Cass. Sez. III n. 26799 del 8 luglio 2011 (UD. 3 mar. 2011)
Pre.Ferrua Est.Grillo Ric. Bellabarba
Caccia e animali.Confisca del fucile sequestrato

Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 03/03/2011
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 503
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 430435/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLABARBA Luigino, nato a Force il 20.12.1961;
avverso sentenza emessa in data 22 gennaio 2010 dal Tribunale di Lanciano - Sezione Distaccata di Atessa;
udita nella udienza pubblica del 3 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in punto di confisca e rigetto nel resto;
udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. Ida DI DOMENICO, Sostituto Proc. dell'Avv. Giovanni LANCIOTTI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22 gennaio 2010 il Tribunale di Lanciano - Sezione Distaccata di Atessa - dichiarava BELLABARBA Luigino, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 157 del 1992, artt. 21 e 30, lett. r), in relazione all'esercizio della caccia con richiami acustici vietati, colpevole del detto reato, condannandolo alla pena di Euro 500,00 di ammenda e disponendo la confisca del fucile, nonché la confisca e distruzione del richiamo.
Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo tre distinti motivi. Con il primo vie denunciata erronea applicazione della legge penale (L. n. 157 del 1992, art. 21) non essendovi alcuna prova che l'imputato stesse cacciando e dovendosi dimostrare che il fucile che l'imputato deteneva all'atto di essere stato sorpreso dai verbalizzanti in zona soggetta a controllo sull'attività venatoria fosse realmente funzionante (prova mai effettuata). Con il secondo motivo la difesa denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 133 c.p.) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla irrogazione di una pena non corrispondente al minimo a causa di precedenti penali, rilevando come questi non fossero specifici e dunque non fossero ostativi alla concessione dei benefici invocati. Con il terzo motivo denunciava violazione della legge penale (L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2) in quanto la confisca del fucile era stata disposta nonostante la norma violata (L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. r), non prevedesse l'obbligatorietà della confisca prevista invece per altre ipotesi come richiamate dall'art. 28 e deducendo anche che il fucile non poteva considerarsi corpo del reato dovendosi questo identificare soltanto nel richiamo elettromagnetico sequestrato.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo il Tribunale in modo assolutamente congruo e logico, pur nella essenzialità della motivazione, ha correttamente tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato dalla circostanza - a ragione ritenuta decisiva - dell'uso in concreto da parte del BELLABARBA di un richiamo acustico (vietato): ne deriva che la circostanza dedotta dal ricorrente del mancato accertamento della funzionalità del fucile (nella circostanza sequestrato) non è stata correttamente tenuta in considerazione dal giudice che ha attribuito prevalenza proprio al mezzo adoperato per la caccia assolutamente vietato: invero la norma incriminatrice prevede quale condotta penalmente rilevante l'uso di un richiamo acustico elettromagnetico senza che sia necessaria la presenza di altri strumenti (Cass. Sez. 3^ 20.2.2004 n. 14451, Degli Atti, Rv. 228534). Parimenti infondato il motivo afferente alla illogica e insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale correttamente fatto richiamo ai precedenti penali giudicati ostativi sia per la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, sia per l'irrogazione della pena nel suo minimo edittale, con motivazione immune da vizi logici eclatanti.
Quanto, infine, al terzo motivo relativo alla disposta confisca del fucile in violazione del disposto di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente disposto la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. legata all'uso di un'arma quale mezzo per la commissione del reato contestato all'imputato.
Poiché la condanna dell'imputato è intervenuta proprio in relazione all'esercizio della caccia con richiami vietati, appare corretta la decisione del Tribunale che ha ravvisato in modo logico la contestualità della condotta vietata nell'uso del richiamo acustico vietato integrato dalla detenzione ed uso di un'arma occorrente per abbattere gli uccelli attratti dal richiamo.
Non appare quindi esatta l'affermazione del ricorrente secondo la quale la confisca del fucile e delle munizioni sarebbe illegittima in assenza di una sentenza di condanna, in quanto una condanna per il reato previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, vi è stata. Se è vero che l'art. 28, comma 2 richiama, ai fini della confisca delle armi le condotte indicate all'art. 30 lett. a), b), c), d) ed e), è però innegabile che si riferisca ad ipotesi di confisca obbligatoria tenuto conto della inequivocabile espressione usata dal legislatore "i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Ciò non esclude quindi la possibilità di una confisca facoltativa ex art. 240 c.p. laddove il mezzo (per il quale è certamente ammesso il sequestro probatorio) sia stato adoperato per la commissione del reato: in questo senso appare irragionevole laddove la condotta in concreto tenuta dall'agente si sia risolta nell'uso di richiami acustici vietati, circoscrivere la confisca al solo richiamo, posto che questo deve ritenersi lo strumento attraverso il quale attirare il volatile per poi eliminarlo con il fucile, la cui utilizzazione altrimenti dovrebbe ritenersi superflua.
Non appare quindi condivisibile la tesi della difesa secondo la quale il corpo di reato nella specie sarebbe costituito esclusivamente dal richiamo, rientrandovi anche il fucile quale mezzo di completamento per l'esercizio della caccia con metodi vietati (Cass. Sez. 3^ 22.4.2004 n. 26837, Fionda, Rv. 229057).
Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011