TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2268 del 20 settembre 2016
Urbanistica.Provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo che abbia incluso anche una porzione di terreno ulteriore rispetto all’area di sedime

Allorché l’amministrazione comunale mostri di includere tra le aree oggetto di acquisizione anche una porzione ulteriore rispetto a quella coincidente con l’area di sedime dell’abuso, tale individuazione debba essere adeguatamente motivata in relazione al perseguimento di uno specifico interesse pubblico. Mentre, infatti, per l’area di su cui poggia l’opera abusiva, l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere congruamente giustificata con l’esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto e l’indicazione dei criteri di determinazione della superficie complessiva che il Comune intende acquisire, anche mediante il riferimento alle opere necessarie, destinate ad occupare tale ulteriore area

Pubblicato il 20/09/2016

N. 02268/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01275/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2016, proposto da:
Corrado Caldarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caruso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefania Oteri in Catania, via Serve Divina Provvidenza, n. 10;

contro

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, n. 10;

per l'annullamento

- della determina n. 7 del 22 marzo 2016 del Comune di Siracusa - Settore Pianificazione ed Edilizia Provata, Servizi Urbanistici Agibilità/Abusivismo - notificata il 4 aprile 2016, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di tutte le opere abusive, del sedime e dell’intera area circostante, di proprietà della ricorrente, site in Siracusa via dei Fiordalisi n. 34, identificate in catasto al foglio 157, particella 1853;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, proprietario di un terreno sito in Siracusa, via dei Fiordalisi n. 34, censito in catasto al foglio di mappa 157, particella 1853, impugna l’ordinanza in epigrafe, con cui il Comune di Siracusa, in relazione all’esecuzione su tale terreno di una serie di abusi edilizi consistenti in “A) realizzazione di fondazione in c.a.; B) muratura in blocchi di cemento per un’altezza di ml 1,30; C) cordolo in c.a. per mt 0,20 soprastante la muratura; D) recinzione metallica per un’altezza di circa 0,90; fabbricato … di circa mq 145 di un’altezza di ml 4,50; E) tettoria di circa mq 40 per un’altezza di circa ml 4,75; F) corpo di fabbrica costituito da due piani di mq 16 per un’altezza di circa ml 6”, come da verbali di infrazione urbanistica n. 38 del 20 agosto 2015 e n. 40 del 31 agosto 2015 - attesa l’ordinanza di demolizione n. 72/2015 “notificata il 26/10/2015” ed il relativo verbale di inottemperanza del 3 febbraio 2016 “notificato il 27/02/2016” - disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale della relativa area di sedime “oltre terreno circostante per l’intera estensione della … particella catastale”.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente l’illegittimità di tale provvedimento, lamentando, oltre alla mancata esatta individuazione dell’area, che l’amministrazione comunale avrebbe disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella catastale - e non dei soli manufatti abusivi - senza alcun accenno alle ragioni di interesse pubblico che renderebbero necessaria tale estensione.

Il ricorrente - sempre nell’intento di destituire di legittimità l’impugnato ordine di acquisizione al patrimonio comunale, escludendosi con esso il presupposto dell’illiceità dell’omessa demolizione (condicio sine qua non per poter procedere all’acquisizione gratuita) - sostiene, altresì, che egli non avrebbe potuto ottemperare al presupposto ordine di demolizione nel prescritto termine di novanta giorni in ragione del sequestro penale dell’opera abusiva disposto dal Tribunale di Siracusa, confermato in sede di riesame a seguito di relativa istanza del ricorrente medesimo.

Il Comune resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4 luglio 2016, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2016, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

1. Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione

2. Ciò premesso, deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, evidenziando come il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, abbia dedotto in giudizio solo vizi propri dell’impugnata ordinanza di acquisizione gratuita e non anche pretese illegittimità derivate dalla presupposta ordinanza di demolizione.

Osserva, infatti, il Collegio come anche la doglianza fondata sul sequestro preventivo dell’area sia stata proposta al solo fine di farne derivare un effetto impeditivo dell’acquisizione dell’area medesima al patrimonio del comunale, considerato che oggetto diretto della contestazione è, soltanto, che l’amministrazione non possa legittimamente procedere all’acquisto dell’immobile e non anche l’ingiunzione a demolire, della quale la deduzione di liceità dell’omessa ottemperanza fonda un mero antecedente logico alla contestazione de quo.

3. Passando, quindi, all’esame del merito della causa, devono essere innanzi tutto disattese le argomentazioni con cui parte ricorrente sostiene il carattere impediente del sequestro penale all’acquisizione al patrimonio comunale, affermando che “ogni comportamento attivo dell’indagato non avrebbe sortito l’effetto del dissequestro”.

Il Collegio condivide, infatti, quel consolidato orientamento giurisprudenziale che è dell'avviso che “l'inottemperanza all'ordine di demolizione non può essere cioè giustificata dalla circostanza che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità giudiziaria, in quanto nelle ipotesi suddette è sempre possibile richiedere all'Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l'ordine stesso sfuggendo al rischio dell'acquisizione di diritto del bene e dell'area di sedime al patrimonio del Comune” e che, quindi, “la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile, al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione, proprio per evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale" (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 335/2016), con la conseguenza che la pendenza di un sequestro penale sull’immobile abusivo non preclude la possibilità per il Comune di acquisirlo al proprio patrimonio (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 18.9.2012 n. 768), laddove l’acquisto coattivo dell’Amministrazione, finalizzato alla demolizione d’ufficio dell’immobile, assume connotazione di illegittimità solo allorquando il destinatario dell’ordine a demolire abbia richiesto al giudice la revoca del sequestro allo scopo di poter procedere alla demolizione e questa ragione sia stata negativamente valutata dall’autorità giudiziaria, e non anche quando - come nel caso in argomento - abbia chiesto il solo riesame della valutazione penale dell’evento edificatorio.

Questa interpretazione risponde, infatti, alla logica di garantire il principio del buon andamento dell’attività amministrativa ed esclude il carattere impediente del sequestro giudiziario all’acquisizione al patrimonio dell’ente locale a fini demolitori qualora il giudice non abbia sindacato negativamente l’opportunità della demolizione col respingere la domanda di dissequestro a tal precipuo scopo formulata.

4. Il ricorso è, invece, fondato limitatamente al solo profilo relativo all’aver il Comune resistente disposto l’acquisizione, non già della sola area di sedime su cui insistono le opere abusive, bensì anche dell’intero lotto di terreno senza alcun accenno alle ragioni di interesse pubblico che renderebbero necessaria tale estensione.

Costituisce, infatti, ius receptum che, qualora il Comune disponga ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, tale acquisizione - in assenza di motivazioni che ne giustifichino l’estensione ad un’area ulteriore - debba essere limitata all’area su cui insistono le sole opere abusive e non all’intera e più ampia area in cui tali opere sono ricomprese (in tal senso, da ultimo, questa Sezione interna con sentenza n. 1490/2015).

In particolare, ritiene, il Collegio che, allorché - come nel caso di specie - l’amministrazione comunale mostri di includere tra le aree oggetto di acquisizione anche una porzione ulteriore rispetto a quella coincidente con l’area di sedime dell’abuso, tale individuazione debba essere adeguatamente motivata in relazione al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Mentre, infatti, per l’area di su cui poggia l’opera abusiva, l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere congruamente giustificata con l’esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto e l’indicazione dei criteri di determinazione della superficie complessiva che il Comune intende acquisire, anche mediante il riferimento alle opere necessarie, destinate ad occupare tale ulteriore area (in tal senso, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 4259/2011 e sez. VI, n. 4336/2005).

Deve, invece, essere rigettata la censura relativa alla pretesa inesatta individuazione della res abusiva e dell’area da acquisire, risultando, invece, le relative opere ivi puntualmente indicate, anche ai fini dell’acquisizione, mediante la loro dettagliata descrizione ed il riferimento ai relativi dati catastali dell’intera area.

5. In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto soltanto in parte, attesa l’illegittima estensione all’intera particella catastale della disposta acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Per effetto di tale accoglimento parziale, l’impugnata ordinanza deve essere conseguentemente annullata in parte qua, nella parte in cui dispone l’acquisizione dell’intero terreno di proprietà del ricorrente e non anche della sola area di sedime degli abusivi contestati, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione comunale resistente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento in epigrafe.

Spese compensante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Eleonora Monica        Antonio Vinciguerra
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO