Cass. Sez. III n. 15689 del 30 aprile 2026 (UP 22 apr 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Gazzaroli
Caccia e animali. Detenzione di specie protette e rinvio a fonti internazionali. 

In tema di tutela della fauna selvatica, il reato di detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (artt. 2 e 30, comma 1, lett. b, legge n. 157 del 1992) è configurabile non solo per le specie tassativamente elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 2, ma anche per quelle individuate dalla lettera c) mediante rinvio a direttive comunitarie o convenzioni internazionali, come la Convenzione di Berna. La protezione legale prescinde dalla specifica verifica in concreto della minaccia di estinzione, essendo sufficiente l'inclusione della specie negli allegati delle fonti internazionali richiamate (nella specie, il Crociere, incluso nell'Allegato II della Convenzione di Berna). L'onere di provare la sussistenza di condizioni eccezionali o derogatorie che rendano lecita la detenzione spetta all'interessato, trattandosi di profili d'eccezione rispetto al divieto generale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    Con sentenza di cui in epigrafe, Gazzaroli Silvio veniva condannato dal tribunale di Brescia in ordine al reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. B) della legge numero 157 del 1992, in relazione all'articolo due comma 1 lett. C) della medesima legge e all'articolo due della legge numero 503 del 1981, per avere detenuto due esemplari di crociere, quale specie particolarmente protetta, di cui all'allegato due della Convenzione di Berna.
    Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Gazzaroli Silvio, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
    Rappresenta il vizio di violazione di legge sostenendo che la detenzione degli esemplari in questione non sarebbe vietata ma consentita a condizione del rispetto di alcune circostanze sussistenti nel caso di specie quali: la detenzione da parte di allevatori autorizzati come l'attuale imputato, l'origine degli esemplari da allevamento non da cattura illecita, la loro esclusiva destinazione alla riproduzione.
    Il ricorso è inammissibile.
    L'art. 30 comma 1 lett. B) stabilisce per quanto di interesse (cfr. in proposito anche Sez. 3, n. 734 del 10/10/2018, dep. 2019, Bonelli, Rv. 274569 - 01) le sanzioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della stessa legge. L'art. 2 citato così recita: "1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione". La giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, interpreta le norme nel senso che per l'integrazione del reato non sia necessaria la specifica verifica della minaccia d'estinzione della specie, bastando che si tratti di specie particolarmente protetta, come indicato nell'allegato II della Convenzione di Berna che contempla anche gli esemplari di cui al capo di imputazione, per cui vi è condanna. Va aggiunto che la Convenzione di Berna all'art. 6 prevede espressamente che ogni parte contraente (tra cui l'Italia che l'ha ratificata) adotti le necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. In particolare, vieta espressamente per queste specie, tra l'altro, qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale. L'art. 9 contempla tuttavia delle deroghe al precetto dell'art. 6, in casi del tutto eccezionali espressamente menzionati e non ricorrenti nel caso in esame. In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si ritiene che sono "particolarmente protette" non solo le specie espressamente indicate alle lett. a) e b), ma anche quelle della lett. c) e cioè quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative, oltre che ovviamente quelle minacciate in via d'estinzione. Tale ultimo sintagma è da intendersi come aggiuntivo e non come limitativo dell'elenco della lett. c). Milita in senso conforme a tale interpretazione anche l'elenco redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'allegato II della Convenzione di Berna. Si vedano sul tema, anche la sentenza n. 23931/10, Rv 247798, nonché le più recenti n. 23505/14 Uberti, n. m. e 1494/18, n.nn., che parimenti ritengono integrato il reato allorché le specie selvatiche siano già solo "particolarmente protette". Quest'ultima sentenza ha osservato che il richiamo normativo dell'art. 2 include sia la Direttiva uccelli 147/2009/CE del 30.11.2009 sia la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa risalente al 1979 ma i cui elenchi sono stati aggiornati da ultimo nel 1996 (GU 201/1996).
    È dunque sancita la punibilità della condotta contestata e diversamente da quanto sostenuto, l'attribuito comportamento inerente gli uccelli in questione non è consentito in presenza delle tre condizioni dedotte dal ricorrente; condizioni, peraltro, e in ogni caso, solo asserite e non allegate e dimostrate dal medesimo, pur trattandosi, nella prospettiva difensiva, di profili d'eccezione, come tali da ritenersi posti a carico, nella loro dimostrazione, dell'interessato.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso sia inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si condanna inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 22/04/2026.