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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005
Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica».

Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela
ambientale (( connesse al miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera nei centri urbani, )) con una dotazione di 140 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le
unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a
200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con
riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente
territoriale (( interessato )) sulla base del riparto stabilito con
il decreto di cui a comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento
alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre
2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
(( 3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in
materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli
impianti di competenza statale, nonche' quelle derivanti dalle
tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli
da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla
direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica
e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.
3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti
aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del
settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di
categoria». ))
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla
Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui,
rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200
milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi
alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime
convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati
standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumita'
pubblica, nell'ambito delle finalita' di cui al comma 548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per
l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei
carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge
n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo
della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. (( Per le
province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui
al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei
termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione. ))
Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto,
il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo
la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, (( di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
11. Agli oneri derivanti dal presentezione dei commi 2 e 4, pari a
euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a
decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti
dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 148 e 549
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(legge finanziaria 2005):
«148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del
processo di armonizzazione al regime generale e' abrogato
l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i
trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti
ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio
decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e i
limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I
trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi
rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore
industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed
applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B
e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a
carico delle disciolte Casse di soccorso particolari
prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da
considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia,
obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.».
«549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le
somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite
nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«154. La misura massima dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione prevista dall'art. 17 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50
a litro. L'operativita' di eventuali aumenti erariali per
l'accisa sulla benzina per autotrazione e' limitata, nei
territori delle regioni a statuto ordinario, alla
differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della
citata imposta regionale, ove vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche'
sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16:
«Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota
prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporto di persone.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni).
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti; risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277, reca: «Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), reca: «Istituzione e
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive».

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.