TAR Lombardia, (MI), Sez. IV, n. 2192, del 20 settembre 2013
Urbanistica.Legittimità computo ai fini del costo di costruzione della superficie interrata destinata a parcheggi pertinenziali

L’art. 9 della legge n. 122/1989 trova applicazione soltanto nelle ipotesi di creazione di parcheggi a favore del patrimonio edilizio già esistente e che sia privo di superfici con tale destinazione, ma non può estendersi anche alla diversa ipotesi inerente la edificazione di nuovi fabbricati in cui siano contestualmente previste anche superfici per parcheggio, da realizzare obbligatoriamente nella misura di legge. La norma anzidetta stabilisce che l’esecuzione dei parcheggi interrati, assentibile previa autorizzazione gratuita, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere destinata a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, con riferimento alle quali soltanto è possibile realizzare, nel sottosuolo o nel piano terreno del fabbricato, un parcheggio, che nasce come pertinenza dell’unità medesima. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02192/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04229/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4229 del 1996, proposto da: 
Binda Adriano, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte, 39;

contro

Comune di Barzago, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Cuocolo con domicilio eletto presso il suo studio in Lecco, via Roma 45

per l’annullamento

del diniego di esenzione dal pagamento della quota costo di costruzione parcheggi interrati, di cui alla nota n. 5265 del 12 agosto 1996

per l’accertamento

dell’ammontare della quota costo di costruzione relativa alla concessione edilizia n. 058/95 dell’8.7.96

e per la condanna alla restituzione dell’importo di £ 3.488.000 indebitamente pagato, oltre interessi legali dalla data del ricorso fino all’effettivo saldo.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barzago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente chiede l’accertamento della misura del contributo dovuto in relazione alla concessione edilizia n. 058/95 rilasciata in data 8 luglio 1996 per la realizzazione di un nuovo complesso artigianale con esposizione, uffici e residenza, con richiesta di condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione delle somme versate in eccedenza.

Si assume, al riguardo, che sarebbe stata erroneamente computata, ai fini del calcolo del costo di costruzione, anche la superficie interrata destinata a parcheggi pertinenziali, da considerare invece esente in quanto soggetta ad autorizzazione gratuita ai sensi dell’art. 9 l. 24 marzo 1989 n. 122.

Il Comune di Barzago ha controdedotto per l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.

Il ricorrente ha insistito con memoria.

All’udienza la causa è stata spedita in decisione.,

2) Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di intervenuta acquiescenza, in quanto il ricorso è comunque infondato.

La norma dell’art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, che consente di realizzare gratuitamente “nel sottosuolo” parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, è una norma che ponendosi in deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” è di stretta interpretazione per cui deve trovare rigorosa applicazione solo nelle fattispecie in essa espressamente previsti.

La norma anzidetta stabilisce che l’esecuzione dei parcheggi interrati, assentibile previa autorizzazione gratuita, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere destinata a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, con riferimento alle quali soltanto è possibile realizzare, nel sottosuolo o nel piano terreno del fabbricato, un parcheggio, che nasce come pertinenza dell’unità medesima.

Dalla natura “eccezionale” della disposizione legislativa de qua, discende, in coerenza con il divieto di cui all’art. 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile, che l’art. 9 della legge n. 122/1989 trova applicazione soltanto nelle ipotesi di creazione di parcheggi a favore del patrimonio edilizio già esistente e che sia privo di superfici con tale destinazione, ma non può estendersi anche alla diversa ipotesi inerente la edificazione di nuovi fabbricati in cui siano contestualmente previste anche superfici per parcheggio, da realizzare obbligatoriamente nella misura di legge.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, cui questa sezione intende dare continuità, l’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nel consentire la costruzione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, concerne i soli fabbricati già esistenti e non anche le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali invece provvede l’art. 2, comma 2, della legge stessa che, nel novellare l’art. 41 sexies, della legge fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150, stabilisce l’obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2011 n.1565; sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5676; 27 settembre 1999 n. 1185).

Nella specie, poiché non è controverso che l’intervento edilizio abbia riguardato una costruzione di nuova realizzazione, devono, per l’effetto, ritenersi prive di consistenza le doglianze della parte ricorrente, poiché i parcheggi obbligatori di cui al richiamato art. 2, comma 2, costituiscono pertinenza in senso civilistico dell’unità immobiliare principale e, quindi, ne seguono la sorte ai fini del computo delle SNR e del calcolo dei corrispondenti oneri concessori.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della presenza di orientamenti difformi (puntualmente richiamati dal ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando,

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)