Consiglio di Stato Sez. VI sent. 7945 del 27 dicembre 2006
Beni Ambiental. Autorizzazione paesaggistica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7945/06
Reg.Dec.
N. 6022 Reg.Ric.
ANNO 2001
N. 4615 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello n. 6022/2001 e 4615/2002, proposti
rispettivamente:
1) ric. n. 6022/2001 dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A. E STORICI DI SASSARI E NUORO,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
SAN TEODORO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto
Ballero e Paolo Stella Richter con domicilio eletto in Roma viale G.
Mazzini n.11, presso l’Avv. Paolo Stella Richter;
e nei confronti di
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,
- COMUNE DI SAN TEODORO, entrambi non costituitisi in
giudizio;
2) ric. n. 4615/2002 dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A. E STORICI DI SASSARI E NUORO,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
SAN TEODORO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto
Ballero e Paolo Stella Richter con domicilio eletto in Roma viale G.
Mazzini n.11, presso l’Avv. Paolo Stella Richter;
e nei confronti di
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,
- COMUNE DI SAN TEODORO, entrambi non costituitisi in
giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
sede di Cagliari n. 3/2001 (ric. n. 6022/2001) e 459/2000 (ric. n.
4615/2002);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della San Teodoro S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo. Uditi l’avv. dello Stato Galluzzo e
l’avv. Paolo Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Il comune di San Teodoro, con autorizzazione del 17/12/1999 n.
10941, ha rilasciato alla San Teodoro S.r.l. il nullaosta paesaggistico
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti ad un piano
di lottizzazione regolarmente approvato e per cui, a suo tempo,
l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport aveva espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 12 L. 29/6/1939 n. 1497.
Con decreto 14/2/2000 n. 60, il Soprintendente per i beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, tenuto conto
che il suddetto nullaosta “malgrado la delicatezza del rito
è del tutto privo di motivazione dal punto di vista
paesistico, non contenendo considerazione alcuna di carattere
ambientale afferente all’inserimento delle opere da
realizzare nel contesto tutelato di grande pregio ed è
inoltre illegittimo perché fondato su considerazioni di
conformità ad un piano urbanistico” lo ha
annullato.
2. La Società San Teodoro S.r.l. ha impugnato innanzi al
Tribunale che, con sentenza ora impugnata
dall’amministrazione, ha accolto il ricorso, e in particolare
i motivi che sostenevano come il provvedimento comunale suddetto fosse
correttamente motivato, e che nel decreto di annullamento fossero state
espresse valutazioni di merito, e non di mera legittimità.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria contestualmente
proposta.
3. Propone ora appello l’amministrazione, deducendo
l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto
insussistente la contraddittorietà della motivazione e il
travalicamento dei poteri del sovrintendente nel merito amministrativo,
avendo egli invece esercitato un mero controllo di
legittimità dell’atto, ritenuto viziato da eccesso
di potere.
4. Si è costituita la società San Teodoro s.r.l.
che, oltre a contrastare l’appello principale, ha proposto
appello incidentale subordinato alla richiesta di rigetto
dell’appello principale. In particolare impugna la sentenza
per il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento
del danno, deducendo che il danno sussiste e quindi vi sarebbe dovuta
essere almeno una condanna generica dell’amministrazione al
risarcimento.
5. Successivamente, il comune di San Teodoro ha rilasciato, con
autorizzazione del 27.4.2000 n. 4000, un nuovo nullaosta paesaggistico
alla S. Teodoro s.r.l. per la realizzazione delle stesse opere di
urbanizzazione, dato che detta società aveva ripresentato il
progetto dopo il primo annullamento del Soprintendente di cui si
è detto. Anche il suddetto nullaosta è stato
annullato dal Soprintendente per i beni ambientali, Architettonici e
Storici di Sassari e Nuoro, con decreto 22 giugno 2000 n. 193.
La Società S. Teodoro r.l. ha impugnato anche tale decreto
di annullamento, innanzi al Tribunale, che, con la sentenza
anch’essa ora impugnata lo ha annullato, con la medesima
motivazione.
Propone ora appello l’amministrazione, deducendo motivi
sostanzialmente identici a quelli proposti avverso la prima sentenza.
Si è costituita la società anche nel secondo
giudizio.
Gli appelli sono stati trattenuti in decisione all’udienza
del 31 ottobre 2006.
DIRITTO
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi,
poiché, pur se riferiti ad atti amministrativi diversi,
incidono entrambi sulle medesime opere di urbanizzazione.
È evidente quindi la connessione oggettiva e soggettiva.
2. Il primo ricorso d’appello si riferisce al procedimento
relativo al primo progetto di urbanizzazione della lottizzazione
“Le Ville”, in S. Teodoro, mentre la successiva
impugnazione, contrassegnata dal n. 4615/2002, è relativa ad
un secondo nullaosta, anch’esso come il precedente annullato
dalla Soprintendenza, dopo il primo annullamento, dell’intero
progetto, quasi del tutto identico al precedente.
In ogni caso, trattandosi di ricorsi sostanzialmente identici, valgono
per entrambi le considerazioni di cui oltre.
3. I ricorsi non sono fondati.
Il collegio ritiene che i diversi provvedimenti di rilascio dei
nullaosta per le opere realizzate nella zona vincolata del territorio
di S. Teodoro, nonché l’approvazione regionale del
piano di lottizzazione in oggetto non solo integrano
l’originario provvedimento di vincolo, ma individuano,
nell’ambito della cornice così delineata, quali
sono le compatibilità per le ulteriori trasformazioni e per
le ulteriori opere. Questo è conforme al sistema della legge
che in materia di tutela del paesaggio non è ispirato ad una
permanente immobilità, quanto all’idea di favorire
uno sviluppo controllato del territorio.
In tale quadro si inserisce il potere ministeriale di cui alla legge n.
431 del 1985 (ora abrogata e penetrata nel nuovo codice in materia di
beni culturali e paesaggistici), che l’ordinamento ha voluto
porre ad estrema tutela e difesa dei vincoli paesaggistici, nonostante
i valori paesaggistici fossero stati valutati nel procedimento di
autorizzazione regionale.
In entrambi i decreti di annullamento il soprintendente, come
già riferito in narrativa, pone a base della propria
determinazione il fatto che l’autorità comunale
non ha esternato “le ragioni giustificatrici in base alle
quali l’intervento è stato ritenuto
paesisticamente ammissibile con il contesto vincolato in relazione
all’esigenza di rispetto e conservazione dei valori
ambientali sopraindicati, che hanno dato luogo al provvedimento di
vincolo” e inoltre che “dalla documentazione
trasmessa non risultano l’iter logico e gli accertamenti
istruttori seguiti né le valutazioni in base alle quali
è stata rilasciata l’autorizzazione”.
Il collegio osserva che, conformemente a quanto statuito dai primi
giudici, il comune, cui compete il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, ha emesso il nullaosta di
cui all’art. 7 l. 29/6/1999 n. 1497 valutando adeguatamente
la compatibilità dell’intervento da realizzare con
il bene paesaggistico tutelato.
Infatti, dalla lettura del parere reso dalla Commissione edilizia
integrata nella seduta del 15/12/1999, preceduta
dall’istruttoria eseguita dall’ufficio comunale
della tutela del paesaggio, risulta in maniera inequivoca la perfetta
compatibilità dell’intervento laddove dal verbale
di sopralluogo emerge che: “a) trattasi di area totalmente
assente di particolari emergenze rocciose che caratterizzano
generalmente il paesaggio gallurese; b) percorrendo il tracciato delle
strade proposte, solamente in pochi punti, si percepisce lo splendido
panorama del mare con lo sfondo dell’Isola Rossa, di
conseguenza, dalla stessa, il grado di percettibilità delle
opere è da considerarsi “Basso”, in
quanto la strada si snoda per la maggior parte del suo sviluppo in una
valletta (compluvio dolce) che si diparte da ovest ad est e non
è interessato da particolari movimenti di terra”.
Inoltre dal medesimo verbale di sopralluogo emerge, in maniera assai
significativa, che il titolare dell’ufficio comunale si
è recato nel parcheggio pubblico di “Lu
Impostu” da dove veniva percepita la maggior parte
dell’area di intervento, e da quel punto venivano percepite
“appena le sagome di ingombro (poli di legno verniciati di
rosso in punta che indicano l’asse stradale ed in alcuni
punti tutta la larghezza della carreggiata proposta).
Comunque da quel punto di vista pubblico, le opere proposte non
interdicono con “quadri naturali di particolare
bellezza” che hanno giustificato l’imposizione del
vincolo paesistico di cui al D.M. del 1967”. Pertanto si
conclude che “l’incidenza delle modifiche che si
vogliono apportare non creano pregiudizio all’effettivo
godimento delle bellezze panoramiche tutelate, e le opere proposte si
reputano adeguate alle caratteristiche ambientali del sito, e si
collocano idoneamente nel paesaggio”.
A fronte di tali risultanze documentali, il Collegio ritiene non solo
che il Comune abbia svolto un’adeguata istruttoria,
idoneamente esternata laddove nel provvedimento annullato rinvia
espressamente agli atti testè indicati, ma abbia anche
correttamente valutato la compatibilità paesaggistica
dell’intervento, sia rispetto al vincolo precedentemente
imposto e sia in generale. Per contro il provvedimento originariamente
impugnato motiva in maniera generica sulle lacune istruttorie e sulla
mancata valutazione dei valori paesistici coinvolti nel procedimento.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno rigettati e le sentenze
impugnate vanno confermate.
4.1. Il rigetto degli appelli principali comporta
l’inammissibilità del ricorso incidentale
subordinato.
4.2. Resta, infine, da esaminare la domanda risarcitoria proposta nel
medesimo appello incidentale da parte della società San
Teodoro s.r.l..
Essa non è fondata e va pertanto rigettata.
Il collegio rileva che la stessa appellante incidentale riconosce che
il primo giudice ha correttamente affermato che non vi erano in atti
gli elementi per pervenire ad una condanna risarcitoria definitiva e
che quindi non sussistevano le condizioni per la liquidazione del danno.
Sicché il collegio deve solamente valutare se dal giudizio
sono emersi elementi tali da giustificare la condanna generica al
risarcimento del danno la cui quantificazione venga poi
stabilità in un ulteriore giudizio.
La società appellante incidentale deduce che avrebbe
prodotto documentazione dalla quale risultava che, avendo potuto far
parte del Consorzio Costa del Sole, avrebbe potuto essere parte del
contratto di programma con il Ministero del Bilancio, e che da esso
sarebbero derivati ingenti contributi a fondo perduto per la
costruzione del complesso alberghiero.
Dagli atti del giudizio di primo grado emerge effettivamente che, come
ha ritenuto il primo giudice, la domanda risarcitoria è del
tutto generica. Né maggiore consistenza assume nel presente
grado del giudizio, laddove vengono dedotte le circostanze di cui sopra.
Infatti, ad avviso del Collegio, quand’anche dette
circostanze fossero dimostrate non è dato ravvisare un
rapporto di consequenzialità diretta tra il comportamento
dell’amministrazione e il danno prospettato. Ma, al di
là di questo, nessuna colpa è ravvisabile in capo
all’amministrazione, atteso che essa non può
ravvisarsi nella mera illegittimità dell’atto di
annullamento del soprintendente. La colpa, ai fini risarcitori,
sussiste quando concorrono, unitamente
all’illegittimità dell’atto, una serie
di altri elementi, che nel caso non sussistono.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sugli appelli principali riuniti, li
rigetta e per l’effetto conferma le sentenze impugnate.
Dichiara gli appelli incidentali inammissibili e rigetta la domanda
risarcitoria con essi proposta.
Compensa interamente le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31.10.2006 dal Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone
Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo
Consigliere Est.
Giuseppe Romeo
Consigliere
Luciano Barra Caracciolo
Consigliere
Giuseppe Minicone
Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Gianpiero Paolo Cirillo
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................27/12/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica
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