TAR Campania (NA), Sez. III, n. 2421, del 10 maggio 2013
Urbanistica.L’istanza di accertamento di conformità non rende invalida l’ordinanza di demolizione

L’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende invalida l’ordinanza di demolizione, ma la pone in uno stato di temporanea quiescenza, con la conseguenza che in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria l’ordinanza demolitoria viene travolta dalla successiva contraria e positiva determinazione dell’amministrazione, mentre in caso di rigetto, anche silenzioso dell’istanza stessa, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia, decorrendo, peraltro, il termine di 90 giorni per far luogo alla demolizione, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di conservazione. A norma dell’art. 36, coma 3 del D.P.R. n. 380/2001, ove il Comune non si pronunci espressamente sull’istanza di accertamento di conformità entro sessanta giorni, la stessa si intende respinta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02421/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01325/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2008, proposto da: 
Carillo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Anna Franzese, con domicilio eletto presso Marilena Anna Franzese in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di S.Giuseppe Vesuviano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso Maurizio Renzulli in Napoli, piazza Sannazaro,71 - Avv.V.Barone;

per l'annullamento

dell’ordinanza del responsabile del servizio lavori pubblici e urbanistica del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. Reg. Ord. 202 del 3 dicembre 2007 prot. n. 32900/2007, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie abusive.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Giuseppe Vesuviano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente con il ricorso in epigrafe impugna l’ordinanza n. 2020/2007 con la quale il Responsabile competente del Comune di S. Giuseppe Vesuviano gli ha ingiunto la demolizione di opere abusive creative di nuova volumetria, realizzate sine titulo su suolo di sua proprietà.

Si costituiva il Comune predetto con memoria e documenti il 15.4.2008.

La causa veniva cancellata dal ruolo dei procedimenti cautelari ad istanza di parte ricorrente.

Pervenuta alla pubblica Udienza del 18.4.2013 sulle conclusioni delle parti veniva ritenuta in decisione.

2.1. Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione dell’art.7 della L. n. 241/1990 per non essere stata preceduta l’impugnata ordinanza dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2.1. Il motivo è infondato al lume di pacifica giurisprudenza più volte espressa anche dalla Sezione che esclude che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi siano soggetti all’onere della previa comunicazione di avvio, stante il loro contenuto interamente vincolato che rende superflua ed inutile la partecipazione del destinatario al relativo procedimento (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 22.2.2013 n. 1069; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499).

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per carenza di adeguata motivazione dell’ordinanza di demolizione.

Anche siffatta doglianza è infondata poiché per costante giurisprudenza le ordinanze di demolizione sono adeguatamente motivate con la descrizione del’abuso rilevato e l’indicazione dei profili di contrasto con la normativa urbanistico – edilizia regolante l’area (per tutte, di recente, TAR Campania Napoli, III Sez. 28.1.2013, n. 651; T. A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9.7.2012 n. 3302)

4.1. Con il terzo mezzo si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4.2. Il motivo è infondato, atteso che come risulta dal corpo del provvedimento l’ordine di demolizione è stato preceduto dal necessario sopralluogo che è esitato nella relazione tecnica prot. 32614 del 30.11.2007 da cui si rileva che il Carillo ha realizzato, senza permesso di costruire, un struttura in ferro formante un piano terra e un primo piano con travi a doppio T, pilastri in cemento armato e copertura in lamiere grecate, della superficie, rispettivamente, di 140 e 80 mq. circa.

Detta relazione è opportunamente richiamata nel provvedimento gravato, che sfugge dunque alla lamentata carenza di istruttoria.

5.1. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che il Comune avrebbe dovuto procedere all’istanza di accertamento di conformità presentata il 1.1.2008 a fronte di un’ordinanza demolitoria assunta il 4.12.2007.

5.2. La censura è infondata in diritto poiché la giurisprudenza del Tribunale, espressa più volte anche dalla Sezione, predica che “L’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende invalida l’ordinanza di demolizione, ma la pone in uno stato di temporanea quiescenza, con la conseguenza che in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria l’ordinanza demolitoria viene travolta dalla successiva contraria e positiva determinazione dell’amministrazione, mentre in caso di rigetto – anche silenzioso – dell’istanza stessa, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia (in tal senso, da ultimo T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 28.1.2013 n. 651; ID, 5.12.2012, n. 4941), decorrendo, peraltro, il termine di 90 giorni per far luogo alla demolizione, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di conservazione.

Si è espressa in tal senso da ultimo la Sezione (T.A.R. Campania – Napoli, III, 22.2.2013 n. 1069).

Osserva anche il Collegio che a norma sell’art. 36, coma 3 del D.P.R. n. 380/2001, ove il Comune non si pronunci espressamente sull’istanza di accertamento di conformità entro sessanta giorni, la stessa si intende respinta.

Si forma, cioè, sulla domanda, una tipica fattispecie di silenzio – rigetto, che va impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti o ricorso autonomo.

Nel caso al vaglio del Collegio, dunque, l’istanza è stata presentata al Comune intimato in data 20.2.2007 (come da copia agli atti) e su di essa si è ormai formato il silenzio – rigetto che non risulta impugnato, con la conseguente consolidazione degli effetti della precedente ordinanza di demolizione.

In definitiva, al lume delle considerazioni finora svolte il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a pagare al Comune di S. Giuseppe Vesuviano le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)