Cass.Sez. III n. 10575 del 7 marzo 2013 (CC 15 gen 2013)
Pres.Squassoni Est.Graziosi Ric.P.M. in proc. De Nigris.
Alimenti.Semilavorato per condimento a base di aceto di vino 
Non integra il reato previsto dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 la preparazione di semilavorato per condimento a base di aceto di vino ottenuto con annacquamento superiore ai limiti normativi, in quanto i trattamenti stabiliti dall'art. 22 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono riferiti solo all'aceto e non a sostanze alimentari diverse (nella specie, prodotto derivante dalla acetificazione di uve passite o mosto concentrato).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 15/01/2013
 Dott. FRANCO    Amedeo           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. RAMACCI   Luca             - Consigliere - N. 51
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GRAZIOSI  Chiara      - rel. Consigliere - N. 20827/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
 nei confronti di:
 DE NIGRIS RAFFAELE N. IL 06/06/1966;
 avverso l'ordinanza n. 741/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del  23/04/2012;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, rigetto del  ricorso;
 udito il difensore avv. De Martino Valerio di Napoli, avv. Damiani  Francesco di Ravenna.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza del 23 aprile 2012 il Tribunale di Napoli, decidendo  su istanza di riesame di decreto di sequestro preventivo emesso dal  gip dello stesso Tribunale in data 6 aprile 2012 avente ad oggetto hl  696,36 di prodotto denominato "semilavorato per condimento a base di  aceto di vino" - istanza presentata da De Nigris Raffaele, indagato  nel relativo procedimento per i reati di cui alla L. n. 283 del 1962,  art. 5, lett. a) e artt. 56, 515 e 516 c.p. -, annullava il suddetto  sequestro.
 Essendo stato il sequestro disposto perché il prodotto sarebbe stato  ottenuto con un annacquamento superiore ai limiti tecnologici, il  Tribunale rilevava che il prodotto non era aceto, bensì contenente  aceto. Richiamava della L. n. 82 del 2006, art. 16, che definisce  l'aceto, e l'art. 22, che stabilisce che nella preparazione  dell'aceto può aggiungersi acqua, purché ciò avvenga negli  acetifici, concludendo per l'inesistenza nella normativa di limiti  all'annacquamento.
 2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso la Procura della  Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sulla base di un unico  motivo di violazione di legge. Afferma il ricorrente che il Tribunale  "ha omesso di leggere la L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 17, che  disciplina la produzione dell'aceto. Tale articolo definisce l'aceto  di vino, mentre l'articolo 16, invocato dal giudice, fa riferimento  ad una diversa tipologia di aceto, come pure l'art. 22.  Dal rapporto di prova effettuato dal laboratorio dell'Istituto  agrario di San Michele all'Adige emerge che i valori sono  "annacquati" perché il prodotto proviene dall'acetificazione non del  vino, bensì di altre sostanze alimentari (uve passite o mosto  concentrato): il valore dell'acqua pertanto è superiore a quello che  si sarebbe rinvenuto nel prodotto se questo fosse stato  effettivamente un semilavorato a base di aceto di vino.  In data 14 dicembre 2012 ha depositato memoria De Nigris Raffaele,  contrastando le argomentazioni del ricorso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è infondato.
 Come si evince dalla esposizione appena svolta del motivo, questo si  fonda su una differenziazione tra l'aceto di vino e l'aceto ricavato  da diverse sostanze alimentari, per dedurne un superamento dei limiti  di annacquamento, così identificando il fumus commissi delicti. In  realtà, il Tribunale non ha pretermesso l'art. 17, come nel ricorso  si sostiene, ma anzi ne ha richiamato puntualmente il comma 2, che  prevede negli acetifici e nei depositi di aceto la possibilità di  detenzione, produzione e imbottigliamento, tra gli altri, di prodotti  alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è  presente come ingrediente, già da questo deducendo l'assenza del  fumus, "atteso che la P.G. ha rinvenuto presso lo stabilimento del  ricorrente un prodotto contenente aceto e non denominato aceto".  In effetti, il ricorso presentato dalla Procura si fonda sulla  definizione dell'aceto di vino, rispetto alla quale, a suo dire, vi  sarebbe una violazione dei valori di annacquamento: anche qualora si  potesse prescindere dalla non identificazione da parte del ricorrente  della normativa che disporrebbe tali limiti - che infatti allo stato  non sussiste, come già evidenziava l'ordinanza impugnata  interpretando l'art. 22 L. n. 82 del 2006, il fatto che si tratti di  semilavorato e non di aceto è sufficiente per escludere la  violazione di legge prospettata nel ricorso, eventuali limiti  potendosi configurare per l'aceto in sè, ma non un semilavorato che,  pur essendo a base di aceto, non è definibile tale, e pertanto è  logicamente consentito ad esso un contenuto diverso rispetto a quello  dell'aceto. Quanto poi alla pretesa incompatibilità, secondo le  analisi dell'istituto di San Michele all'Adige, dei valori del  semilavorato con l'essere stato davvero prodotto a base di aceto di  vino, a tacer d'altro si tratta evidentemente di una questione di  fatto, non considerabile in questa sede e comunque non pertinente a  un motivo di violazione di legge.
 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
 Rigetta il ricorso.
 Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
                    



