TAR Piemonte, Sez. I, n. 927, del 24 luglio 2013
Urbanistica.Pianificazione comunale e oneri di specifica motivazione

La giurisprudenza è pacifica nell’attribuire all’attività di pianificazione urbanistica un elevato tasso di discrezionalità, per il quale oneri di specifica motivazione vengono ravvisati solo qualora si verifichino le seguenti evenienze: a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi col Comune, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00927/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01997/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1997 del 1998, proposto da: 
Soc. Pesetto S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gola Maurizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Dal Piaz, Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso l’avv.to Claudio Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12; Gola Maurizio;

contro

Comune Chiusa Di Pesio, in persona del Sindaco pro tempore, non cosrtituito;

per l'annullamento

della deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Chiusa di Pesio n. 3 del 10 agosto 1998, pubblicata dal 10 al 25 agosto 1998, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale Comunale di Chiusa di Pesio,

nonchè per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati (in particolare, della deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Chiusa di Pesio n. 2 del 10 agosto 1998, pubblicata dal 10 al 25 agosto 1998), consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento,



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 10 agosto 1998, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale Comunale di Chiusa di Pesio, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Violazione di legge in relazione all’art. 11 e all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza; contraddittorietà rispetto a parere istruttorio; sviamento. Contestano i ricorrenti che, nel pregresso PRG, i terreni di loro proprietà fossero inseriti in zona di completamento, edificabili previa formazione di strumento urbanistico; attualmente risultano classificati zona agricola di riserva; contestano i ricorrenti tale mutamento di destinazione urbanistica.

2) Violazione di legge in relazione all’art. 15 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. Lamenta parte ricorrente che il Piano regolatore sarebbe stato pubblicato all’albo pretorio esclusivamente per 15 giorni anzicchè per i 30 previsti dalla legge regionale.

Con successivi motivi aggiunti di ricorso parte ricorrente ha dedotto la seguente censura:

3) Violazione di legge, sotto altro profilo, in relazione all’art. 11 l.r. 5.12.1977 n. 56 e ss. nonché in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza; contraddittorietà rispetto al potere, sviamento. Contestano i ricorrenti le ragioni dell’introdotta modifica, che non sarebbe ascrivibile ad un razionale sviluppo del P.R.G.

All’udienza del 7.3.2013 le parti hanno addotto la sussistenza di trattative con il Comune resistente, potenzialmente idonee a far cessare la materia del contendere e sono stati acquisiti documentati chiarimenti presso l’amministrazione resistente.

All’udienza dell11.7.2013 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Dall’istruttoria esperita in seguito alla rappresentazione di possibili intese con l’amministrazione, risulta che allo stato non vi è alcun mutamento di destinazione urbanistica delle aree di interesse dei ricorrenti; l’amministrazione sta effettuando verifiche di carattere idrogeologico dell’area per procedere poi ad una variante strutturale per l’adeguamento del PRG al PAI. Le attività in corso non paiono avere nessuna immediata e diretta attinenza con il contenzioso in corso o con l’aspirazione ad una vocazione edificabile delle aree da parte dei ricorrenti, né l’amministrazione ha dato atto della pendenza di trattative di definizione bonaria del contenzioso.

Pertanto, considerato il lungo tempo di pendenza della lite, la stessa deve essere definita.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sostanzialmente si dolgono della mutata destinazione urbanistica delle aree di loro proprietà, rispetto al piano regolatore pregresso e scaduto, ritenendo la nuova destinazione peggiorativa.

I ricorrenti hanno anche presentato osservazioni al PRG, alle quali il commissario ad acta, incaricato della redazione del nuovo P.R.G. ha replicato puntualmente, evidenziando che la soluzione accolta è coerente con l’impianto generale del piano regolatore.

L’amministrazione ha dunque replicato alle osservazioni con argomento in fatto non confutato in ricorso; l’intera area ove si collocano i terreni di interesse per i ricorrenti ha subito identica e coerente sorte.

La giurisprudenza è pacifica nell’attribuire all’attività di pianificazione urbanistica un elevato tasso di discrezionalità, per il quale oneri di specifica motivazione vengono ravvisati solo qualora si verifichino le seguenti evenienze:

“a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi col Comune, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. St., Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; Cons. St., IV, 9 aprile 1999, n. 594; Cons. St., IV, 21 maggio 2004, n. 3314)” (TAR Piemonte, sez. I 2071/2006).

Nessuna delle suddette ipotesi ricorre nel caso di specie.

Allega parte ricorrente che la precedente pianificazione prevedeva, in effetti, la possibilità di edificazione previa presentazione di un piano esecutivo convenzionato. Detto piano è stato presentato ma, come ammesso in ricorso, ne è mancata l’approvazione regionale, sicchè nessun piano esecutivo idoneo ad ingenerare specifici affidamenti poteva dirsi formato con riferimento alla posizione dei ricorrenti. Tanto più che il previgente piano regolatore era scaduto da numerosi anni e si era creata una singolare situazione di stallo, dovuta alle esigue dimensioni del Comune, che avevano comportato che tutti i soggetti deputati ad intervenire nella nuova pianificazione urbanistica di fatto vertessero in potenziale conflitti di interesse, rendendo così all’uopo necessaria la nomina di un commissario ad acta.

La censura non può quindi trovare accoglimento.

Analogamente è a dirsi per quanto concerne il tempo di pubblicazione del PRG; posto infatti che i ricorrenti hanno pienamente avuto contezza della modifica ed esplicato il diritto di difesa, né si discute di decadenza dall’impugnativa, l’eventuale minor tempo di pubblicazione non incide sulla legittimità sostanziale dell’atto.

Con il motivo aggiunto, infine, i ricorrenti tornano sostanzialmente ad effettuare un sindacato di merito sulle scelte della pianificazione, tentando una ricostruzione degli intenti del commissario ad acta. E’ pacifico che, al fine della redazione del nuovo piano regolatore, e considerate le plurime posizioni di incompatibilità che si erano venute a creare in seno alla amministrazione comunale, il commissario ad acta aveva richiesto un parere legale (prodotto in atti), finalizzato a mettere in evidenza tutte quelle proposte di modifica della pianificazione urbanistica che potevano sembrare unicamente volte a favorire un soggetto privato, e che opportunamente il commissario intendeva stralciare. Con specifico riferimento ai terreni dei ricorrenti (già di proprietà Bottero Antonio) il parere legale evidenziava che sussisteva in quell’area, nella pregressa pianificazione, una viabilità pubblica per la quale vi era stata proposta di soppressione, con contestuale riqualificazione urbanistica; il parere legale evidenziava come tale soluzione potesse verosimilmente essere frutto di interessi sostanzialmente privati e consigliava, per quello specifico profilo, di mantenere quantomeno la pregressa destinazione urbanistica.

In nessun punto del parere legale si prende posizione alcuna sulla destinazione edificabile o meno delle aree e sulla razionalità di tale destinazione nel nuovo impianto pianificatorio; i ricorrenti tentano di estrapolare dal parere il solo invito a mantenere la pregressa destinazione urbanistica dell’area (nel contesto del parere chiaramente riferito alle modifiche della viabilità ed ulteriori migliorie) per invocare il mantenimento della destinazione edificabile.

Per contro la soluzione poi adottata, a prescindere dal mancato inserimento delle più favorevoli previsioni oggetto di censura nel corso dell’istruttoria fatta dal commissario ad acta, si inserisce in modo omogeneo con riferimento alla aree aventi identica localizzazione e, come visto, è stata razionalmente giustificata in questo senso.

Il ricorso deve quindi essere complessivamente respinto.

Nulla in punto spese, stante la mancata costituzione del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

nulla in punto spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)