Cons. Stato Sez. V sent. 2991 del 18 giugno 2008
Ambiente in genere. V.i.a.
Fattispecie relativa all’annullamento della determinazione della Regione Puglia, con la quale è stato esaminato il progetto di ampliamento di un deposito doganale assoggettato a procedura di v.i.a..
Ambiente in genere. V.i.a.
Fattispecie relativa all’annullamento della determinazione della Regione Puglia, con la quale è stato esaminato il progetto di ampliamento di un deposito doganale assoggettato a procedura di v.i.a..
REPUBBLICA ITALIANA N.2991/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 828 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso n. 828/2008 R.G. proposto dalla Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio BDL, Via Bocca di Leone, n. 78;
CONTRO
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la delegazione romana della Regione Puglia, Via Barberini, n. 36;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971;
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani e Liberti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51 veniva respinto il ricorso (iscritto al n. 492/2007 R.G.) proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l. per ottenere l’annullamento della determinazione n. 51 del 30 gennaio 2007 della Regione Puglia, con la quale è stato esaminato il progetto di ampliamento del deposito doganale Costiero Adriatico 2, proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l., assoggettato a procedura di v.i.a..
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.) che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
L’appellata Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
In primo luogo il Collegio ritiene che il gravame in esame, chiamato per la sospensiva all’odierna udienza camerale, possa essere deciso direttamente nel merito. Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26”. Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono, dunque, l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver conseguentemente sentito tutte le parti intimate, ritualmente costituite.
1. Giova preliminarmente evidenziare, ripercorrendo la decisione gravata, che con il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007, la Regione Puglia ha esaminato, ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di v.i.a. secondo la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell\'impatto ambientale), il progetto presentato dalla società Costiero Adriatico s.r.l. per l’ampliamento del deposito doganale “costiero adriatico 2” di gas propano liquido (GPL), nel Comune di Brindisi; questo provvedimento è stato adottato sulla scorta della nota del presidente della Provincia di Brindisi, acquisita al protocollo n. 15378 del 21 dicembre 2006 della Regione. In tale nota si esprime opposizione a tale ampliamento, per il suo contrasto con la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi. In particolare, la provincia di Brindisi, preso atto della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. dell’iniziativa della Costiero Adriatico s.r.l., rilevava che sul territorio brindisino, già area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito inquinato di interesse nazionale, in cui sono concentrati numerosi impianti di stoccaggio a rischio di incidente rilevante, era insostenibile aggiungere un’iniziativa di tal genere ed ampiezza senza neanche la verifica di impatto ambientale; ciò, oltre che per le ricadute assolute in termini di inquinamento e traffico di combustibili, anche per l’eccessiva concentrazione e promiscuità che già si realizza con il traffico di gas, attesa la contiguità della banchina passeggeri; cui si aggiungeva anche la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi.
La Costiero Adriatico s.r.l. lamentava - rispetto alla predetta determinazione - la violazione dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, la carenza di istruttoria; il gravame veniva, tuttavia, giudicato infondato in quanto - secondo il decidente - l’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dispone che “L\'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.”; secondo il decidente non era da condividere la tesi in base alla quale la decorrenza del termine di sessanta giorni ha il significato legale di escludere il proprio progetto dalla assoggettabilità a v.i.a., poiché in contrasto con il disposto degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, dai quali si desume che fino all’acquisizione della valutazioni necessarie da parte di altre amministrazioni, diverse da quella procedente, i termini sono comunque sospesi, e ciò a maggior ragione allorché gli interessi in gioco attengano alla tutela della salute e dell’ambiente, che giustificano, in via precauzionale, l’applicazione di un criterio di maggiore completezza istruttoria e partecipazione dei soggetti interessati.
Ciò risulterebbe confermato – sempre secondo il primo giudicante - dal comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 nella parte in cui dispone che “per pervenire alla propria decisione l\'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto” che conferisce centralità a tali pareri e quindi giustifica l’applicazione dei principi generali di sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento finale.
Infine, si evidenzia nella sentenza gravata, le argomentazioni addotte dalla Provincia di Brindisi risultano sufficientemente circostanziate e gravi da giustificare una completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale. Esse difatti non sono palesemente irragionevoli o errate, e pertanto le allegazioni dalla difesa della Costiero Adriatico s.r.l. si presentano più idonee ad essere valutate nella sede propria del procedimento di verifica di impatto ambientale.
2. L’iter logico-giuridico seguito dal primo decidente non merita di essere condiviso.
Ed invero, premesso il tenore del già richiamato art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (chiaro nell’escludere il progetto proposto dalla procedura di VIA nell’ipotesi di decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza), il comma 2 dell’art. 16 della medesima legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 contempla quale unica fattispecie interruttiva del predetto termine di sessanta giorni quella dell’incompletezza documentale dell’istanza, prevedendo che - nel termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa istanza - l’Autorità competente possa richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari (si noterà che la tecnica normativa adoperata ai fini interruttivi è analoga a quella che ispira, exempli gratia, l’art. 20, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: <>).
Orbene, nel caso in esame, sull’istanza di verifica all’assoggettabilità a v.i.a predisposta dalla Costiero Adriatico s.r.l. non risulta sia intervenuta - nel rispetto dei termini anzidetti - nei confronti della società istante alcuna richiesta di integrazioni o di chiarimenti, richiesta idonea all’interruzione del predetto termine secondo quanto sopra osservato.
Sul punto, il richiamo agli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 da parte del primo decidente risulta del tutto privo di base: ed invero, come evidenziato dal Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 1999, n. 14 (ma anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai dominante) la legge n. 241/1990, in quanto legge “breve”, è legge sul procedimento amministrativo, non legge del procedimento amministrativo; in altri termini detto, la “universalità” della legge n. 241/1990 - che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi - non implica la “caducazione” ovvero il “superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo particolare. E’ appunto in questo rapporto che si pongono la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli concernenti la valutazione dell\'impatto ambientale, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che appare delineata - dal legislatore regionale - come un sistema organico, compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni” dall’esterno).
Da ciò discende, ulteriormente, che ove la Regione Puglia avesse ritenuto gli effetti derivanti dal decorso del predetto termine (nel caso che ci occupa, l’esclusione del progetto presentato dalla procedura di v.i.a.) contrastanti con i dettami all’ordinamento giuridico non avrebbe dovuto adottare il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto attivare un procedimento di secondo grado (id est, di autotutela) per la rimozione degli effetti, appunto, illegittimamente prodottisi per silentium, nel rispetto di tutte le garanzie procedimentali che la normativa e la giurisprudenza prescrivono in tal caso.
Deve evidenziarsi, inoltre, che la tesi sostenuta dal primo decidente finisce per condurre ad esiti paradossali nella misura in cui la violazione del termine legale (perché imposto dalla predetta fonte primaria regionale) di conclusione del procedimento si perpetui indefinitamente nel tempo, in patente violazione dell’obbligo di clare loqui imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e risalente alla disposizione della Legge Fondamentale di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 868).
Deve ritenersi, inoltre, che il compimento del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 non è stato impedito né dalla nota assessorile del 29 settembre 2006 (che non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti”, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11) nè della nota della Provincia di Brindisi acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 21 dicembre 2006 (in quanto, anch’essa non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti” ai sensi della più volte citata legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 ed anzi, risultando del tutto “eccentrica” rispetto alle previsioni del predetto art. 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11).
3. Le superiori considerazioni, infine, consentono di superare ogni rilievo concernente le motivazioni attinenti ai profili di completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale del progetto proposto.
Per le sopra ricordate ragioni il ricorso in appello merita di essere accolto.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con l\'intervento dei sigg.ri:
Sergio Santoro presidente,
Claudio Marchitiello consigliere,
Marco Lipari consigliere,
Marzio Branca consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore.
L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Michele Corradino F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18-06-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 828 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso n. 828/2008 R.G. proposto dalla Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio BDL, Via Bocca di Leone, n. 78;
CONTRO
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la delegazione romana della Regione Puglia, Via Barberini, n. 36;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971;
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani e Liberti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51 veniva respinto il ricorso (iscritto al n. 492/2007 R.G.) proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l. per ottenere l’annullamento della determinazione n. 51 del 30 gennaio 2007 della Regione Puglia, con la quale è stato esaminato il progetto di ampliamento del deposito doganale Costiero Adriatico 2, proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l., assoggettato a procedura di v.i.a..
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.) che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
L’appellata Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
In primo luogo il Collegio ritiene che il gravame in esame, chiamato per la sospensiva all’odierna udienza camerale, possa essere deciso direttamente nel merito. Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26”. Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono, dunque, l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver conseguentemente sentito tutte le parti intimate, ritualmente costituite.
1. Giova preliminarmente evidenziare, ripercorrendo la decisione gravata, che con il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007, la Regione Puglia ha esaminato, ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di v.i.a. secondo la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell\'impatto ambientale), il progetto presentato dalla società Costiero Adriatico s.r.l. per l’ampliamento del deposito doganale “costiero adriatico 2” di gas propano liquido (GPL), nel Comune di Brindisi; questo provvedimento è stato adottato sulla scorta della nota del presidente della Provincia di Brindisi, acquisita al protocollo n. 15378 del 21 dicembre 2006 della Regione. In tale nota si esprime opposizione a tale ampliamento, per il suo contrasto con la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi. In particolare, la provincia di Brindisi, preso atto della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. dell’iniziativa della Costiero Adriatico s.r.l., rilevava che sul territorio brindisino, già area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito inquinato di interesse nazionale, in cui sono concentrati numerosi impianti di stoccaggio a rischio di incidente rilevante, era insostenibile aggiungere un’iniziativa di tal genere ed ampiezza senza neanche la verifica di impatto ambientale; ciò, oltre che per le ricadute assolute in termini di inquinamento e traffico di combustibili, anche per l’eccessiva concentrazione e promiscuità che già si realizza con il traffico di gas, attesa la contiguità della banchina passeggeri; cui si aggiungeva anche la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi.
La Costiero Adriatico s.r.l. lamentava - rispetto alla predetta determinazione - la violazione dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, la carenza di istruttoria; il gravame veniva, tuttavia, giudicato infondato in quanto - secondo il decidente - l’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dispone che “L\'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.”; secondo il decidente non era da condividere la tesi in base alla quale la decorrenza del termine di sessanta giorni ha il significato legale di escludere il proprio progetto dalla assoggettabilità a v.i.a., poiché in contrasto con il disposto degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, dai quali si desume che fino all’acquisizione della valutazioni necessarie da parte di altre amministrazioni, diverse da quella procedente, i termini sono comunque sospesi, e ciò a maggior ragione allorché gli interessi in gioco attengano alla tutela della salute e dell’ambiente, che giustificano, in via precauzionale, l’applicazione di un criterio di maggiore completezza istruttoria e partecipazione dei soggetti interessati.
Ciò risulterebbe confermato – sempre secondo il primo giudicante - dal comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 nella parte in cui dispone che “per pervenire alla propria decisione l\'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto” che conferisce centralità a tali pareri e quindi giustifica l’applicazione dei principi generali di sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento finale.
Infine, si evidenzia nella sentenza gravata, le argomentazioni addotte dalla Provincia di Brindisi risultano sufficientemente circostanziate e gravi da giustificare una completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale. Esse difatti non sono palesemente irragionevoli o errate, e pertanto le allegazioni dalla difesa della Costiero Adriatico s.r.l. si presentano più idonee ad essere valutate nella sede propria del procedimento di verifica di impatto ambientale.
2. L’iter logico-giuridico seguito dal primo decidente non merita di essere condiviso.
Ed invero, premesso il tenore del già richiamato art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (chiaro nell’escludere il progetto proposto dalla procedura di VIA nell’ipotesi di decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza), il comma 2 dell’art. 16 della medesima legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 contempla quale unica fattispecie interruttiva del predetto termine di sessanta giorni quella dell’incompletezza documentale dell’istanza, prevedendo che - nel termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa istanza - l’Autorità competente possa richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari (si noterà che la tecnica normativa adoperata ai fini interruttivi è analoga a quella che ispira, exempli gratia, l’art. 20, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: <>).
Orbene, nel caso in esame, sull’istanza di verifica all’assoggettabilità a v.i.a predisposta dalla Costiero Adriatico s.r.l. non risulta sia intervenuta - nel rispetto dei termini anzidetti - nei confronti della società istante alcuna richiesta di integrazioni o di chiarimenti, richiesta idonea all’interruzione del predetto termine secondo quanto sopra osservato.
Sul punto, il richiamo agli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 da parte del primo decidente risulta del tutto privo di base: ed invero, come evidenziato dal Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 1999, n. 14 (ma anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai dominante) la legge n. 241/1990, in quanto legge “breve”, è legge sul procedimento amministrativo, non legge del procedimento amministrativo; in altri termini detto, la “universalità” della legge n. 241/1990 - che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi - non implica la “caducazione” ovvero il “superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo particolare. E’ appunto in questo rapporto che si pongono la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli concernenti la valutazione dell\'impatto ambientale, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che appare delineata - dal legislatore regionale - come un sistema organico, compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni” dall’esterno).
Da ciò discende, ulteriormente, che ove la Regione Puglia avesse ritenuto gli effetti derivanti dal decorso del predetto termine (nel caso che ci occupa, l’esclusione del progetto presentato dalla procedura di v.i.a.) contrastanti con i dettami all’ordinamento giuridico non avrebbe dovuto adottare il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto attivare un procedimento di secondo grado (id est, di autotutela) per la rimozione degli effetti, appunto, illegittimamente prodottisi per silentium, nel rispetto di tutte le garanzie procedimentali che la normativa e la giurisprudenza prescrivono in tal caso.
Deve evidenziarsi, inoltre, che la tesi sostenuta dal primo decidente finisce per condurre ad esiti paradossali nella misura in cui la violazione del termine legale (perché imposto dalla predetta fonte primaria regionale) di conclusione del procedimento si perpetui indefinitamente nel tempo, in patente violazione dell’obbligo di clare loqui imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e risalente alla disposizione della Legge Fondamentale di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 868).
Deve ritenersi, inoltre, che il compimento del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 non è stato impedito né dalla nota assessorile del 29 settembre 2006 (che non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti”, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11) nè della nota della Provincia di Brindisi acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 21 dicembre 2006 (in quanto, anch’essa non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti” ai sensi della più volte citata legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 ed anzi, risultando del tutto “eccentrica” rispetto alle previsioni del predetto art. 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11).
3. Le superiori considerazioni, infine, consentono di superare ogni rilievo concernente le motivazioni attinenti ai profili di completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale del progetto proposto.
Per le sopra ricordate ragioni il ricorso in appello merita di essere accolto.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con l\'intervento dei sigg.ri:
Sergio Santoro presidente,
Claudio Marchitiello consigliere,
Marco Lipari consigliere,
Marzio Branca consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore.
L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Michele Corradino F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18-06-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi