Pres. Spadone Rel. Schettino Ric. Portincasa
SANZIONI AMMINISTRATIVE - TUTELA DELLA FAUNA - COMPETENZA
Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna.
Con sentenza del 24-12-2003, il giudice di pace di Valentano ha accolto
il ricorso in opposizione proposto da Portincasa Oscar avverso
l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Amministrazione provinciale di
Viterbo in data 14/2/2003, con cui era stata irrogata al Portincasa la
sanzione amministrati va di euro 412,00 per violazione dell'art.47
lettera pp) della legge regionale n.17/95 (trasporto in auto di fucile
carico e fuori della custodia), per "difetto di contestazione
immediata dello mancata motivazione, in verbale, circa tale omissione,
dubbio circa la legittimazione dal parte dell'organo accertatore,
carente, ingiustificata e contraddittoria motivazione dell'O.I. che di
conseguenza viene annullata".
Il giudice di pace è pervenuto a tale decisione dopo avere
rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Amministrazione
provinciale con la motivazione che, "come anche ripetuto in altre
sentenze di quest'Ufficio, la norma di cui all'art,22 bis della legge
689/1981 (tutela, tra l'altro della fauna) non può
riguardare casi come il presente (presunto trasporto in auto di Fucile
carico) che si riferisce chiaramente a disposizione a tutela della
sicurezza ed incolumità e non certo a protezione della
fauna, posto che la contestata infrazione poco ha a che vedere con
l'esercizio della caccia, ma riguarda un generico porto di fucile".
Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione provinciale
di Viterbo, in persona del presidente, in forza di cinque motivi.
Resiste con controricorso Oscar Portincasa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando: "Incompetenza - ex
art.22-bis legge 689/1981, primo comma, lett.d) come novellato dal
D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507 del giudice di pace relativamente alle
controversie in materia di violazione di norme poste a tutela della
fauna - art.360 n.2 c.p.c.", ripropone l'eccezione di incompetenza
già sollevata davanti al giudice di pace e da questo
ritenuta infondata.
L'eccezione e fondata.
Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre,
1981 n. 689 inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507
l'opposizione di cui al precedente art. 22 si propone davanti al
tribunale quando la sanzione è stata applicata per una
violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia "di tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree
protette'.
All'odierno ricorrente è stato contestato il fatto previsto
dall'art.47 lett. pp) della legge regionale Lazio n.17/1995, che
è perfettamente analogo a quello previsto dall'art.21 lett.)
della legge 11 febbraio n.157, contenente "norme per la protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"; e per il giudizio
di opposizione all'ordinanza irrogativa dì sanzione
amministrativa per violazione di siffatte disposizioni è
pacificamente competente il tribunale ex art.22-bís legge
n.689/1981.
Ne consegue che il giudice competente a conoscere dell'opposizione
proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui gli
è stata irrogata la sanzione amministrativa per la
violazione della sopra indicata disposizione della legge regionale
Lazio n.17/1995 non può che essere il tribunale.
Va accolto, pertanto, il primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri,
con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della
causa al tribunale di Viterbo, che provvederà anche sulle
spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di
Viterbo.
Così deciso, in Roma, il 17 aprile 2007