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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n.149
 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
Gazzetta Ufficiale N. 86 del 12 Aprile 2006
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 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione
 della citata direttiva 2000/53/CE;
 Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di
 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
 2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare
 disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione
 avviata dalla Commissione europea;
 Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni
 necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel
 predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
 adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
 del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
 i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
 delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
 produttive, della salute e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 1, comma 2
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
 n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003»,
 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
 
 
 Avvertenza:
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
 dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
 l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 269 del 21 ottobre 2000.
 - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:
 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
 fuori uso.» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
 2003, n. 182, supplemento ordinario.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con
 modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
 recante disposizioni urgenti per assicurare la
 funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.
 Disposizioni in materia di organico del personale della
 carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
 della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
 e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe
 legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
 2005, n. 194:
 «5. Al fine di superare la procedura d'infrazione
 avviata dalla Commissione europea per non corretta
 trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai
 veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare,
 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
 il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1
 e 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
 disposizioni integrative e correttive del decreto
 legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della
 citata direttiva 2000/53/CE.».
 - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
 ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202:
 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
 di interesse comune delle regioni, delle province, dei
 comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
 Stato-regioni.
 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
 dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
 dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
 rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142.
 Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
 Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
 locali o di enti pubblici.
 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
 convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
 sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
 regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 - Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo
 24 giugno 2003, n. 209, citato nelle premesse, cosi' come
 modificato dal presente decreto cosi' recita:
 «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
 decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
 definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi
 componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il
 veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
 di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti
 forniti dal produttore o di altri componenti il cui
 montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
 comunitarie o nazionali in materia.
 2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
 disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
 3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4,
 paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
 disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul
 recupero.
 4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in
 particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni
 atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e
 delle acque.».
 
 Art. 2.
 Modifiche all'articolo 3
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono
 sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
 b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono
 sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
 c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal
 detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di
 veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore
 dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che,
 accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel
 rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo
 certificato di rottamazione al detentore;»;
 d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore
 per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di
 interesse storico o collezionistico».
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
 decreto, si intende per:
 a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle
 categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
 direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote
 come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione
 dei tricicli a motore;
 b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla
 lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
 dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
 e successive modifiche;
 c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui
 che lo detiene a qualsiasi titolo;
 d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,
 intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
 l'importatore professionale del veicolo stesso;
 e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la
 quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo
 fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo
 compongono;
 f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
 di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
 frantumazione, di recupero o di preparazione per lo
 smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
 operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
 smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
 effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
 un impianto di cui alla lettera o);
 g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui
 all'allegato I, punto 5;
 h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
 I, punto 6;
 gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
 demolizione;
 l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
 m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per
 ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
 alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
 allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
 n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
 pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
 gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
 demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
 riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
 destinate al recupero, anche energetico, o allo
 smaltimento;
 o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
 sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.
 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune
 delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f);
 p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
 cui alla lettera o) autorizzato ai sensi degli articoli 27
 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua
 almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed
 alla demolizione del veicolo fuori uso;
 q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
 componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
 stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
 r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
 produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
 originaria o per altri fini, escluso il recupero di
 energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di
 rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
 mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti,
 ma con recupero del calore;
 s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui
 all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui
 all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 u) "operatori economici", i produttori, i
 distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
 compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
 di demolizione, di frantumazione, di recupero, di
 riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
 trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
 componenti e materiali;
 v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate
 pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive
 modifiche;
 z) "informazioni per la demolizione", tutte le
 informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
 compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
 2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del
 comma 1, lettera b):
 a) con la consegna ad un centro di raccolta,
 effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
 autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
 consegna al concessionario o gestore dell'automercato o
 della succursale della casa costruttrice che, accettando di
 ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
 delle disposizioni del presente decreto rilascia il
 relativo certificato di rottamazione al detentore;
 b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
 materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e
 non reclamati;
 c) a seguito di specifico provvedimento
 dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
 d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche'
 giacente in area privata, risulta in evidente stato di
 abbandono.
 3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
 del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa
 disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse
 storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati
 in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
 smontati.».
 
 Art. 3.
 Modifiche all'articolo 5
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono
 sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al
 concessionario»;
 b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
 qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna
 e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui
 al comma 6»;
 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori
 uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o
 indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri
 di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
 d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui
 al comma 15» sono soppresse;
 e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in
 carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e
 amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono
 sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di
 raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
 conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della
 descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a
 provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
 f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati
 identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
 veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se
 assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
 veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
 g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro
 sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di
 raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il
 certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
 h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di
 raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in
 cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
 i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al
 concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice
 o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
 l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche»
 sono sostituite dalla seguente: «e»;
 m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 «8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene
 esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del
 concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice
 o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore
 dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
 consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato
 di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare
 restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e
 le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite
 dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
 358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo
 previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;
 n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.»
 sono soppresse;
 o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
 «12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6
 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita'
 penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla
 corretta gestione del veicolo stesso.»;
 p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
 «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al
 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
 modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente
 fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle
 riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto
 dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
 autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
 u).».
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
 demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
 raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
 cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
 essere consegnato al concessionario o al gestore della
 succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
 la successiva consegna ad un centro di raccolta qualora
 detto concessionario o gestore intenda accettarne la
 consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
 rottamazione di cui al comma 6.
 2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
 la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
 effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
 avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
 valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
 i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
 dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
 denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello
 stesso veicolo al centro di raccolta avvero alla
 concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
 all'automercato.
 3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
 veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2,
 organizzando, direttamente o indirettamente, su base
 individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta
 opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
 stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
 ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
 applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
 essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
 catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
 origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
 demolizione, il concessionario o il gestore della
 succursale della casa costruttrice o dell'automercato
 rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
 raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
 rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
 completato della descrizione dello stato del veicolo
 consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
 cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
 della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
 effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
 cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
 raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
 ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
 del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
 relativi al veicolo.
 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
 di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
 titolare del centro rilascia al detentore del veicolo
 apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
 di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
 stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
 provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del
 veicolo.
 8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
 avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
 raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
 succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
 senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
 veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
 consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
 certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
 o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
 carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
 uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
 della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
 fuori uso puo' essere cancellato dal P.R.A. solo previa
 presentazione della copia del certificato di rottamazione.
 9. Il titolare del centro di raccolta procede al
 trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
 PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
 consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
 fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
 raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
 costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di
 entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
 alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285.
 11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
 soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
 luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
 caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
 citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
 12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
 ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
 dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa
 connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
 veicolo stesso.
 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
 membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
 Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
 territorio nazionale.
 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
 non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
 occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
 codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
 al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
 conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
 di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
 successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia
 tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
 rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
 eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un
 consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
 autorizzato alla raccolta di cui all'art. 3, comma 1,
 lettera u).».
 
 Art. 4.
 Modifiche all'articolo 6
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono
 inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
 b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:
 «Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento
 esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
 c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione
 del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale
 della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a
 impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un
 massimo di trenta giorni.».
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del
 veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui
 all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle
 pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
 2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3,
 comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi
 generali previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti
 prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei
 seguenti obblighi:
 a) effettuare al piu' presto le operazioni per la
 messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui
 all'allegato I, punto 5;
 b) effettuare le operazioni per la messa in
 sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di
 procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori
 uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli
 eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle
 operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di
 cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo
 identificabili, secondo quanto disposto in sede
 comunitaria;
 d) rimuovere e separare i materiali e i componenti
 pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
 frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito
 dei componenti in modo da non comprometterne la
 possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
 3.-7. (Omissis).
 8. In conformita' al disposto dell'art. 28, comma 3,
 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione
 all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al
 comma 1 dello stesso art. 28 e' rilasciata agli impianti di
 trattamento disciplinati dal presente decreto per un
 periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita'
 stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovra'
 contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli
 obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso
 di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio
 dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato
 ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta
 autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo
 di otto anni.
 8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
 produzione del rifiuto - presso il concessionario, il
 gestore della succursale della casa costruttrice o
 l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati
 per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di
 trenta giorni.».
 
 Art. 5.
 Modifiche all'articolo 7
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 «1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
 veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
 sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
 atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la
 gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei
 componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche',
 come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
 punto di vista ambientale.»;
 b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
 operatori economici garantiscono che:»;
 c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di
 cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento
 comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai
 materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del
 modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
 previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
 comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o
 loro componenti.».
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una
 corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
 uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla
 sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
 atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con
 la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il
 reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non
 reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il
 riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
 2. Gli operatori economici garantiscono che:
 a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
 prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
 reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
 peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
 reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
 almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per
 anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
 almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per
 anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
 almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
 anno;
 b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli
 fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
 almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
 anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
 almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per
 anno.
 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli
 obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
 di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai
 veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
 avviati al recupero, avvalendosi del modello di
 dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
 n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita'
 previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
 alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
 esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
 - La direttiva 75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 194 del 25 luglio 1975.
 - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la
 semplificazione degli adempimenti in materia ambientale
 sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
 del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
 
 Art. 6.
 Modifiche all'articolo 8, comma 4
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di
 cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il testo vigente dell'art. 8, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). - 1. Per
 garantire un elevato livello di tutela ambientale
 nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo
 fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti
 o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
 produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta
 misure per favorire e per incentivare:
 a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre
 forme di collaborazione tra gli operatori economici,
 finalizzate ad assicurare:
 1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti
 i veicoli fuori uso;
 2) l'organizzazione di una rete di centri di
 raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
 efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare
 riferimento a quelli con valore di mercato negativo o
 nullo;
 3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
 raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
 4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei
 ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento
 del veicolo fuori uso;
 5) lo sviluppo del recupero energetico dei
 materiali che non e' possibile o conveniente reimpiegare o
 riciclare;
 6) la creazione di un sistema informatico per il
 monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei
 relativi materiali;
 b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
 post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del
 residuo di frantumazione;
 c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni
 previste all'art. 6, commi 1 e 2;
 d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle
 imprese che effettuano le attivita' di trattamento a
 sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
 produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di
 sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei
 materiali riciclati, in particolare non metallici,
 individua e promuove:
 a) politiche di sostegno e di incentivazione per
 operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta,
 lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i
 materiali che non hanno sbocchi di mercato;
 b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli
 operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati
 standard di qualita' dei materiali trattati;
 c) politiche di sostegno e di incentivazione per
 l'impiego di quantita' crescenti di materiale riciclato,
 anche al di fuori del settore automobilistico.
 3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti
 locali interessati ed anche con appositi accordi,
 iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio,
 il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori
 uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o
 materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
 smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine
 di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero
 energetico.
 4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
 gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del
 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede,
 avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di
 gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai
 relativi componenti e materiali ed al controllo del
 raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente
 decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e
 di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione
 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
 Art. 7.
 Modifiche all'articolo 10, comma 1
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle
 seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
 2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.
 3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le
 seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento
 autorizzati».
 4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il
 comma 2 e' soppresso.
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il testo vigente dell'art. 10, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
 - 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
 dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
 disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
 informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
 su supporto informatico, concordate con i gestori degli
 impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni
 devono consentire di identificare i diversi componenti e
 materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
 pericolose in esso presenti.
 2. (Soppresso).
 3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
 produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
 detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
 dalla decisione 2003/138/CE.».
 
 Art. 8.
 Modifiche all'articolo 11, comma 2
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30
 aprile».
 2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite
 dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi
 pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori
 delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
 3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di
 acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
 determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato
 decreto legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato
 dal presente decreto cosi' recita:
 «Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
 il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla
 Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro
 nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in
 esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni
 del presente decreto, utilizzando i dati comunicati
 dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione
 riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile
 2002.
 2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003,
 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle
 immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare
 precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione
 emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari,
 dai gestori delle succursali delle case costruttrici o
 degli automercati. Le modalita' di acquisizione e
 trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
 determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture
 e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di
 competenza.».
 
 Art. 9.
 Modifiche all'articolo 12, comma 1
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle
 seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono
 esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi
 stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione
 europea;
 d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune
 misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali
 accordi;
 d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato
 raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita'
 competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza
 delle misure previste dal presente decreto.».
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i
 principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
 concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
 stipulare, con i settori economici interessati, accordi e
 contratti di programma per dare attuazione alle
 disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma
 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art.
 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche'
 per precisare le modalita' di applicazione dell'art. 5,
 commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
 seguenti requisiti:
 a) avere forza vincolante;
 b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti
 scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il
 controllo dei risultati raggiunti;
 c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle
 Comunita' europee;
 d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei
 risultati conseguiti;
 d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali
 accordi devono essere controllati con cadenza individuata
 nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita'
 competenti ed alla Commissione europea;
 d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le
 opportune misure per esaminare i progressi compiuti
 nell'ambito di tali accordi;
 d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
 mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli
 accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le
 misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
 presente decreto.».
 
 Art. 10.
 Modifiche all'articolo 13, comma 3
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di
 cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
 all'articolo 5, commi 6 e 7».
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
 di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
 dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art.
 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
 e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
 2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1,
 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
 1.000 euro a 5.000 euro.
 3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
 all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione
 amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
 caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
 conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
 applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
 4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8,
 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
 5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
 componenti di veicoli in violazione dei divieto di cui
 all'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
 6. In caso di violazlone degli obblighi derivanti
 dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
 amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
 7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista
 dall'art. 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o
 inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria
 amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
 8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
 pecuniarie previste dal presente decreto e per la
 destinazione dei relativi proventi si applica quanto
 stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
 
 Art. 11.
 Modifiche all'articolo 15, comma 5
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo:
 «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo
 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi
 derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a
 partire dal 1° luglio 2002.».
 2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il
 comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
 modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di
 veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
 soppresse.».
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto
 legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4.
 (Omissis).
 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2
 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del
 veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si
 applicano:
 a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a
 partire dal 1° luglio 2002;
 b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul
 mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del
 conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i
 produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali
 costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
 mercato a partire dal 1° luglio 2002.
 6. L'entita della garanzia finanziaria prevista
 dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo'
 essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di
 trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE)
 n. 761/01.
 7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
 recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni
 di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di
 quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso
 veicolo individuate all'allegato III.
 8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del
 veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle
 imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
 legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
 e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di
 revisione singola previste dall'art. 80 del dcreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
 commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita'
 autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al
 cliente.
 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto
 legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli
 individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3,
 comma 1, lettera a).
 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
 attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
 trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed
 aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
 alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
 11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
 parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a
 motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
 soppresse.
 12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
 quinto comma, della Costituzione le norme del presente
 decreto, afferenti a materia di competenza legislativa
 delle regioni e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento
 della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
 entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
 regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
 vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
 principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
 
 Art. 12.
 Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
 punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
 5) e' sostituito dal seguente:
 «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
 2. e' sostituito dal seguente:
 
 2.
 a) Alluminio destinato a lavorazione
 meccanica contenente, in peso, il 2%
 o meno 1° luglio 2005 (1)
 
 b) Alluminio destinato a lavorazione
 meccanica contenente, in peso, 1'1%
 o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
 
 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data
 prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Matteoli, Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti, Ministro del-l'economia e
 delle finanze
 Lunardi, Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Scajola, Ministro delle attivita'
 produttive
 Storace, Ministro della salute
 La Loggia, Ministro per gli affari
 regionali
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo
 n. 209 del 2003, come modificati dal presente decreto,
 cosi' recitano:
 «Allegato IV
 (articolo 5, comma 7)
 Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
 Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma
 7, deve indicare e includere:
 1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di
 registrazione o di identificazione dello stabilimento o
 dell'impresa che rilascia il certificato;
 2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente
 che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o
 all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
 3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione
 o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
 rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e'
 rilasciato da un produttore, da un distributore o da un
 operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di
 raccolta;
 4) la data e l'ora di rilascio del certificato di
 rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del
 veicolo da parte del concessionario o del gestore della
 succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
 5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
 7) il numero di identificazione del veicolo, vale a
 dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
 8) il nome, il luogo e la data di nascita,
 l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di
 identificazione e la firma del detentore che consegna il
 veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un
 soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la
 data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso
 proprietario.».
 «Allegato II
 (articolo 9, comma 1)
 Materiali e componenti ai quali non si applica
 il divieto previsto dall'art. 9, comma 1
 
 * pag 12 
 *  pag. 13
 
                    




