TAR Lombardia (MI) Sez. IV  n. 2010 del 28 giugno 2024
Urbanistica.Demolizione di container roulotte e piscina prive di titolo abilitativo

E’ legittima l’ordinanza di demolizione di opere realizzate in area agricola in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un container – in cui sono stati posizionati una cucina a gas e alcuni arredi - due roulotte e una piscina in quanto non possono considerarsi finalizzate a soddisfare esigenze temporanee e la destinazione ad uso abitativo – incompatibile con la destinazione agricola dell’area - si evince anche dalla presenza degli impianti idrico ed elettrico.

Pubblicato il 28/06/2024

N. 02010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02171/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Brocca e Cristina Martinoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caiazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 31;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione alla demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sulle aree censite in catasto al mappale -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto loro la demolizione di opere realizzate in area agricola in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un container - in cui sono stati posizionati una cucina a gas e alcuni arredi - due roulotte - una adibita a camera da letto e una utilizzata come ripostiglio e ricovero attrezzature - e una piscina.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento sostenendo:

- la natura temporanea e transitoria dei manufatti: il container, posato in sostituzione di un garage condonato, non sarebbe stabilmente ancorato al suolo e sarebbe finalizzato a soddisfare esigenze di prima necessità, al pari delle due roulotte;

- la mancanza di responsabilità quanto ai lavori di posa degli impianti elettrico e idrico, realizzati dal precedente proprietario;

- la insussistenza di incompatibilità dell’uso, a parcheggio, di un’area agricola.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 29.5.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’art. 3, c. 1, lett. e.5) qualifica nuova costruzione “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Le opere oggetto del provvedimento demolitorio – un container, due roulotte e una piscina – non possono considerarsi finalizzate a soddisfare esigenze temporanee: che tali manufatti siano destinati ad uso abitativo – uso incompatibile con la destinazione agricola dell’area - si evince chiaramente dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale, dalla presenza degli impianti idrico ed elettrico ed è stato, altresì, ammesso dagli stessi ricorrenti (doc. 5 del Comune).

Per giurisprudenza costante, la precarietà di un manufatto, la cui realizzazione non necessita di titolo edilizio, non comportando una trasformazione del territorio, non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione ad esigenze di natura contingente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

La precarietà va, pertanto, esclusa quando - come nella fattispecie in esame - si tratta di un’opere destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo.

Non può assumere rilievo l’esistenza, in passato, sull’area di un garage condonato: non è stata, invero, fornita alcuna prova della identità tra tale manufatto e il container oggetto dell’ordinanza, identità che è, invece, smentita dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente (doc. 5 del Comune in cui si dà atto della diversità dei due manufatti quanto a forma, dimensioni e utilizzo).

Parimenti irrilevante è l’avvenuta realizzazione da parte di un precedente proprietario degli impianti idrico ed elettrico. Ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire è ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso: nel caso di specie legittimamente l’ordine di demolizione è stato rivolto ai ricorrenti, proprietari dell’area.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario