MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 dicembre 2004
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome.
Gazzetta Ufficiale N. 34 del 11 Febbraio 2005
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del
3 marzo 2001;
Visti i decreti interministeriali 23 dicembre 2003 del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di
qualita' delle acque destinate al consumo umano per le regioni
Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Puglia e le
province autonome di Bolzano e Trento;
Visti i decreti interministeriali 13 agosto 2004 del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'
delle acque destinate al consumo umano per le regioni Piemonte,
Sardegna e Marche;
Viste le normativate richieste delle regioni e province autonome;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in
data 14 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005
abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero
della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, gia' concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro,
Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti
Valori Massimi Ammissibili (VMA):
Boro 3 mg/l;
Arsenico 50 (micro)g/l;
Fluoro 2,5 mg/l;
Vanadio 160 (micro)g/l;
Selenio 20 (micro)g//l;
Nichel 50 (micro)g/l;
Cloriti 1,3 mg/l;
Trialometani 80 (micro)g/l.
2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.
3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte
di evidenze scientifiche piu' conservative.
4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque
obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le
industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle
Autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facolta'
di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una
documentazione completa e dettagliata relativamente:
a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per
rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente;
b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli
interventi;
c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre
2005 relative ai parametri per i quali e' stata richiesta la deroga;
d) ai provvedimenti di risanamento ambientale gia' realizzati e
quelli in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per
motivi collegati alla situazione ambientale;
e) alle attivita' realizzate ai fini dell'informazione alla
popolazione interessata dal problema, in attuazione al disposto di
cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11,
specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti
integratori.
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1
del presente decreto, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche
situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di
acqua della migliore qualita' possibile.
Art. 3.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento
sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13,
comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione
triinestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla
regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con
l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli