TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1391 del 17 giugno 2019
Ambiente in genere.Valutazione ambientale strategica

La Valutazione ambientale strategica (Vas) non è configurata come un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione ed è legittima, e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'Autorità competente alla Valutazione ambientale strategica (Vas) sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente

Pubblicato il 17/06/2019
N. 01391/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02078/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2011, proposto da
Benedetti Costruzioni S.r.l., Aldo Benedetti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Chierichetti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R. in via Corridoni, 39;
contro

Comune di Castronno in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti

Provincia di Varese non costituito in giudizio;
per l'annullamento

della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castronno datata 12.4.2011, avente ad oggetto: "Adozione Piano di Governo del Territorio (P.G.T)", pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale dal 18.4.2011 fino al 3.5.2011, nonché di tutti gli atti, a tale deliberazione comunque preordinati, antecedenti, connessi, coordinati e/o conseguenti, in particolare, per quanto occorre possa, degli atti relativi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del suddetto P.G.T. di Castronno richiamati nella succitata Delibera C.C. 12.4.2011, n.1, nonché per la condanna del Comune di Castronno al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnazione l’adozione del PGT del Comune di Castronno, nella parte in cui disciplina le aree di sua proprietà, mappali nn.2068 e 3377 del Comune censuario di Castronno.

L’area, prima del nuovo piano, era in parte inserita nella zona E2 Boschiva, e tale parte aveva formato oggetto di una richiesta ai redattori del PGT affinchè la parte non boscata fosse resa idonea dal punto di vista urbanistico ad ospitare un deposito di attrezzature edili dell'impresa del proponente.

Il P.G.T. adottato con la deliberazione consiliare di Castronno C.C. n.1/2011, oggetto del presente ricorso, ha inserito invece il succitato terreno pianeggiante tra gli "Ambiti non soggetti ad interventi di trasformazione" nei quali: "non è ammessa alcuna edificazione ma esclusivamente interventi dettati da esigenze di protezione da rischi idraulici e geologici" (cfr. art.36 n.t.a., all. doc.n.4). A tali "Ambiti", ai sensi del citato art.36 n.t.a., appartengono: "le aree del territorio comunale che presentano caratteristiche di modestissima antropizzazione, perché storicamente sottratte a qualsiasi forma di utilizzazione per la loro conformazione (pendenze accentuate, presenza di rischio idraulico e geologico)".

Contro la nuova disciplina delle aree la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 e 51 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n.12, così come successivamente modificata ed integrata;

Violazione e falsa applicazione degli artt.4, 7, 8, 9, 19 e 11 della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, così come successivamente modificata ed integrata.

Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti ambientali dei piani sull'ambiente e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 come successivamente modificato ed integrato;

Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza di presupposti, sviamento, carenza e contraddittorietà istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, mancata ponderazione degli interessi dei ricorrenti coinvolti nel procedimento, perplessità, violazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, contraddittorietà intrinseca tra il contenuto dell'art.36 delle n.t.a. del P.G.T. e la classificazione attribuita nella fattispecie dal P.G.T. medesimo.

Secondo la ricorrente l’inserimento di parte del suddetto compendio immobiliare negli "Ambiti non soggetti ad interventi di trasformazione", che, secondo il primo comma dell'art.36 delle n.t.a. riguarda le aree caratterizzate da "pendenze accentuate", è illegittimo perché si tratta di area pianeggiante. La scelta pianificatoria sarebbe quindi irragionevole.

Inoltre tali aree secondo l'art. 36 n.t.a. citato rientrano in un "Sistema delle aree non soggette ad interventi di trasformazione" che costituirebbe un vincolo sostanzialmente espropriativo.

A ciò si aggiunge che il P.G.T. oggetto del presente ricorso, vista la relativa delibera di adozione C.C. n.1/2011, non risulta essere stato adottato con i prescritti pareri delle parti economico sociali, previsti dal terzo comma dell'art.13 della L.R. 13/2005.

La succitata deliberazione di adozione del P.G.T. di Castronno, oggetto del presente ricorso, risulta inoltre inficiata dalla violazione dell'art.4 della L.R. n.12/2005 per quanto riguarda la procedura di valutazione ambientale strategica del piano medesimo essendo essa stata affidata ad un funzionario dipendente dello stesso Comune di Castronno e come tale non dotato della necessaria "separatezza rispetto all'autorità procedente" e dell'"adeguato grado di autonomia".

Con memoria depositata in data 12/04/19 la ricorrente ha confermato i motivi di ricorso proposti.

All’udienza del 15 maggio 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo profilo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia che l’area, in quanto pianeggiante, non soggetta a rischio idrogeologico, oltre ad essere storicamente ricompreso e recintato in un unico compendio immobiliare, non avrebbe i requisiti richiesti dall’art. 36 delle n.t.a. comunali per la relativa disciplina, va respinto.

Infatti secondo il citato art.36 n.t.a., appartengono: "le aree del territorio comunale che presentano caratteristiche di modestissima antropizzazione, perché storicamente sottratte a qualsiasi forma di utilizzazione per la loro conformazione (pendenze accentuate, presenza di rischio idraulico e geologico)".

In merito la ricorrente non ha depositato un certificato di destinazione urbanistica delle aree e quindi non risulta chiaro se sussiste rischio idrogeologico e neppure ha chiarito se sussistono rischi geologici sull’area. Si tratta infatti di area limitrofa a zona scoscesa che conduce ad un torrente e si inserisce o comunque è contigua ad un’area che, per la presenza del corso d’acqua, si trova ad un livello orografico ampiamente inferiore a quello nel quale si colloca l’area abitata. La valutazione della rischiosità geologica posta a fondamento della disciplina comunale non pare quindi irragionevole.

Anche la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo non è adeguatamente provata in quanto non è sufficiente che l’area sia esclusa dalla trasformazione urbanistica perché il vincolo sia definito espropriativo, essendo invece necessario che sia prevista l’acquisizione alla mano pubblica.

A ciò si aggiunge che l’impossibilità di trasformazione dell’area discende dalle sue caratteristiche intrinseche, con la conseguenza che viene meno il carattere “particolare” della disciplina dell’area che è idoneo a riconoscere la natura espropriativa del vincolo. Infatti hanno natura conformativa i vincoli urbanistici che riguardino intere categorie di beni secondo caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo. Tale situazione pare attagliarsi anche all’area della ricorrente, non foss’altro perché attigua ad una zona scoscesa che decliva verso il fiume e quindi

Per quanto riguarda, poi, il vizio procedurale della mancata acquisizione dei pareri delle parti economiche e sociali, occorre specificare che l’art. 13 c.3 della L.R. 12/05 prevede che prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

Nel caso di specie risulta dalla deliberazione che, con avviso n.9025 di prot. del 19/10/2006, pubblicato sul quotidiano provinciale "La Prealpina" del giorno 25/10/2006, è stato formalmente avviato il procedimento per la redazione del nuovo strumento urbanistico.

E’ chiaro quindi che il Comune ha provveduto a rendere pubblico l’apertura del procedimento di redazione del piano, dando così la possibilità alle parti sociali ed economiche di partecipare al procedimento. Né può ritenersi che l’obbligo di consultazione avrebbe reso necessaria una comunicazione individuale in quanto la genericità dell’individuazione da parte della norma dei soggetti potenzialmente interessati è compatibile esclusivamente con la pubblicazione dell’avviso di redazione del PGT.

Per quanto riguarda, poi, l’affidamento della procedura di VAS ad un dipendente comunale, occorre rammentare che il Consiglio di stato, sezione IV, con la sentenza del 12.01.2011, numero 133, dopo avere evidenziato che la Valutazione ambientale strategica (Vas) non è configurata come un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ha affermato che è legittima, e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'Autorità competente alla Valutazione ambientale strategica (Vas) sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente ( in questo senso TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 27.09.2018 n. 2163).

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

3. Non essendosi costituito il Comune non occorre disporre sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario