MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 dicembre
2005
Recepimento della direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che
modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e
d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari.
Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2006
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004
che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di
campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la
determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica
del regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001
che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile
2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda
le diossine;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il
recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26
luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il
controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:
a) all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:
1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2:
«4.2. Modalita' specifiche di prelievo dei campioni di partite
contenenti pesci interi.
Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita e'
definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa
tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto
3.5).
Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da
pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il
pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il
campione globale.
Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che
formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte
centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di
almeno 100 grammi. Il campione intero (parte intera) a cui viene
applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione
del campione.
Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da
pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg),
il campione elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce.
Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.
Se la partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6
kg), tale da far si' che il prelievo della parte centrale del pesce
comporti un danno economico significativo, e' considerato sufficiente
il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno,
indipendentemente dalla dimensione della partita.».
2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente:
«5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
La partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non
supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n.
466/2001 e successive modifica, tenuto conto dell'incertezza della
misura.
La partita e' considerata non conforme al livello massimo stabilito
dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche se il
risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e
calcolato come la media di due risultati distinti, supera il livello
massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza
della misura.
Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una
delle seguenti modalita':
calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di
sicurezza di 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
circa;
stabilendo il limite di decisione (CCalpha ) conformemente alle
disposizioni della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12
agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa
al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei
risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le
quali e' stato stabilito un limite consentito).
b) all'allegato II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il
seguente paragrafo:
«Ai soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione
specifico accettato di un congenere individuale e' la concentrazione
di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta
strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un rapporto S/R
(segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e risponde a
requisiti identificativi di base quali, ad esempio tempo di
ritenzione o rapporto isotopico secondo la procedura di
determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.