TAR Toscana Sez. III  n. 1582 del 11 ottobre 2012,
Urbanistica.La destinazione a parcheggio pubblico non rappresenta un vincolo a carattere espropriativo.

La destinazione a parcheggio pubblico non rappresenta un vincolo a carattere espropriativo, non comportando necessariamente un’esclusiva iniziativa pubblica e l’adozione di uno schema ablatorio e dunque non è richiesto il rispetto della procedura di cui agli artt.10 e 11 del D.P.R. n.327 del 2001. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01582/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01253/2007 REG.RIC.

N. 00023/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2007, proposto da: Immobiliare Italia srl e Cristiano Giovannelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Giovannelli e Alberto Caretti, con domicilio eletto presso Alberto Caretti in Firenze, via degli Artisti, 20;

contro

Comune di Pescia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ceccobelli, con domicilio eletto presso Andrea Montagnani in Firenze, viale Redi, 47;

 

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2008, proposto da: Immobiliare Italiana srl e Cristiano Giovannelli, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Caretti, con domicilio eletto presso Alberto Caretti in Firenze, via degli Artisti, 20;

contro

Comune di Pescia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ceccobelli, con domicilio eletto presso Andrea Montagnani in Firenze, viale Redi, 47;

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 1253 del 2007:

del preavviso di diniego del permesso di costruire del 14 maggio 2007, degli atti connessi, presupposti e consequenziali e in particolare, all’occorrenza, delle delibere c.c. n.5 del 30 gennaio 2006 e n.71 del 9 novembre 2006,

per la condanna

del Comune al risarcimento del danno conseguente;

quanto al ricorso n. 23 del 2008:

del diniego di permesso di costruire del 24 settembre 2007, degli atti connessi, presupposti e consequenziali e in particolare, all’occorrenza, delle delibere c.c. n.5 del 30 gennaio 2006 e n.71 del 9 novembre 2006,

per la condanna

del Comune al risarcimento del danno conseguente.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori S. Malavolta, delegato da A. Caretti e A. Cuccurullo, delegato da A. Ceccobelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

L’Immobiliare Italia srl stipulava un contratto preliminare di compravendita con il Sig. Cristiano Giovannelli, avente ad oggetto un terreno in Pescia, incluso in area soggetta a vincolo paesaggistico; la predetta Società presentava quindi in Comune, in data 13 dicembre 2005, istanza di permesso di costruire, per realizzare su parte del predetto fondo, individuato come lotto 2, edifici residenziali; seguiva il parere favorevole del 9 agosto 2006 della C.E.I. nonché il nulla osta soprintendentizio del 14 gennaio 2007.

Il Comune tuttavia il 14 maggio 2007 emetteva preavviso di diniego, ex art.10 bis della Legge n.241 del 1990, ricadendo parzialmente l’intervento in zona destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell’art.5 delle NTA del PRG.

Gli interessati impugnavano il predetto atto (RG1253/2007), censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere; era inoltre richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.

Il Comune si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.755 del 2007 veniva respinta l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Con altra memoria gli interessati ribadivano i propri assunti.

Nel frattempo gli stessi presentavano, in data 1° giugno 2007, osservazioni controdeduttive al preavviso suindicato.

Il Comune nondimeno respingeva, con determinazione del 24 settembre 2007, la domanda di permesso di costruire in argomento, ribadendo che le opere di progetto ricadevano in parte in zona destinata a parcheggio pubblico, secondo l’art.5 delle NTA del PRG e precisando che la variante di informatizzazione del suddetto PRG, approvata con delibera c.c. n.71 del 9 novembre 2006, non apportava modifiche alle previsioni urbanistiche, essendo meramente ricognitiva delle stesse.

Gli interessati impugnavano con distinto ricorso il predetto diniego (RG23/2008), censurandolo per violazione di legge e tra l’altro dell’art.10 bis della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifeste, del difetto di motivazione, del travisamento.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che il PRG non prevedeva nell’area interessata dall’intervento una zona destinata a parcheggio pubblico, che la variante informatica non poteva comunque apportare modifiche sostanziali al PRG e che trattavasi semmai di errore di trasposizione dalla versione cartacea alla versione informatica del Piano; che se veniva poi in rilievo un vincolo di natura espropriativa, non era stata rispettata la procedura per lo stesso prevista dall’art.11 del D.P.R. n.327 del 2001; che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dopo l’adozione della variante informatica del Piano e la perizia di parte prodotta davano conto del fatto che l’intervento ricadeva in zona B1 del PRG; che non erano state confutate le osservazioni controdeduttive al preavviso di diniego; che se la previsione in esame rappresentava una variante sostanziale al PRG ed imponeva un vincolo espropriativo, era stata disattesa la procedura di cui all’art.10 del D.P.R. n.327 del 2001; che non si era data una specifica motivazione alla variante de qua, a fronte della previa domanda di permesso di costruire del privato del 13 dicembre 2005 e del suo affidamento; che la previsione a parcheggio non aveva più ragion d’essere, essendo lo stesso inserito in una zona residenziale priva di viabilità; che in ultimo sarebbe stato necessario un intervento della Regione per apporre modifiche sostanziali al suddetto PRG.

Veniva inoltre richiesta la condanna del Comune al risarcimento del danno, essendo precluse le possibilità edificatorie.

Il Soggetto pubblico si costituiva in giudizio per il rigetto dell’impugnativa, illustrando con articolata e documentata memoria in fatto e in diritto l’infondatezza della stessa.

Con ordinanza n.138 del 2008 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.

Con altra memoria la parte ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito.

Nell’udienza del 24 maggio 2012, nel corso della quale veniva provocato il contraddittorio anche sulla possibile inammissibilità dell’impugnativa del preavviso di diniego del 14 maggio 2007, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., le cause venivano discusse e quindi trattenute in decisione.

Il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei presenti ricorsi, per evidenti ragioni di connessione, in applicazione dell’art.70 c.p.a..

Il primo ricorso (RG1253/2007) va dichiarato inammissibile, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, per difetto di legittimazione e di interesse, essendo rivolto avverso un preavviso di diniego, quale atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva.

Il secondo ricorso (RG23/2008) va invece respinto, risultando infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.

Invero giova evidenziare che la variante al PRG, adottata con delibera c.c. n.36 del 16 giugno 1995, destinava l’area interessata dal progettato intervento parte a zona B1 e parte a parcheggio pubblico (cfr. cartografia, all.3 atti del Comune); che non risultano osservazioni sulla predetta destinazione a parcheggio (cfr. all.11 atti del Comune) e che l’osservazione n.235 presentata sulla specifica area contestava unicamente la previsione di una nuova viabilità (cfr. all.10 atti del Comune e all.19 atti del Comune relativo al suo parziale accoglimento); che il Comune si esprimeva sulle predette osservazioni con successiva delibera c.c. n.55 dell’8 luglio 1996; che la Regione, con delibera c.r. n.344 del 10 novembre 1998, in relazione alle suddette osservazioni ed agli assunti comunali, approvava la variante al PRG, recepita con successiva delibera c.c. n.108 del 30 dicembre 1999; che restava dunque intatta la destinazione di parte dell’area interessata dall’intervento de quo a parcheggio pubblico; che con delibera c.c. n.5 del 30 gennaio 2006 il Comune disponeva poi l’informatizzazione della variante al PRG, per porre rimedio a riscontrati errori di trasposizione cartografica delle previsioni urbanistiche, (oltre che per dotarsi di uno strumento moderno di più agile comprensione e consultazione del Piano, cfr. all.15 atti del Comune).

Ne discende pertanto che nessuna delibera aveva previsto l’eliminazione della destinazione a parcheggio pubblico in esame e che, tenuto anche conto che in caso di discordanza tra chiara statuizione normativa dello strumento urbanistico e sua rappresentazione cartografica deve essere data prevalenza alla prima (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n.944 del 1992), la trasposizione su supporto informatico della variante al PRG, lungi dall’apportare modifiche di carattere sostanziale al Piano, ha comportato unicamente la correzione di errori materiali occorsi in sede di sua rappresentazione cartografica, con valenza dunque meramente ricognitiva delle previsioni urbanistiche (per giunta non contestata illo tempore dagli interessati, cfr. all.16, 17 atti del Comune); che quindi il certificato di destinazione urbanistica (cfr. all.12 al ricorso) risulta errato, rimandando alla sua inesatta rappresentazione cartografica; che non era altresì necessario un intervento della Regione per la suddetta informatizzazione; che non sussisteva alcuna variante bisognevole di specifica motivazione, a fronte della previa domanda di permesso di costruire.

E’ necessario ancora rilevare che la destinazione a parcheggio pubblico non rappresenta un vincolo a carattere espropriativo, non comportando necessariamente un’esclusiva iniziativa pubblica e l’adozione di uno schema ablatorio (cfr. diffusamente Corte Cost. n.179 del 1999) e che dunque non era richiesto il rispetto della procedura di cui agli artt.10 e 11 del D.P.R. n.327 del 2001; che il predetto parcheggio, secondo valutazione discrezionale non irragionevole, risulta perfettamente funzionale in zona residenziale con viabilità, quale quella in argomento (cfr. all.15 atti del Comune).

Quanto alla censura di ordine procedimentale, in disparte il riferimento al disposto normativo di cui all’art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, va precisato che l’Amministrazione ha dato conto nelle premesse del provvedimento impugnato delle osservazioni controdeduttive al preavviso di diniego, evidenziando le ragioni di non condivisione delle stesse (cfr. all.1 al ricorso).

Ne consegue l’infondatezza della pretesa risarcitoria, che va dunque del pari respinta, risultando esente l’atto impugnato dai vizi di legittimità dedotti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, previa loro riunione, dichiara inammissibile il ricorso n.1253/2007 e respinge il ricorso n.23/2008, indicati in epigrafe.

Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €4.000,00 (Quattromila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)