TAR Lazio (RM), Sez. I-Quater, n. 2518, del 11 marzo 2013
Urbanistica.Copertura in PVC intervento di nuova costruzione

La copertura in PVC di aree destinate alla somministrazione può essere qualificata come intervento di nuova costruzione quando, sebbene stagionale, sia diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee come ad esempio quelle di somministrazione di cibo e bevande. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02518/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06710/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6710 del 2008, proposto da: 
Soc Vidir Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Della Rocca, Eleonora Giovannini, con domicilio eletto presso Cesare Della Rocca in Roma, l.go L. Apuleio, 11;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. C/O Avv Com Roma Magnanelli Avv. Andrea, con domicilio eletto presso C/O Avv Com Roma Magnanelli Avv. Andrea in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della dd 795 prot. n. 24847 del 164.2008 di demolizione opere abusive.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la dd 795 prot. n. 24847 del 164.2008 di demolizione opere abusive.

In particolare, si tratta di <realizzazione di una copertura in telo (PVC) di un’area destinata alla somministrazione per circa 20 mq e ripostiglio non coperto (parte superiore) di circa 40,00 mq>.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto;

2) Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001;

3) Totale mancanza di motivazione.

In data 15.9.2008 e 29.12.2008 controparte ha depositato documenti e memoria.

In data 7.12.2012 controparte ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, l’infondatezza poggia sulle seguenti argomentazioni :

a). il Comune di Roma ha rettificato un errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato.

La superficie del ripostiglio è stata erroneamente indicata in 40,00 mq, trattasi invece di soli 4,00 mq;

b). deve essere disatteso il vizio relativo al difetto di motivazione.

Come noto, per consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229);

c). inoltre, come risulta in atti, il provvedimento è stato preceduto da comunicazione di avvio;

d). ex art. 3, lett. e.5 TU edilizia sono stati qualificati gli interventi di nuova costruzione tra cui i “manufatti leggeri”. Peraltro, la copertura in PVC di aree destinate alla somministrazione può essere qualificata come intervento di nuova costruzione quando, sebbene stagionale, sia diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee come ad esempio quelle di somministrazione di cibo e bevande.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi € 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)