con delibere di Giunta regionale 02.8.2019 -OMISSIS- e 26.8.2019 -OMISSIS-; ii) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale incompatibile con il contenuto della presente impugnazione.
Quanto al ricorso n. 85 del 2020:
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 21/01/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 21/01/2020 aventi ad oggetto “Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020”;
nonché
per l'annullamento, previa immediata sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 17/01/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2020;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 30/12/2019, n. 2441, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 03.01.2020;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 10/10/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 suppl. del 10.10.2019;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 26/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 17.09.2019;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 02/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29.08.2019;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia -OMISSIS-/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia -OMISSIS-/2009 di ri-approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia-OMISSIS-del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.
Visti il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", dell’Azienda Faunistica Venatoria "-OMISSIS-", di Italcaccia L.R. -OMISSIS-, della Federazione Italiana della Caccia, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 22 giugno 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 9.9.2019, l’ONLUS Associazione -OMISSIS- Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, ai fini della approvazione del progetto di calendario venatorio regionale elaborato per l’annata 2019/2020, la Regione Puglia procedeva, in data 22.7.2019, alla consultazione del Comitato faunistico-venatorio regionale ed, altresì, acquisiva, giuste note prot. -OMISSIS-del 28.6.2019 e n. -OMISSIS-/T-A11 del 29.7.2019, il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (d’ora innanzi anche ISPRA), previsto come obbligatorio dall’art. 18, comma 4 della legge n. 157/92.
Con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 2.8.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29.8.2019, la Regione approvava il calendario venatorio per l’annata 2019/2020.
Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS- del 26.8.2019, pubblicata preliminarmente sul sito web della Regione Puglia il giorno 21.8.2019 e successivamente sul Bollettino Ufficiale, la Regione Puglia apportava talune integrazioni e modifiche al menzionato provvedimento.
Sul punto, ad avviso della ricorrente, nell’adozione di tali provvedimenti, la Regione non si adeguava al parere reso dall’ISPRA, pur a fronte di numerose criticità segnalate dall'Istituto nell'approvato calendario, senza peraltro adeguatamente motivare l’asserito mancato integrale recepimento del detto parere.
In particolare, le disposizioni del calendario venatorio prevedevano: uno specifico cadenzamento dell’attività di caccia per le diverse specie animali (art. 4, lettere A)-M)); la possibilità, per i residenti della Regione, di esercitare la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) e nel giorno dell’11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza); per tutti i cacciatori, una post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 con riferimento alle specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza (art. 2 del Calendario impugnato); la facoltà per i cacciatori di ricorrere a “botti in resina” per appostamenti temporanei (art. 2, ult. capoverso), nonché la possibilità di condurre l’allenamento dei cani da addestramento durante il mese di febbraio e marzo, ossia in piena fase “pre-nuziale” delle specie oggetto di migrazione (art. 10, ult. capoverso) e l’utilizzo delle munizioni al piombo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ONLUS ricorrente insorgeva avverso tali esiti provvedimentali, impugnando gli atti meglio indicati in oggetto e proponendo, altresì, istanza di sospensione cautelare degli effetti dei medesimi.
Premessa la propria legittimazione ad agire quale associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 l. 8 luglio 1986, n. 349, a sostegno dell’odierno gravame l’Associazione ricorrente articolava i seguenti motivi di doglianza:
“1) Violazione dell’art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento. A) Il quadro normativo. B) L’illegittimità del calendario venatorio 2019/2020 della Regione Puglia”.
In tesi di parte ricorrente, il calendario venatorio della Regione Puglia per l’annata 2019/2020 risultava del tutto in contrasto con i principi di prelievo venatorio che presiedono all’attività della caccia, nonché con le norme tecnico-scientifiche e di matrice anche sovranazionale che ne coordinano la disciplina.
In particolare, dopo aver puntualmente ricostruito l’articolato quadro regolatorio dell’attività venatoria in cui si fondono elementi di disciplina comunitaria e profili di normativa statale e regionale, l’Associazione segnalava che, in sede di adozione definitiva del calendario venatorio de quo, la Regione Puglia non motivava adeguatamente la scelta di discostarsi dal parere obbligatorio reso dal succitato Istituto, avente natura tecnico-scientifica ma non vincolante per l’Amministrazione procedente.
Infatti, in tesi, le cadenze temporali riguardanti la caccia all’avifauna indicate nel provvedimento impugnato si ponevano in espresso contrasto rispetto a quanto previsto nel parere ISPRA, adducendo a motivazione elementi del tutto accidentali, privi di connotazione tecnica e scientifica.
Sul punto, si segnalava che in molteplici casi la Regione giustificava taluni profili di deroga al parere ISPRA in ragione della conformità delle citate indicazioni temporali venatorie alle “Linee guida per la stesura dei calendari venatori” redatte anch’esse dall’ISPRA, ovvero ai Key Concepts di matrice europea: tuttavia, ad avviso della deducente, questi ultimi non costituivano elementi sufficienti per discostarsi dal parere tecnico specificamente emanato dall’Istituto sul calendario venatorio impugnato, essendo documenti contenenti previsioni meramente astratte, suscettibili di concretizzazione da parte dell’ISPRA proprio in occasione del parere obbligatorio sulle discipline regionali.
Ne discendeva pertanto l’asserita completa insufficienza, inadeguatezza e incongruità della motivazione dei provvedimenti regionali impugnati.
“2) Illegittimità degli atti impugnati sotto altro profilo per violazione dell’art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento”.
Inoltre, la ricorrente segnalava la presenza di un vizio motivazionale, oltre che di una palese carenza istruttoria, con particolare riferimento alle prescrizioni rilasciate dall’ISPRA per la caccia agli ungulati, nell’ambito delle quali si evidenziava come l’utilizzo di munizioni in piombo fosse causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocumento per la specie faunistica e per la salute umana.
Al contrario, gli atti impugnati disattendevano tali indicazioni sulla base di argomentazioni non scientifiche, del tutto carenti di riferimenti a pareri e indagini autorevoli o a ricerche di carattere autonomo, ossia predisposte dalla Regione con specifico riferimento al calendario venatorio impugnato, con conseguente lesione dei principi di precauzione e di tutela dell’ambiente e della salute umana.
“3) Violazione dell’art. 19-bis della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento”.
Sotto altro profilo, la ricorrente censurava la sussistenza di un contrasto tra i periodi di prelievo venatorio consentiti dalle disposizioni impugnate e le previsioni stabilite dalla Direttiva 2009/147/CE e, particolarmente, dai Key Concepts di interpretazione della Direttiva medesima, relativamente a specifici esemplari.
In tesi, difformi dai Key Concepts erano altresì le previsioni regionali che consentivano ai residenti nella Regione Puglia la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) e nel giorno dell’11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza), nonché le previsioni di post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 con riferimento alle specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza (art. 2 del Calendario impugnato), le quali, peraltro, rappresenterebbero un pericolo per l’intera avifauna, soprattutto quella migratoria che, ancorché non interessata direttamente dal permesso venatorio, sarebbe stata incisa comunque dall’attività di caccia, di per sé foriera di disturbo nei confronti di tutta la popolazione aviaria, con effetti nefasti sull’equilibrio faunistico.
Sul punto, ad avviso della deducente, le deroghe alla richiamata disciplina erano operate illegittimamente dalla Amministrazione regionale, atteso che nelle delibere impugnate non era illustrato lo svolgimento di alcun sub-procedimento finalizzato a giustificare tali difformità sulla base di una un’analisi tecnica dei presupposti e delle condizioni concrete e in ragione dell'assenza di differenti soluzioni, maggiormente soddisfacenti.
“4) Violazione dell’art. 18, co. 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento”.
In tesi, le indicazioni del Calendario Venatorio impugnato si ponevano in deroga anche alla stessa disciplina nazionale di cui alla L. 157/1992, con particolare riferimento alle previsioni regionali che consentivano ai residenti nella Regione Puglia la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) e nel giorno dell’11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza), nonché con riferimento alle previsioni di post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 per le specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza.
Sul punto, l’Associazione segnalava che la facoltà di deroga ai periodi di caccia indicati dalla L. 157/1992 era (ed è) disciplinata dall’art. 18, comma 3, della medesima Legge, che la condizionava “alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” e al parere preventivo dell’ISPRA: ad avviso della ricorrente, il primo elemento era del tutto assente nell’ambito della istruttoria che aveva condotto al provvedimento impugnato, mentre il secondo, ancorché presente, era stato del tutto disatteso dalla Regione Puglia.
“5) Violazione dell’art. 14 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. Violazione dell’art. 10 della L.R. della Puglia 13 agosto 1998, n. 27. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Sviamento”.
Ulteriore profilo di illegittimità del Calendario Venatorio regionale impugnato era individuato dalla ricorrente nell’assenza di valido presupposto, ossia nell’inefficacia e/o comunque illegittimità del Piano Faunistico regionale 2009-2014 (PF 2009) indicato come sottostante alle delibere impugnate (art. 9 del Calendario Venatorio).
“6) Violazione dell’art. 32 della L. 6 dicembre 1991, n. 394. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Travisamento. Perplessità.”.
La ricorrente osservava ancora come il Piano Faunistico Venatorio non contenesse alcuna menzione del divieto ai cacciatori di esercitare il prelievo venatorio nelle Aree Contigue dei Parchi naturali, come imposto dall’art. 32, co. 3, della L. 394/1991, così apparendo consentire la caccia in dette aree indiscriminatamente e senza regolazione.
“7) Violazione dell’art. 33, co. 8, della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59.Violazione dell’art. 18, co. 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Travisamento, Sviamento. Perplessità”.
Da ultimo, era censurata altresì l’irrazionalità, la contraddittorietà ed il contrasto con l’art. 33, comma 8, della LR. n. 59/2017, dell’ultimo capoverso dell’art. 2 del Calendario Venatorio impugnato, atteso che, in tesi, la capienza e la massività delle “botti in resina”, ivi menzionate, non ne avrebbero consentito, secondo massime di comune esperienza, lo smontaggio e rimontaggio giornaliero, essendo piuttosto idonee a fini di appostamento fisso.
Inoltre, la facoltà ai cacciatori di condurre l’allenamento dei cani da addestramento durante il mese di febbraio e marzo, ossia in piena fase “pre-nuziale” delle specie oggetto di caccia, era pienamente riconosciuta nel provvedimento gravato, pur avendo l’ISPRA evidenziato al riguardo l’assoluta pericolosità di tale pratica.
Con decreto presidenziale n. 363/2019, pubblicato in data 11.9.2019, questo T.A.R. disponeva la trattazione collegiale della causa rigettando l’istanza cautelare monocratica in quanto “il pregiudizio lamentato in termini di compromissione dell’ecosistema faunistico – per quanto sopra di carattere parziale e circoscritto, nell’entità e nella durata – non è pertanto suscettibile di favorevole valutazione in questa sede monocratica – anche per la natura ristorabile dell’interesse fatto valere – se non nei limiti della fissazione anticipata della trattazione collegiale in camera di consiglio” .
Con atto di intervento ad opponendum, depositato in Segreteria in data 13.9.2019, si costituivano in giudizio Federcaccia Regionale Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce, che instavano per la reiezione del ricorso in quanto - in tesi - irricevibile, inammissibile, improcedibile ed infondato.
In pari data, con distinto atto di intervento ad opponendum, si costituiva in giudizio altresì la Federazione Italiana della Caccia, chiedendo il rigetto del gravame.
In particolare, oltre ad eccepire in via preliminare l’irricevibilità e la inammissibilità del ricorso, la Federazione Italiana della Caccia contestava nel merito le argomentazioni ex adverso dedotte.
Più in dettaglio, si sottolineava che l’ISPRA operava (ed opera) come organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione: in tesi, il menzionato Istituto fornirebbe un mero parere sullo schema di calendario venatorio regionale orientato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario de quo e le esigenze di tutela della fauna selvatica, non potendosi in alcun modo sostituire surrettiziamente alle Amministrazioni regionali nella assunzione di siffatte scelte discrezionali.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Federazione segnalava l’inesistenza di norme di legge, nazionale o euro-unitaria, che avrebbero stabilito il divieto di utilizzo del munizionamento a piombo nella caccia agli ungulati; sul punto, in tesi, la mancata puntuale indicazione delle medesime nel ricorso introduttivo rendeva conseguentemente fumose e generiche le censure della ONLUS deducente.
Inoltre, quanto all’asserito contrasto tra i periodi di prelievo venatorio consentiti dalle disposizioni impugnate e le previsioni stabilite dalla alla Direttiva 2009/147/CE, la controinteressata evidenziava: i) che il calendario venatorio regionale rispettava, per ciascuna specie cacciabile, la calendarizzazione fissata dal legislatore statale (combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell’art. 18 L. 157/1992) ed euro-unitario; ii) che il calendario venatorio regionale si fondava su dati scientifici attuali, frutto di attendibili studi; iii) che i Key Concepts e i criteri SPEC, richiamati dalla controparte e utilizzati dall’ISPRA per valutare lo stato di conservazione della fauna, risultavano (e risultano) superati da nuovi e più recenti criteri scientifici assunti a livello eurounitario, quali il “Rapporto” sullo stato di conservazione delle specie adottato nel 2014, ai sensi dell’art. 12 Dir. 2009/147/CE, nonché la “RED LIST of European Birds” che, scientemente ignorati dall’Associazione ricorrente, avrebbero potuto dare conto del miglioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli migratori cacciabili e, dunque, avrebbero dimostrato la possibilità del loro sostenibile prelievo venatorio (anche in Puglia), contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente medesima.
Priva di pregio, in tesi, risultavano altresì le censure contenute nel quarto e quinto motivo di ricorso, con i quali V.A.S. deduceva, in estrema sintesi, l’assenza in Puglia di un valido ed efficace Piano Faunistico Venatorio Regionale dal momento che quello approvato nel 2009 sarebbe venuto meno alla scadenza del quinquennio nel 2014; al riguardo, si affermava la piena validità ed efficacia del Piano Faunistico Venatorio Regionale, di anno in anno legittimamente prorogato dalla Regione Puglia in linea con l’art. 14, comma 7, L. n. 157/1992.
Sotto altro profilo, infondate risultavano altresì le argomentazioni di cui al sesto e al settimo motivo di ricorso: quanto al primo, all’interno delle aree contigue ai parchi naturali le Regioni ben avrebbero potuto consentire l’esercizio della caccia; quanto al secondo, l’allenamento dei cani nei mesi di febbraio e marzo sarebbe stato propedeutico sia alle attività di monitoraggio delle specie di avifauna migratoria al fine di verificarne l’effettivo inizio della migrazione prenuziale sia alle attività di monitoraggio della fauna stanziale per verificarne lo stato di conservazione post-venatorio.
Seguiva una memoria, datata 16.9.2019, con la quale le predette controinteressate segnalava plurimi profili di infondatezza della prospettazione di parte ricorrente, mediante censure in larga parte sovrapponibili a quelle formulate dalla Federazione Italiana della Caccia.
Con atto di costituzione e memoria difensiva datato 16.9.2019, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, censurando l’infondatezza del ricorso proposto mediante articolate e puntuali argomentazioni.
Con atto di intervento ad opponendum, depositato in Segreteria in data 16.9.2019, si costituiva in giudizio l’Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia.
A seguito dell’udienza camerale del 18.09.2019, con ordinanza n. 376/2019 pubblicata in data 20.09.2019, questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare, sul punto rilevando che: i) “l’istanza cautelare, così come introdotta, non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni juris; ii) “[…] nel merito, ad una sommaria cognizione propria della presente fase, nessuno dei motivi di ricorso appare utilmente poter intaccare la legittimità dei provvedimenti impugnati”; inoltre, in particolare, “ai sensi della L. n. 157/1992 il parere ISPRA, reso nel caso di specie, ha pacificamente natura obbligatoria ma non vincolante per l’Amministrazione regionale resistente, che, peraltro, nei punti in cui da esso si è discostata, lo ha fatto previa specifica istruttoria e dettagliata motivazione”.
Avverso la suddetta ordinanza, la ONLUS V.A.S. proponeva ricorso in appello, con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 20.9.2019, l’ISPRA trasmetteva alla Amministrazione regionale competente un ulteriore parere, recante “Integrazione al calendario venatorio regionale 2019-2020 (Colombaccio, Moretta e Combattente) e correzione di precedente parere su integrazione a calendario venatorio regionale 2019-2020 (Corvidi)”, con il quale l’Istituto comunicava che “Visto lo stato generalmente soddisfacente in cui versano le popolazioni locali di Colombaccio, si esprime parere favorevole a che il prossimo calendario venatorio della Regione Puglia preveda per questa specie il prelievo nelle giornate 1,2,5,8 e 9 febbraio. Nondimeno occorre che l'arco temporale di prelievo delle specie in parola rientri entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. 157/92 nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. Pertanto se per il Colombaccio, come d'altronde per le specie di Corvidi citate nella richiesta, è stata prevista: la preapertura all’ 1 settembre 2019, il termine della caccia non potrà protrarsi oltre il 15 gennaio 2020; se non è stata prevista la preapertura, ma l'apertura al 15 settembre 2019, il termine della caccia non potrà protrarsi oltre il 31 gennaio 2020”.
Con decreto monocratico n. 5077/2019 del 4.10.2019, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare presentata dalla odierna ricorrente e, per l’effetto, in riforma della ordinanza cautelare n. 376/2019 di questo T.A.R., sospendeva l’esecutorietà degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale in camera di consiglio, fissata per il 24 ottobre 2019, sul presupposto che, “quanto al “fumus boni juris”, è necessario approfondire, quantomeno nella sede cautelare collegiale ed in contraddittorio, i profili di adeguatezza dei motivi in base ai quali la Regione Puglia si è discostata da significativi rilievi critici del parere tecnico-scientifico dell’I.S.P.R.A.”; inoltre, quanto al periculum in mora, si evidenziava “- che il decreto presidenziale ha ritenuto “ristorabile” il pregiudizio lamentato, e l’ordinanza appellata nulla dice in proposito, limitandosi a considerare negativamente il “fumus boni juris”; - che la compromissione del patrimonio faunistico, e dunque della biodiversità territoriale, appare quale pregiudizio - nelle more della decisione - per sua natura non ristorabile, trattandosi della distruzione di esseri viventi; - che questo Consiglio di Stato ha già, in più occasioni anche recenti, affermato, con pronunce cautelari sia monocratiche che collegiali, che il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare; - che, ancor più di recente, questo Consiglio di Stato ha statuito, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi in sede cautelare, che l’interesse pubblico generale alla conservazione della specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia”.
In seguito a tale peculiare ordinanza di riforma (essendo notorio che la carenza anche del solo fumus boni juris giustifica largamente la reiezione dell’istanza cautelare, a prescindere da qualunque profilo relativo al periculum), la Regione Puglia chiedeva la revoca/modifica del predetto decreto, nonché contestualmente l’anticipazione della già fissata udienza camerale del 24 ottobre 2019, alla prima udienza utile.
Con decreto inaudita altera parte n. 5088/2019 datato 8.10.2019, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato, rigettava l’istanza di revoca/modifica del decreto monocratico n. 5077/2019 del 4.10.2019 proposta dalla Regione Puglia, statuendo che: “Considerato che la pur approfondita istanza di riesame non ha apportato elementi tali da indurre alla revoca del decreto monocratico n. 5077 del 4 ottobre 2019 e che, in assenza di istanza di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a. – che avrebbe consentito di fissare la camera di consiglio alla più vicina data del 17 ottobre 2019 – va confermata per la discussione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 24 ottobre 2019”.
In data 8.10.2019, la Regione Puglia e gli interventori ad opponendum formulavano formale istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., chiedendo la fissazione della camera di consiglio alla più vicina data del 17 ottobre 2019.
Con decreti n. 1365/2019 e 5091 del 9.10.2019, il Consigliere delegato della III Sezione del Consiglio di Stato, accoglieva l’istanza di abbreviazione termini, con anticipazione della camera di consiglio collegiale alla data del 17 ottobre 2019 e, in merito all’istanza di chiarimenti presentata dagli interventori ad opponendum, disponeva “la sospensione delle sole parti oggetto di appello”.
In seguito, con deliberazione della Giunta Regionale -OMISSIS-del 10.10.2019, la Regione Puglia adottava un nuovo calendario venatorio 2019-2020, apportando ulteriori modifiche ed integrazioni al calendario venatorio 2019-2020, come precedentemente adottato con DGR -OMISSIS-/2019 e successivamente modificato con DGR -OMISSIS-/2019.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in Segreteria in data 14.10.2019, insorgeva la ricorrente avverso tali ulteriori esiti provvedimentali, articolando i seguenti motivi di doglianza:
“1) Violazione dell’art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento. Nullità”.
Ad avviso della ricorrente, anche il nuovo Calendario Venatorio 2019/2020 della Regione Puglia era caratterizzato da persistenti violazioni del parere ISPRA, ancorché diminuite nel loro numero.
In particolare, il vizio motivazionale rispetto allo scostamento dal parere tecnico-scientifico dell’ISPRA in parola risaltava con particolare evidenza con riferimento alle prescrizioni rilasciate dall’Istituto in tema di caccia agli ungulati, per le quali l’Ente tecnico di tutela ambientale si richiamava alle considerazioni svolte nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi”.
Nell’ambito delle stessa si evidenziava come l’utilizzo di munizioni in piombo fosse causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocumento per la specie faunistica e per la salute umana.
Più in dettaglio, la DGR-OMISSIS-/2019 continuava a disattendere il parere ISPRA, in quanto, nel ritenere soltanto “preferibile” l’utilizzo di munizioni atossiche e fucili ad anima rigata (pag. 19 della DGR -OMISSIS-/2019), determinava una sostanziale, immotivata ed illegittima elusione delle indicazioni dell’ISPRA, così dando origine ad uno scostamento del tutto sprovvisto di tenore tecnico -scientifico, addirittura consentendo la caccia agli ungulati con tali mezzi nocivi per mere ragioni di “opportunità” e di convenienza venatoria.
“2) Violazione dell’art. 14 della L. 11 febbraio 1992, n. 157.Violazione dell’art. 10 della L.R. della Puglia 13 agosto 1998, n. 27.Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Sviamento. Nullità”.
Sotto altro profilo, in estrema sintesi, la ricorrente censurava ulteriormente l’illegittimità del calendario venatorio impugnato derivante dall’assenza di valido presupposto, ossia dall’inefficacia e/o comunque illegittimità del Piano Faunistico regionale 2009-2014 (PF 2009) indicato come sottostante alle delibere impugnate.
“3) Illegittimità per eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Irrazionalità manifesta. Sviamento. Perplessità.”.
Inoltre, si evidenziava come detto provvedimento, all’art. 11, terz’ultimo comma, consentiva la c.d. “mobilità venatoria”, sulla base dell’art. 1 della L.R. 33/2019: sul punto, la ricorrente segnalava che detta disposizione risultava al vaglio della Corte costituzionale, per impugnativa del Governo, in virtù di preteso contrasto con il parametro interposto di cui all' art. 14, comma 5 della Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Pertanto, in tesi di parte ricorrente, si affermava che la pendenza della q.l.c. avrebbe dovuto tradursi nell’esigenza cautelativa di opportuna non applicazione della norma impugnata sino alla definizione del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.
“4) Violazione dell’art. 32 della L. 6 dicembre 1991, n. 394. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Travisamento. Perplessità”.
Sotto ulteriore profilo, si segnalava che il Piano Faunistico e il Calendario Venatorio Regionale non prevedevano regolamentazione alcuna in ordine al divieto per i cacciatori di esercitare il prelievo venatorio nelle Aree Contigue dei Parchi naturali, in contrasto con l’art. 32, co. 3, della L. 394/1991, che vietava (e vieta) la caccia in tali aree, salvo deroga regionale per la caccia controllata e limitata ai soli residenti dei comuni dell’Area Protetta e delle aree contigue.
“5) Violazione dell’art. 33, co. 8, della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59. Violazione dell’art. 18, co. 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Travisamento, Sviamento. Perplessità”.
Da ultimo, la ONLUS ricorrente evidenziava il contrasto con la normativa regionale anche dell’ultimo capoverso dell’art. 2 del Calendario Venatorio, che, in tesi, configurava le botti in resina come utilizzabili per appostamenti temporanei, ove rimosse giornalmente, così da non dover sottostare alle autorizzazioni necessarie per gli appostamenti fissi.
In realtà, ad avviso della ricorrente, la disposizione perseguiva un intento marcatamente elusivo e di travisamento della realtà materiale dei fatti: infatti, qualificare una postazione di fatto fissa (quale, appunto, le botti di resina) come temporanea, oltre che essere in contrasto con la norma regionale che intende sottoporre ad autorizzazione le forme di appostamenti fissi, finiva per concretizzare il pericolo di fenomeni di bracconaggio.
Seguiva, in data 15.10.2019, il deposito di una memoria difensiva da parte della Regione Puglia, nell’ambito della quale, in estrema e doverosa sintesi, si sottolineava che, alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate al calendario venatorio 2019-2020 col nuovo provvedimento dalla Giunta regionale, risultavano, in tesi, del tutto superate i timori, paventati dalla ricorrente, di un pregiudizio grave ed irreparabile alla fauna selvatica.
Con atto ad intervento ad opponendum datato 16.10.2019, si costituiva in giudizio l’Assoarmieri, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito ed irricevibile.
In data 18.10.2020, la controinteressata Federazione Italiana della Caccia depositava ulteriore memoria.
In seguito, con ordinanza n. 5249 del 18.10.2019, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare e per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo gli effetti della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia -OMISSIS- del 2 agosto 2019 e della successiva Deliberazione -OMISSIS- del 26 agosto 2019, ordinando al T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Seguiva il deposito, in vista della camera di consiglio del 23.10.2019, di ulteriori memorie ad opera della Amministrazione resistente e delle odierne controinteressate.
Con ordinanza 432/2019 del 24.10.2019, questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente nei confronti della delibera di G.R. -OMISSIS-del 10.10.2019, “rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;“rilevato, infatti, che la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia -OMISSIS-del 10.10.2019 - a prescindere dalla sua natura esecutiva o meno rispetto al dictum cautelare presidenziale del 4.10.2019, tenuto conto, in particolare, dei puntuali e plurimi richiami ai pareri dell’I.S.P.R.A. in essa contenuti - risulta testualmente e sostanzialmente emanata in oggettivo recepimento di questi ultimi (cfr. seconda linea del “DELIBERA” a pag. 25 del B.U.R.P. n. 116 suppl. del 10.10.2019); ritenuto, per il resto, di confermare integralmente l’ordinanza cautelare collegiale già adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe n. 367/2019, pubblicata in data 20.09.2019; ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare”.
Avverso la suddetta ordinanza, l’Associazione ricorrente proponeva ulteriore appello cautelare.
In data 11.11.2019, la Federazione Italiana della Caccia faceva pervenire in Segreteria un ricorso incidentale, nel quale, ricapitolati i fatti di causa e premesso il proprio interesse ad impugnare i pareri ISPRA prot. -OMISSIS-del 28.6.2019, -OMISSIS-del 29.7.2019, prot. n. -OMISSIS- del 20.9.2019, formulava i seguenti motivi di gravame.
“1) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 18 L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.; Incompetenza; Eccesso di potere per carenza di necessari presupposti, violazione del giusto procedimento, sviamento.”.
Ad avviso della Federazione ricorrente, le limitazioni al prelievo venatorio dell’avifauna migratrice suggerite dall’ISPRA in sede di parere sul Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020 della Puglia erano affette da incompetenza, in quanto rese in violazione della 157/1992 e del principio del giusto procedimento e quindi illegittime e tali da essere disattese dalla Regione la quale invece nella fattispecie, con l’impugnata delibera di G.R. -OMISSIS-del 10.10.2019 irragionevolmente le recepiva.
“2) Violazione e falsa applicazione artt. 18, comma 4 e 7, commi 2 e 3, L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.; Eccesso di potere per carenza di necessari presupposti, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e difetto di motivazione, sviamento”.
Sotto altro profilo, in tesi, i pareri resi dall’Istituto si rivelavano illegittimi ed inattendibili in quanto basati sui Key Concepts risalenti al 2001, che, privi di qualsivoglia carattere giuridicamente vincolante, avrebbero altresì da tempo perso validità perché ab origine errati, mai adeguatamente aggiornati e del tutto incongrui.
In definitiva, in assenza della pubblicazione del noto ed atteso Atlante Europeo delle Migrazioni, l’ISPRA non sarebbe stata in grado di rilasciare attendibili pareri scientifici (ma solo auspici e/o mere indicazioni che non gli competono) circa l’individuazione dei periodi di caccia di ciascuna specie appartenente all’avifauna migratoria.
“3) Quanto alla delibera di G.R. Puglia 10.10.2019-OMISSIS-. Sua sopravvenuta inefficacia.”
In tesi di parte ricorrente, la delibera di G.R. 10.10.2019 -OMISSIS-era stata adottata per compulsum in esecuzione del decreto presidenziale monocratico 4.10.2019 n. 5077 dello stesso Consiglio di Stato. Ne derivava che il provvedimento deliberativo aveva avuto efficacia e dispiegato i propri effetti fino alla decisione cautelare collegiale del Consiglio di Stato, ossia fino al 18.10.2019, data di pubblicazione dell’ordinanza collegiale della Sez. III del Consiglio di Stato n. 5249.
Ne derivava ulteriormente che il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ONLUS V.A.S. avverso detta delibera si rivelava improcedibile/inammissibile.
“4) Illegittimità derivata.”.
Ad avviso della Federazione ricorrente incidentale, la delibera di G.R. -OMISSIS-del 10.10.2019 era, in ogni caso, efficace e comunque illegittima in via derivata in conseguenza della pretesa illegittimità e comunque inattendibilità dei pareri resi dall’ISPRA sul Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020 che la Regione pedissequamente recepiva.
“5) Violazione e falsa applicazione art. 18 L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.; Incompetenza; Eccesso di potere per carenza dei necessari presupposti, violazione del giusto procedimento, manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.”
In tesi, l’impugnata deliberazione di G.R. -OMISSIS-del 10.10.2019, in maniera palesemente contraddittoria e sviante, modificava riduttivamente le date di chiusura dell’attività venatoria a tutte le specie faunistiche in precedenza evidenziate: in sostanza, la Regione non rispettava la calendarizzazione di cui al comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992, adeguandosi pedissequamente agli illegittimi pareri dell’ISPRA che, mediante tale strumento, di fatto sovvertire l’impianto normativo vigente arrogandosi il diritto di aggirare la calendarizzazione stabilita dal legislatore statale pienamente rispondente al principio di precauzione.
“6) Improcedibilità/inammissibilità del ricorso principale”.
Da ultimo, la Federazione censurava la improcedibilità/inammissibilità del ricorso principale, come integrato dai successivi motivi aggiunti, proposto dalla ONLUS V.A.S.
Seguiva, rispettivamente in data 2.12.2019 e 4.12.2019, il deposito di ulteriori e distinti ricorsi incidentali ad opera delle controinteressate Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-”, Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-”, Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce, Italcaccia.
In particolare, attraverso argomentazioni nella sostanza non dissimili da quelle formulate da Federazione Italiana della Caccia, si chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta regionale della Puglia 10.10.2019-OMISSIS-, nella parte in cui modificava l’originario calendario venatorio regionale 2019-2020 approvato con delibere di Giunta regionale -OMISSIS- del 2.8.2019 e -OMISSIS- del 26.8.2019 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale incompatibile con il contenuto dell’impugnazione in esame.
Con ordinanza n. 6248/2019 del 13.12.2019, il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare rigettata in primo grado, ai soli fini di una sollecita fissazione della trattazione del merito innanzi al primo Giudice.
Con atto di costituzione datato 23.12.2019, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica ad opera delle parti costituite.
Nelle more del presente giudizio, con deliberazioni di G.R. -OMISSIS-del 30.12.2019, -OMISSIS- del 17.01.2020 e -OMISSIS-del 21.01.2020, la Regione Puglia adottava ulteriori provvedimenti al fine di disciplinare l’esercizio dell’attività venatoria di alcune specie di volatili, giustificando le motivazioni che sorreggevano tali nuove decisioni poste a base del Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020.
In particolare, era disposto il prelievo della specie “Beccaccia” dal 6 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, ponendo un limite al carniere giornaliero (2 capi) e annuale (20 capi), con un massimo di sei capi nel mese di gennaio; quanto alla DGR -OMISSIS- del 17.01.2020, essa disciplinava il prelievo delle specie “Colombaccio, Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza”, consentendo la caccia, mediante appostamento, dal 9 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020 e nei giorni 1, 2, 5 e 9 del mese di febbraio, con limite al carniere.
Da ultimo, con provvedimento -OMISSIS-del 21.01.2020, l’Amministrazione regionale regolamentava l’attività venatoria delle specie “Tordo Bottacino, Tordo Sassanello, Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione”, consentendone il prelievo anche nei giorni 22, 25 (solo per Tordo Bottacino e Tordo Sassanello), 26 e 29 gennaio 2020 con ulteriori limiti al carniere giornaliero e, per alcune di tali specie, era disposto il posticipo della chiusura della stagione venatoria nel mese di febbraio.
Avverso tali nuove deliberazioni, l’ONLUS V.A.S. proponeva autonomo ricorso pervenuto in Segreteria in data 23.1.2020 e pandettato al R.G. n. 85/2020, assistito da ulteriore istanza di sospensione cautelare.
Più in dettaglio, oltre a riproporre censure sostanzialmente identiche a quelle già formulate con il ricorso introduttivo, seppur corredate da alcuni nuovi argomenti ed elementi, nell’ambito di tale distinto gravame si rimarcava che le richiamate modifiche al Calendario Venatorio Regionale erano del tutto in contrasto con i principi di prelievo venatorio, nonché con le norme tecnico-scientifiche, atteso che per le specie animali interessate da tali provvedimenti il parere ISPRA richiedeva, invece, una chiusura della caccia in data 20.1.2020.
Nello specifico, la ONLUS Associazione -OMISSIS- Ambiente e Società - V.A.S. si doleva della illegittimità degli atti gravati per:
“1) Violazione dell’art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio. Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento. Nullità per violazione del giudicato cautelare di cui all’Ordinanza del Consiglio di Stato 18 ottobre 2019, n. 5249, ai sensi dell’art. 21-septies della L. 7 agosto 1990, n. 241.”
“2) Violazione dell’art. 14 della L. 11 febbraio 1992, n. 157.Violazione dell’art. 10 della L.R. della Puglia 13 agosto 1998, n. 27.Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Sviamento. Nullità.”
Con decreto n. 42 del 27.01.2020, il Presidente del T.A.R. Puglia - Bari accoglieva l’istanza cautelare monocratica nei limiti della fissazione anticipata, previa abbreviazione dei termini, fissando la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 29.01.2020.
Con atto di costituzione datato 28.1.2020, si costituiva anche in tale giudizio la Regione Puglia, chiedendo l’integrale rigetto del sopra ricordato ulteriore ricorso, poiché improcedibile, inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto.
In pari data, con formale atto di intervento ad opponendum, si costituivano nel richiamato giudizio l’Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-” e l’Azienda Faunistica Venatoria “-OMISSIS-”.
Alla udienza del 29.1.2020, il Presidente, su istanza congiunta delle parti costituite, disponeva la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare ed il rinvio all’udienza pubblica del 22.6.2020 per la trattazione congiunta del sopravvenuto gravame e del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con memoria del 20.5.2020, la Regione Puglia insisteva per la reiezione del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso n. 85/2020 (in tesi da riunirsi al n. 1032/2019), per come proposti dalla ONLUS V.A.S.
Più in dettaglio, essa ripercorreva puntualmente l’iter processuale che interessava il presente giudizio, riproponendo alcune argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.
Inoltre, quanto ai sopravvenuti provvedimenti (segnatamente la DGR -OMISSIS-del 30.12.2019, la DGR -OMISSIS- del 17.01.2020 e la DGR -OMISSIS-del 21.01.2020), l’Avvocatura regionale sottolineava ulteriormente l’assenza di un vizio di motivazione, dato che, in tesi, la resistente adeguatamente illustrava le ragioni ed i fattori presi in considerazione ai fini delle soluzioni applicate per le singole specie animali.
Seguiva, in pari data, il deposito di una memoria ad opera della controinteressata Federazione Italiana della Caccia.
Richiamando tutti i precedenti scritti difensivi, quest’ultima evidenziava anche in tale sede che l’ISPRA non avrebbe potuto arrogarsi, quale organo consultivo, la potestà di variare surrettiziamente la calendarizzazione della caccia stabilita tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dal comma 1 dell’art. 18 L. n. 157/1992, pretendendo di inserire all’interno di detto arco temporale i divieti che il comma 1 bis introduce invece con esclusivo riferimento alla successiva decade dal 1 al 10 febbraio.
In seguito, la ONLUS V.A.S. depositava in data 22.5.2020 ulteriore memoria in vista dell’udienza per la discussione del merito del 22.6.2020.
Nell’ambito della stessa, alla luce dei provvedimenti sopravvenuti de quibus, la ricorrente provvedeva a circoscrivere l’oggetto del gravame in discussione al solo Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tesi, decaduto e quindi non più valido.
In particolare, rappresentava come il Calendario venatorio della Regione Puglia 2019-2020 era stato adottato sul presupposto del Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonostante l’invalidità di quest’ultimo, e avrebbe potuto ancora essere adoperato a tale illegittimo fine nella futura stagione venatoria 2020-2021.
In vista della trattazione del merito le parti depositavano ulteriori articolati scritti conclusionali e di replica.
All'udienza del 22.6.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, entrambe le cause erano trattenute in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito va disposta la riunione dei ricorsi rubricati ai nn. di R.G. 1032/2019 e 85/2020, risultando nei medesimi plurimi ed evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a.
Sempre preliminarmente ed in rito, i ricorsi principali e quelli per motivi aggiunti ai medesimi connessi devono dichiararsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a causa dell’esaurirsi degli effetti temporali del provvedimento impugnato.
Detta circostanza permette di superare le ulteriori sollevate eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità, che possono conseguentemente e pacificamente ritenersi assorbite.
Più in dettaglio, all’esito dell’articolato iter amministrativo e processuale che ha riguardato la controversia in esame, l’attività venatoria stagionale si concludeva in data 29.1.2020, così come parimenti trascorrevano le giornate di apertura posticipata nel mese di febbraio 2020.
Chiusasi la stagione venatoria, non sussiste più un apprezzabile interesse concreto ed attuale in capo alla ricorrente alla stretta decisione di merito delle plurime questioni dalla medesima sollevate nel ricorso introduttivo dell’originaria impugnativa.
Peraltro, da un punto di vista strettamente procedimentale, la Regione Puglia adottava le deliberazioni di G.R. -OMISSIS-del 30.12.2019, -OMISSIS- del 17.01.2020 e -OMISSIS-del 21.01.2020 al solo fine di disciplinare l’esercizio dell’attività venatoria di determinate specie di volatili, giustificando esaustivamente le motivazioni che sorreggevano tali nuove decisioni modificative del Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020.
In particolare, nell’ambito di detti provvedimenti l’Amministrazione resistente apportava per ciascuna specie puntuali modifiche ed integrazioni all’allora corrente Calendario Venatorio, ribadendo sotto plurimi profili le ragioni alla base delle scelte assunte per la predetta stagione di caccia, ma in alcun modo prorogando la medesima oltre i limiti temporali stabiliti.
Occorre pertanto ribadire che anche all’esito della copiosa attività provvedimentale regionale intervenuta medio tempore, l’interesse a ricorrere originario è inesorabilmente venuto meno con la conclusione del periodo di efficacia del più volte menzionato Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020, in tal modo determinando una improcedibilità in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale improcedibilità in rito ha riguardato anche i plurimi ricorsi incidentali incardinati in atti nella misura in cui abbiano avuto ad oggetto i provvedimenti regionali di calendarizzazione della caccia e di integrazione e modifica ai medesimi.
Quanto al ricorso incidentale della Federazione Italiana della Caccia - più specificamente nella parte in cui è stato orientato a contestare l’illegittimità del parere rilasciato dall’ISPRA sulla base della mancata articolazione del medesimo Istituto in uffici regionali in relazione alla previsione, di cui all’art. 7, comma 2, L. 157/1992, di costituirsi in unità operative tecniche decentrate chiamate a fornire supporto alle Regioni anche per la pianificazione e non solo la calendarizzazione dell’attività venatoria, con specifico riferimento ai diversi territori regionali - esso è inammissibile, oltre che manifestamente infondato nel merito.
Si rilevano profili di inammissibilità anzitutto nel fatto che il menzionato ricorso incidentale mira a contestare - in linea generale - un atto meramente endoprocedimentale quale il parere ISPRA, che pur essendo obbligatorio e non vincolante, lascia impregiudicata la competenza e la responsabilità regionale nella emanazione del Calendario Venatorio annuale.
Nel merito, poi, costituisce una evidente forzatura logica quella di considerare un fatto organizzativo interno all’ISPRA (di asserita mancata organizzazione della medesima in unità operative tecniche decentrate) come fonte di una illegittimità incidente sui contenuti dell’attività provvedimentale consultiva dalla medesima posta comunque in essere in relazione ai singoli calendari venatori regionali.
In un’epoca di acquisita consapevolezza del rilievo continentale (se non intercontinentale) delle migrazioni dell’avifauna, l’apporto dirimente in termini di qualità del risultato istruttorio di eventuali unità operative tecniche decentrate dell’ISPRA resta in concreto tutto da dimostrare ed appare comunque non decisivo a fronte di un parere tecnico - che si ribadisce essere obbligatorio, ma non vincolante - reso dall’Istituto e pienamente rispondente a canoni di razionalità e ragionevolezza compositiva e contenutistica.
Dichiarato il generale sopravvenuto difetto di interesse all’impugnativa complessivamente intesa e respinto il menzionato specifico aspetto del ricorso incidentale della Federazione Italiana della Caccia, occorre soffermarsi ad abundantiam su alcuni profili di merito utili ad indirizzare l’eventuale futura attività dell’Amministrazione su tale argomento, tenuto conto della ciclicità dell’attività provvedimentale in materia di calendari venatori.
Come noto, il legislatore nazionale, al comma 4 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che “Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”.
Pertanto, l’ISPRA, come già plurime volte evidenziato, si configura come un organo di consulenza e supporto tecnico-scientifico delle Regioni, la cui funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico.
Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA ai sensi della succitata norma), l’Amministrazione regionale, nella redazione del Calendario Venatorio, ben può discostarsi dal parere reso dall’organo tecnico, purché dia specifico conto delle valutazioni che l’hanno portata a disattendere il detto parere.
Pertanto, l’Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall’Istituto, ha l’onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall’organo tecnico.
Ne consegue che la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il Calendario Venatorio periodi di caccia che si discostino da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, in conformità alla direttiva 2009/147/CE.
Poste tali premesse, in relazione al caso in esame, appaiono prive di pregio le censure della ricorrente circa l’inosservanza da parte della Regione del suddetto onere motivazionale.
In primo luogo, con DGR -OMISSIS-del 10 ottobre 2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 116 suppl. del 10.10.2019, la Regione Puglia adottava un nuovo calendario venatorio regionale 2019-2020, apportando ulteriori modifiche ed integrazioni al calendario venatorio 2019-2020 precedentemente adottato con DGR -OMISSIS-/2019 e successivamente modificato con DGR -OMISSIS-/2019.
Tale nuovo provvedimento (adottato non certo per mera e sola esecuzione del decreto monocratico presidenziale sopra ricordato) provvedeva nuovamente sulla materia della calendarizzazione venatoria per l’anno 2019-2020 riorganizzando e più articolatamente motivando le decisioni provvedimentali in concreto assunte.
Dunque, il nuovo calendario era stato evidentemente emanato tenendo debito conto dei rilievi mossi, inter alia, nel decreto monocratico n. 5077/2019, dal Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, ma ciò era avvenuto essenzialmente rieditando l’attività amministrativa svolta in materia sulla scorta di tutti i pareri resi dall’ISPRA, che venivano largamente recepiti dall’Amministrazione regionale.
La Regione, pertanto, nel disciplinare la stagione venatoria 2019-2020, aveva cura di introdurre, per ciascuna singola specie, specifiche misure tese a contemperare i contrapposti interessi di ordine pubblico e privato, al fine di scongiurare qualunque pericolo di compromissione del patrimonio faunistico e, allo stesso tempo, non pregiudicare irrimediabilmente la stagione venatoria in corso: in altre parole, la deliberazione -OMISSIS-/2019 non poteva considerarsi un provvedimento di mera esecuzione del decreto presidenziale n. 5077 del 4.10.2019, ma un vero e proprio nuovo esercizio del potere di provvedere in materia (con ciò determinando una ulteriore causa di sopravvenuto difetto di interesse sulla originaria impugnativa).
Come anticipato, con la DGR -OMISSIS-del 30.12.2019 era disposto il prelievo della specie “Beccaccia” dal 6 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, ponendo un limite al carniere giornaliero (2 capi) e annuale ( 20 capi), con un massimo di sei capi nel mese di gennaio; la DGR -OMISSIS- del 17.01.2020 disciplinava il prelievo delle specie “Colombaccio, Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza”, consentendo la caccia, mediante appostamento, dal 9 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020 e nei giorni 1, 2, 5 e 9 del mese di febbraio, con limite al carniere.
Da ultimo, con provvedimento -OMISSIS-del 21.01.2020, l’Amministrazione regionale regolamentava l’attività venatoria delle specie “Tordo Bottacino, Tordo Sassanello, Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione”, consentendone il prelievo anche nei giorni 22, 25 (solo per Tordo Bottacino e Tordo Sassanello), 26 e 29 gennaio 2020 con ulteriori limiti al carniere giornaliero e, per alcune di tali specie, si disponeva il posticipo della chiusura della stagione venatoria nel mese di febbraio.
Come emerge ictu oculi dalla mera lettura di tali nuove deliberazioni, anche in tali sedi, l’Amministrazione resistente diffusamente giustificava tutti gli scostamenti da essa effettuati rispetto ai pareri ISPRA con un articolato supporto motivazionale, nel quale si illustravano adeguatamente le ragioni ed i fattori tecnico scientifici presi in considerazione ai fini delle soluzioni stabilite per la caccia alle singole specie animali.
I provvedimenti regionale impugnati constavano, infatti, di un dettagliato ed esaustivo corredo motivazionale nell’ambito del quale l’Amministrazione resistente - tenendo conto della normativa vigente in materia e delle specificità dell’equilibrio faunistico regionale - aveva puntualmente giustificato le proprie determinazioni, controdeducendo alle osservazioni formulate dall’Istituto attraverso argomentazioni di carattere tecnico-scientifico del tutto attendibili e certo non manifestamente irrazionali e/o irragionevoli.
Al riguardo, infatti, la Regione Puglia fondava le proprie scelte su dati estrapolati dagli studi prodotti dallo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ampiamente menzionati in atti, quale il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 152/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” o pubblicazioni specialistiche di settore; dall’elaborato del Comitato scientifico ORNIS ”Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on periods of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in EU” - documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea 2001 e rivisitato nel 2009; dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”; documentazione e bibliografia scientifica di vari studi effettuati nella Regione Puglia e consegnati al competente Ministero, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute; ricerche condotte mediante la tecnologia della telemetria satellitare che hanno coinvolto anche la Regione Puglia con individui e specie marcati nel nostro territorio; studi presentati in pubblicazioni ufficiali per l’UE, quali la “RED LIST of European Birds”.
Pertanto, tutti gli scostamenti dalle indicazioni del suddetto organo consultivo - oltre che contenuti nei limiti fissati dal legislatore comunitario e nazionale - risultavano supportati da costanti richiami alla menzionata normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e a studi scientifici condotti dallo stesso Istituto, che dimostravano congruamente - quanto meno a fini del compiuto corredo motivazionale dei provvedimenti adottati - il buono stato di conservazione delle singole specie e l’assenza di pericoli derivanti dall’ampliamento del periodo di prelievo.
Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dalla Associazione ricorrente, nelle ultime deliberazioni di approvazione del Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2019/2020, l’Amministrazione regionale aveva adeguatamente dimostrato di aver rispettato i periodi di caccia individuati dal comma 1 dell’art. 18 della L. n. 157/1992 (1 settembre – 31 gennaio) e i divieti imposti dal comma 1 bis dello stesso articolo: sul punti, i dati scientifici e tecnici richiamati nelle ultime deliberazioni di approvazione del detto Calendario 2019/2020 puntualmente evidenziavano che alcuna sovrapposizione si verificava tra i periodi di caccia a livello regionale e i periodi di riproduzione o migrazione di ritorno a livello nazionale.
In aggiunta a tali considerazioni, la Regione esplicitava ed evidenziava analiticamente - per ogni singola specie animale oggetto di osservazioni da parte dell’ISPRA - tutti i fattori presi in considerazione ai fini dell’individuazione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, resta dunque confermata la piena legittimità del modus operandi dell’Amministrazione regionale posto in essere nell’esercizio della funzione di pianificazione della attività venatoria ad essa attribuita ed in concreto esercitata.
Sempre ad abundantiam e nel merito, con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, la ONLUS ricorrente chiedeva l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio regionale -OMISSIS-/2009 di approvazione del Piano Faunistico regionale 2009/2014; delle DGR -OMISSIS-del 27.06.2014, -OMISSIS-del 26.05.2015, -OMISSIS-del 21.07.2016,-OMISSIS-del 28.07.2017 e -OMISSIS- del 24.07.2018 con le quali è stato, di anno in anno, prorogato il Piano Faunistico regionale 2009/2014.
Sul punto il ricorso - anche a prescindere dal sopravvenuto difetto di interesse - è manifestamente irricevibile per tardività.
Come già evidenziato da questo T.A.R. nella sentenza n. 140/2019, la pubblicazione di un atto regionale nel Bollettino Ufficiale è idonea, almeno a far tempo dall’entrata in vigore della legge Regione Puglia 20 marzo 1975, n. 25, a far decorrere i termini di impugnativa, realizzandosi una presunzione iuris et de iure di conoscenza del provvedimento emanato dall’Amministrazione.
Tanto in coerenza con la previsione normativa di cui all’art. 41 del c.p.a., in base al quale “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (…)” del medesimo.
Poiché nel caso dei provvedimenti sopra ricordati il termine per impugnare era pari a giorni sessanta dalla pubblicazione dei medesimi sul B.U.R.P. ed essendo detto termine pacificamente decorso, ne consegue la manifesta irricevibilità per tardività dell’impugnativa, quanto meno in parte qua.
Quanto poi ai rilievi sollevati da parte ricorrente al punto 2 del ricorso, circa la pratica della caccia lungo le coste pugliesi (entro 500 metri dalla costa), deve evidenziarsi che l’art. 1 della L. n. 157/1992 al comma 5 stabilisce che le Regioni debbano istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna.
La Regione Puglia ha allegato di avere un adeguato sistema di aree protette insistenti sulle rotte di migrazione dell’avifauna, per cui conseguentemente verrebbe meno la previsione dell’art. 21, comma 2, della L. n. 157/1992, in cui si stabilisce che il divieto di caccia a meno di 500 metri dal mare debba assicurarsi nel caso in cui la Regione non abbia istituito le predette zone di protezione sulle rotte di migrazione.
Peraltro, sul piano istruttorio, nulla di analitico è stato specificamente controdedotto sul punto, lasciando la relativa difesa dell’Amministrazione sostanzialmente incontestata.
Ne consegue l’inaccoglibilità del menzionato rilievo per difetto di prova.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alle contestazioni svolte da parte ricorrente con riguardo all’esercizio della caccia in prossimità ad aree destinate a parco naturale.
L’art. 32, comma 3, della l. n. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” non impone alcun divieto ai cacciatori di esercitare il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi naturali, prescrivendo semplicemente che: “All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia in deroga (…) nella forma della caccia controllata (…)”.
L’esercizio della caccia in tali aree è dunque sostanzialmente consentito, fatto salvo l’esercizio dei poteri normativi regionali in materia, per come riconosciuti dalla stessa legge nazionale da ultimo citata.
Quanto, poi, all’esercizio venatorio nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) e, in generale, nelle aree della Rete Natura 2000, vi è specifica regolamentazione all’art. 3 dell’Allegato A) di ciascuna D.G.R. fatta oggetto di impugnativa principale.
È stato correttamente evidenziato sul punto come l’attività venatoria nelle ZPS insistenti sul territorio della Regione Puglia risulta disciplinata secondo le prescrizioni di cui al R.R. n. 15 del 18 luglio 2008, successivamente modificato dal R.R. n. 28 del 22 dicembre 2008. Per le zone SIC, invece, l’attività venatoria è parimenti disciplinata dal R.R. n. 12 del 10 maggio 2017.
Si tratta di regolamenti recanti misure di conservazione finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione del territorio.
L’individuazione di tali misure aveva ed ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Sussistendo dunque una disciplina regolamentare che si occupa specificamente della materia, rendendo dunque legittimo il prelievo venatorio in tali aree alle condizioni per esse opportunamente previste, le censure svolte dalla ONLUS ricorrente sul punto risultano prive di fondamento.
Quanto alla ritenuta illegittimità dell’art. 11 del Calendario Venatorio regionale riguardante la c.d. “mobilità venatoria”, disciplinata in conformità all’art.1 della L.R. 33/19 recante “Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 59/2017”, detta norma è stata di recente impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 97 Cost. ed, allo stato, la relativa questione è ancora pendente (pur essendo stata fissata l’udienza pubblica alla data del 6.10.2020 ed essendo stata assegnata al relatore Prosperetti).
In attesa della pronuncia della Corte ed ai limitati fini che qui rilevano può essere opportuno evidenziare quanto segue.
L’art. 14, comma 5, della L. 157/1992 condiziona la possibilità per ogni cacciatore di aver accesso ad altri ambiti o altri comprensori venatori “sulla base di norme regionali” e “previo consenso dei relativi organi di gestione”.
Con la L.R. 33/2019 tali condizioni risultano rispettate in quanto l’articolo 6 bis, inserito nella L.R. 59/2017, disponendo che “per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale”, subordina tale possibilità di accesso venatorio proprio “sulla base di norme regionali” (richiamate dalla legge nazionale n. 157/1992), che nel caso di specie sono il regolamento di attuazione e/o il programma e calendario venatorio annuale.
Lo stesso “Programma venatorio annata 2019/2020” della Regione Puglia, approvato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.08.2019 -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 30-8-2019, stabilisce, a pagina 7, dedicata alla “Mobilità Venatoria Gratuita”, che “a partire dal 02 ottobre 2019 i cacciatori residenti in Puglia potranno esercitare la caccia in mobilità gratuita alla fauna migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in ATC pugliesi diversi da quello di residenza, previa autorizzazione del relativo ATC”, ottemperando alla seconda condizione contenuta nella legge quadro nazionale.
In base a tali considerazioni e tenuto conto del sostanziale rispetto delle condizioni di legge in materia di mobilità venatoria, il motivo di ricorso articolato sul punto si appalesa privo di fondamento, peraltro dovendosi ribadire, come d’altronde già rilevato nella ordinanza dal T.A.R. in epigrafe n. 376 del 20.09.2019, “(…) che il giudizio di costituzionalità in corso sulla c.d. “mobilità venatoria”, disciplinata in conformità all’art. 1 della L.R. 33/19 recante “Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 59/2017” – recentemente impugnata innanzi alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 97 Cost. – appare costituire elemento del tutto marginale rispetto all’insieme delle contestazioni svolte (…)”, essendo ovvio che la disciplina di una modalità eventuale ed eccezionale di esercizio della caccia, di cui peraltro si ignora l’incidenza statistica e di fatto, possa incidere sulla tenuta complessiva sul piano della legittimità dell’impugnato gruppo di provvedimenti.
Quanto poi alle ulteriori contestazioni formulate dalla ricorrente in merito al mancato recepimento, da parte della Regione Puglia, delle indicazioni espresse dall’ISPRA circa l’opportunità di prevedere, per la caccia agli ungulati, l’utilizzo di munizioni atossiche, ossia non contenenti piombo, deve osservarsi quanto segue.
Pur essendo notorio il potenziale tossico per la salute animale ed umana dell’intossicazione grave derivante da esposizione prolungata al piombo (il c.d. saturnismo), in nessuno dei pareri resi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (n-OMISSIS-del 28.06.2019, -OMISSIS- del 29.07.2019 e -OMISSIS- del 20.09.2019), relativi al Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020, si impone l’obbligo dell’utilizzo delle munizioni non contenenti piombo per il prelievo venatorio.
Non constano, peraltro, norme di rango primario o regolamentare, di fonte nazionale o internazionale, che espressamente vietino tale comune metodo di cacciagione.
D’altronde, lo stesso Consiglio di Stato nella motivazione dell’ordinanza n. 5249/2019, sul piano del fumus boni iuris, è dell’avviso che “non sembrano essere assistite da sufficiente prognosi positiva le ulteriori censure, proposte da parte appellante sia di ordine procedimentale (…) né di ordine sostanziale in riferimento (…) all’utilizzo delle munizioni in piombo (salva tuttavia la opportuna raccomandazione, contenuta nella delibera -OMISSIS-del 10 ottobre 2019, di utilizzare armi con munizioni atossiche)…”.
Pur essendo comprensibile, dunque, l’auspicio di massima per diverse tecniche venatorie che escludano i pericoli scaturenti - anzitutto per i cacciatori stessi - dalla tossicità del piombo, la censura svolta sul punto negli atti impugnatori assume più la connotazione dell’auspicio ideologico politico, piuttosto che il tratto distintivo del motivo di ricorso per censura di illegittimità inteso in senso tecnico.
Da ultimo, la ONLUS ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 33 della l.r. n. 59/2017 in quanto il Calendario Venatorio, all’art. 2, definisce le “botti in resina”, utilizzate per la caccia agli animali acquatici nelle zone lacustri, come appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Anche tale ultima censura risulta destituita di fondamento posto che la definizione di appostamento temporaneo o fisso rinviene proprio “a monte” dall’art. 33 della l.r. n. 59/2017.
Tale disposizione normativa, difatti, considera “attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell’art. 19, comma 6, solo quella con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all’art. 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, art. 13, comma 1, lettera b), appartenenti alle specie cacciabili” (comma 2). “Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non produca modifica al sito” (comma 8). “Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una giornata di caccia” (comma 9).
Anche in merito a tale modalità eventuale di esercizio dell’attività venatoria - di cui parimenti si ignora l’effettiva incidenza statistica e di fatto - le argomentazioni prospettate da parte ricorrente non colgono nel segno, non sembrando tener conto del dato normativo sopra citato e muovendo da valutazioni in fatto del tutto opinabili ed in alcun modo provate.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L’articolato andamento processuale della vicenda in esame, la peculiare natura degli interessi coinvolti e le finalità di interesse generale perseguite dalla parte ricorrente (probabilmente più adeguatamente proponibili in sede politica, che giudiziaria) consentono comunque l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in parte respingendoli come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore