TAR Veneto Sez. I n. 813 del 18 giugno 2021
Urbanistica.Revoca concessione precaria e corresponsione indennizzo

La mancata corresponsione dell’indennizzo non è causa d’illegittimità del provvedimento di revoca. A fortiori la mancata corresponsione dell’indennizzo non può incidere sulla legittimità della disdetta di un concessione precaria, il cui atto costitutivo prevedeva ab origine la sua revocabilità ad nutum senza indennizzo


Pubblicato il 18/06/2021

N. 00813/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01936/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2007, proposto da
Condominio Residence Plaza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Consorzi Riuniti Bonifica Basso Piave - S. Dona' P. - (Ve), non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Eraclea - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento

dei provvedimenti 6/4/07 n. 734 e 1051 di revoca della concessione consorziale n. 2039/94 del 30/1/1995 rilasciata dal Consorzio Bonifica Basso Piave al Condominio Residence Plaza, e di contestuale rilascio n. 125 della concessione a favore del Comune; provvedimenti conosciuti il 22/8/07, nonché quello di comunicazione della revoca conosciuta il 31/07/2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eraclea - (Ve);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Consorzio di Bonifica Basso Piave ha revocato la concessione demaniale di una canaletta irrigua (la canaletta coperta Ossi) precedentemente rilasciata al Condominio ricorrente e disposto il contestuale rilascio della concessione in favore del Comune di Eraclea per consentire il completamento di un tratto di pista ciclabile.

Il Condominio ricorrente – che per circa dodici anni ha utilizzato la canaletta per collegare il parco privato con piscina posto al suo interno (a circa 150 metri dal mare) con il resto della proprietà comune tramite un percorso pedonale realizzato con il tombinamento della canaletta irrigua con una soletta portante in c.a. - ha impugnato il suddetto provvedimento di revoca della concessione, con contestuale rilascio a terzi, deducendone l’illegittimità sotto vari profili (mancata comunicazione di avvio del procedimento, difetto d’istruttoria e di motivazione in tema d’interesse pubblico prevaalente, violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, incompetenza, mancata corresponsione dell’indennizzo, etc.).

Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.

All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.

Risulta dagli atti che la concessione della canaletta irrigua per cui è causa era stata rilasciata dal Consorzio al Condominio ricorrente a titolo precario ed era revocabile ad nutum e senza indennizzo.

Il provvedimento impugnato non è, pertanto, qualificabile come revoca ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990, ma come mera disdetta esercitata dal Consorzio sulla base di una clausola pattizia inserita nell’atto costitutivo del rapporto concessorio.

L'atto con il quale l'amministrazione concedente si avvale della clausola di disdetta pattiziamente inserita nell’ambito di un rapporto concessorio è qualificabile come atto paritetico e non come vera e propria revoca (Cons. St. n. 1327/200).

Non sono, pertanto, invocabili - a fronte della revoca di una concessione precaria, revocabile ad nutum in qualsiasi momento - i principi in tema di comunicazione di avvio del procedimento, tutela dell’affidamento, obbligo di motivazione e d’indennizzo invocati dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie censure.

E, invero, mentre la revoca, in quanto espressione di un potere discrezionale, deve essere congruamente motivata e ancorata a rigorosi presupposti oggettivi, la disdetta è espressione di un diritto meramente potestativo, che non richiede alcuna giustificazione (salvo il rispetto dei generali criteri di correttezza e di buona fede), costituendo espressione di una libera scelta negoziale. La circostanza che, spesso, come avvenuto nel caso di specie, la disdetta sia accompagnata dalla generica e sintetica indicazione dei peculiari motivi considerati dall’amministrazione per determinare lo scioglimento del rapporto, non ne modifica la natura giuridica. In tali eventualità, la motivazione rileva non tanto nei rapporti con il concessionario (il quale, sin dalla stipulazione della convenzione è in grado di conoscere la data di scadenza fisiologica del rapporto), ma, piuttosto, ai fini del controllo, anche di carattere politico e gestionale, sull’operato dell’amministrazione e sull’uso delle risorse finanziarie.

La comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto non è affatto caratterizzata dalla valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata, in concreto, da altre ragioni. In altri termini, l’interesse pubblico enunciato dall’amministrazione non rappresenta il presupposto della disdetta, ma costituisce, semplicemente, uno dei motivi, di per sé non rilevante nell’ambito del rapporto tra amministrazione e gestore, della determinazione assunta dal concedente.

L’amministrazione si limita ad affermare la propria decisione di porre fine al rapporto, non diversamente da come avrebbe fatto qualsiasi soggetto privato, all’atto di comunicazione della disdetta.

Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, la mancata corresponsione dell’indennizzo non è causa d’illegittimità del provvedimento di revoca. A fortiori la mancata corresponsione dell’indennizzo non può incidere sulla legittimità della disdetta di un concessione precaria, il cui atto costitutivo prevedeva ab origine la sua revocabilità ad nutum senza indennizzo. Del resto, come osservato da Cassazione civile sez. I, 20/04/1985, n.2610, deve ritenersi legittima la revoca senza indennizzo di una concessione precaria per il godimento di un bene demaniale in quanto tale provvedimento lascia logicamente prevedere un possibile ripristino della funzione pubblica originaria del bene medesimo, e ciò nonostante l'esistenza di opere che, pur essendo state autorizzate con l'atto di concessione, possono essere facilmente rimosse a cura e spese dei concessionari.

Alla luce delle suesposte considerazioni – pacifica la competenza del Consorzio ad adottare l’atto di disdetta impugnato, che non esorbita in alcun modo dalle sue competenze – il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della problematicità delle questioni trattate e del carattere risalente della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite. Nulla spese nei confronti del Consorzio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Nicola Bardino, Referendario