Presidente: Vitalone C. Estensore: Gentile Imputato: Morelli.
(Dichiara inammissibile, Gip Trib. S.MariaCapuaVetere, 6 Novembre 2003
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Obbligo di preventiva comunicazione dell'esercizio di attività - Differenze rispetto all'obbligo di autorizzazione all'installazione di impianto - Conseguenze.
L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1988, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.
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