TAR Campania (NA) Sez. VI n. 1183 del 1 marzo 2017
Urbanistica.Accesso ai titoli legittimanti l’esecuzione di interventi edilizi

Rispetto all’ostensione di un permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l’esecuzione di interventi in edilizia, la sussistenza del requisito della vicinitas tra la proprietà dell'istante e quella del controinteressato fanno sì che debba riconoscersi la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l' accesso, cosicchè la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti.


Pubblicato il 01/03/2017

N. 01183/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03218/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2016, proposto da:
Francesco Posillico, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cosenza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Francesco Ceglia in Napoli, via Arte della Lana, 16;

contro

Comune di Durazzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Martino, presso il cui studio domicilia in Napoli, via Toledo, n.156 c/o Prisco;

nei confronti di

La Sirena Snc, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, presso il cui studio domicilia in Napoli, via Toledo, n.156;

per l'annullamento

del diniego espresso reso con atto prot. n. 2062 del 24.05.2016 dal Comune di Durazzano avverso l'istanza di accesso agli atti del 25.02.2016.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Durazzano e della s.n.c. La Sirena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. iscritto al n. 3218/2016 Posillico Francesco, quale proprietario di un immobile sito in Durazzano alla via S.Alfonso n. 26 edificato sulla p.lla n. 308 del fg 8 e confinante con il fabbricato intestato alla Sirena s.n.c. edificato sulla p.lla n.611 del fg 8 in violazione delle distanze edilizie, come acclarato dalla sentenza civile n. 493/2015, impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego oppostogli dal Comune di Durazzano con atto prot. n. 2602 del 24.05.2016 sull’istanza di accesso del 25.02.2016 per ottenere l’ostensione e l’eventuale estrazione di copia integrale delle concessioni edilizie n.n. 12/1990 e della concessione edilizia n. 6/2001 con tutti gli allegati planimetrici a corredo dei predetti titoli abilitativi.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dei prinicpi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (art.97 Cost.), violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 comma 7 della legge n. 241/1990;

I motivi per cui è stato negato al ricorrente il diritto di accesso non sono sussumibili tra le ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 24 della legge n. 241/1990. Ai sensi dell’art. 24 comma 7 deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, senza che l’amministrazione possa sindacare la fondatezza o la pertinenza delle azioni che l’interessato intende intraprendere. Il carattere strumentale del diritto di accesso rispetto alla situazione sottostante assume una valenza autonoma non dipendente dalla sorte del processo principale per cui non può che essere inteso in senso ampio.

Il ricorrente nella istanza di accesso inoltrata all’amministrazione comunale ha chiaramente esplicitato il proprio interesse specifico, concreto ed attuale consistente nella necessità di verificare la rispondenza di quanto indicato nella richiesta di sanatoria con il manufatto effettivamente edificato oggetto di concessione in sanatoria n. 6. Rispetto alla concessione edilizia n. 12, rilasciata in sanatoria alla concessione n. 14/1987 per l’ampliamento del fabbricato adibito a ristorante albergo, è da rilevare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 493/2015 in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento aveva accertato l’intervenuta edificazione in violazione delle distanze di legge ordinando alla controinteressata s.n.c. Sirena di arretrare il proprio corpo di fabbrica fino alla distanza di metri dieci dai fabbricati della ricorrente. Pertanto una non conformità tra quanto assentito e quanto realizzato con la concessione edilizia n. 6/2001 avrebbe comportato l’illegittimità della c.e. in variante n. 14/1987 e della originaria c.e. n.1/1986 determinando l’abusività dell’intero fabbricato.

Pertanto il ricorrente vanta un interesse attuale e concreto a verificare la legittimità della c.e. n. 672001 e ancor prima della c.e. n.12/1990 onde verificare la natura abusiva dell’intero manufatto.

Instava quindi per la condanna del Comune di Durazzano all’ostensione dei documenti richiesti, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e condanna del Comune di Durazzano e dell’eventuale interveniente al risarcimento del danno da liquidarsi ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.

Con memoria del 17.09.2016 si costituiva la controinteressata La Sirena s.n.c. sostenendo la legittimità del diniego opposto per carenza di un interesse attuale a distanza di circa trenta anni dalla edificazione, stante la natura strumentale dell’istanza di accesso poiché volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, e tenuto conto che il fabbricato di pertinenza è stato interessato da un lungo giudizio civile attualmente al vaglio della Suprema Corte di Cassazione e nel corso della istruttoria i titoli edilizi di cui è richiesta l’ostensione hanno formato oggetto di puntuali approfondimenti tecnici anche da parte del consulente di parte. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

Costituitosi il Comune di Durazzano opponeva l’insussistenza di un interesse attuale alla chiesta ostensione stante la data risalente degli atti richiesti, la natura emulativa della richiesta di accesso avente ad oggetto un titolo abilitativo di cui il ricorrente è a conoscenza quantomeno a decorrere dal 19.04.1991, dato che, su sua diffida con nota prot. 880 del 19.04.1991, era stato disposto l’annullamento della c. e. in sanatoria n. 12/1990 con provvedimento dell’1.07.1992 in atti. Pertanto dopo l’esercizio del potere di autotutela alcun altro bene della vita potrebbe conseguire il ricorrente con l’ostensione del titolo edilizio in parola. Aggiungeva che la qualità di proprietario confinante non è sufficiente a legittimare la richiesta ostensiva e che la consistenza planovolumetrica dell’albergo ristorante La Sirena è stata realizzata e definita fin dai primi anni’90 rimanendo sostanzialmente immutata durante il lungo contenzioso civile intercorso tra le parti che ha consentito al ricorrente di acquisire una piena percezione della attività edilizia compiuta dalla società controinteressata. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con condanna alla integrale rifusione delle spese di giudizio.

Alla camera di consiglio del 31.01.2017 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito si vanno ad esporre.

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Durazzano alla via Sant’Alfonso n.26 posto a confine con una struttura alberghiera di pertinenza della controinteressata società La Sirena s.n.c., con la quale è in corso un contenzioso civile per il rispetto delle distanze culminato da ultimo nella sentenza n. 493/2015, allegata in copia agli atti, con cui la Corte d’Appello di Napoli ordinava alla s.n.c. la Sirena di arretrare il proprio corpo di fabbrica edificato sulla p.lla. n. 611 del fg 8 fino alla distanza di metri dieci dai fabbricati di parte appellata ossia dell’odierno ricorrente.

Nel giudizio risulta impugnato il provvedimento prot. n. 2602 del 24.05.2016 con cui il Comune di Durazzano, accogliendo l’opposizione formulata dalla società controinteressata, respingeva l’istanza di accesso alla copia integrale delle c.c.e.e. n. 12/1990 e n. 6/2001 e relativi allegati inoltrata dal ricorrente, motivando il diniego sull’assenza di un interesse attuale all’ostensione degli atti richiesti trattandosi di titoli abilitativi risalenti nel tempo, e per l’assenza di alcuna concreta utilità trattandosi di provvedimenti che hanno formato oggetto del giudizio civile allo stato concluso con sentenza della Corte di Appello di Napoli oggetto di ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

2.1. Ciò posto, va innanzitutto premesso, che la domanda di accesso in esame riguarda atti che, per la loro diretta inerenza a provvedimenti amministrativi pubblici, non possono essere in alcun modo sottratti all'accesso. Ed infatti già con la legge urbanistica n.1142 del 1950, l’art. 31, c. 9 si stabiliva che chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto così riconoscendosi una posizione qualificata e differenziata in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la stessa. Parallelamente oggi l’art. 20 c. 6 del T.U. n. 380 del 2001, come inteso dalla giurisprudenza vigente, assicura a qualsiasi soggetto interessato (termine da intendersi non come sinonimo di un’azione popolare ma, come sopra chiarito, con riferimento ai proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la stessa) la possibilità di visionare gli atti del procedimento di rilascio di un permesso di costruire, in ragione del controllo diffuso sull'attività edilizia, che il legislatore ha inteso garantire ed atteso che in subiecta materia non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati (cfr. Cons. St. n. 9158 del 2013), sicchè nel caso di specie non trova applicazione la norma dell’art. 3 del d.P.R. n.184 del 2006.

In sostanza, rispetto all’ostensione di un permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l’esecuzione di interventi in edilizia, deve ritenersi pacifico e radicato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sussistenza del requisito della vicinitas tra la proprietà dell'istante e quella del controinteressato fanno sì che debba riconoscersi la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l' accesso, cosicchè la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti.

2.2 Per quanto concerne il profilo relativo alla dedotta carenza del requisito dell’attualità dell’interesse fatto valere, è il caso di evidenziare, innanzitutto, che l’interesse attuale che presiede alla richiesta di accesso non corrisponde necessariamente all’interesse ad agire in giudizio per la tutela immediata della posizione sottostante la richiesta. Il diritto di accesso non è inscindibilmente collegato alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma ha una valenza autonoma non dipendente dalla sorte della lite per la quale o in vista della quale è esercitato. Il principio dell’autonomia della tutela del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica sottostante comporta che la richiesta ostensiva è da ritenersi esperibile anche laddove sia decorso il termine utile per l’impugnazione dell’atto ritenuto lesivo, considerato che l’intento conoscitivo e difensivo non implica necessariamente il proposito di produrre un ricorso per l’annullamento dell’atto, ben potendo azionarsi altri rimedi anche giustiziali, a tutela delle proprie posizioni soggettive vulnerate, ivi incluse eventuali azioni di risarcimento del danno oppure la costituzione di parte civile nel caso di procedimenti penali.

2.3 Inoltre l’ostensibilità degli atti non può intendersi preclusa dalla pendenza di un giudizio, amministrativo o civile, nel corso del quale possa essere disposta l’acquisizione degli atti richiesti, dal momento che, si ribadisce, il diritto di accesso sussiste e va riconosciuto come posizione autonoma, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale.

2.4 Del pari è irrilevante la questione se i documenti di cui si chiede l’ostensione siano determinanti o meno ai fini della decisione nel processo pendente, in quanto la norma che regola il diritto di accesso non collega il soddisfacimento di quest’ultimo alla soluzione nel merito delle vicende connesse, ma impone soltanto l’esistenza di un collegamento tra la richiesta di accesso ed un interesse giuridicamente rilevante del richiedente meritevole di tutela. Di qui consegue che resta preclusa all’amministrazione adita in sede di accesso ogni eventuale previa delibazione sulla fondatezza e meritevolezza della situazione soggettiva sottostante, sicchè irrilevante si appalesa l’eccezione che si fonda sull’intervenuto annullamento in autotutela di uno dei titoli edilizi oggetto di ostensione.

2.5 Analogamente inconferente si appalesa la circostanza relativa alla risalenza nel tempo delle concessioni edilizie oggetto di ostensione, dal momento che la legge non pone alcun termine di durata all’esercizio del diritto di accesso, stabilendo che esso è esercitabile “fino a quanto la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere” (cfr art. 22 comma 6 della legge n-. 241/1990).

2.6 Neppure può considerarsi fondata la questione eccepita e non comprovata circa la previa conoscenza degli atti oggetto di ostensione da parte del ricorrente per averli visionati nel giudizio civile in corso dato che, anche a voler ammettere che parte ricorrente dia venuta in possesso degli atti richiesti, è stato evidenziato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, n. 1705 del 31.3.2015) che le amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata ed hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni (disordine, perdita del documento, malconservazione, trasloco, furto etc).

Il privato che non è più in possesso di un atto –che pur doveva diligentemente conservare – non può essere mutilato nella propria difesa, a cagione di tale accadimento: ritrae dallo stesso una “sanzione” endemica (paga, infatti, il rilascio della copia) ma ha il diritto comunque ad ottenerne copia (arg. anche ex Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 30-07-2013, n. 18252 in punto di necessità per le Amministrazioni di “provare” ciò che hanno comunicato al privato).

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del diniego impugnato ordinandosi all’amministrazione intimata di consentire la richiesta ostensione e di rilasciare nel termine di cui al dispositivo copia degli atti oggetto di richiesta di accesso.

Le spese processuali unitamente al rimborso del contributo unificato (da corrispondersi quest’ultimo al passaggio in giudicato della decisione) gravano sulle parti intimate soccombenti, ciascuna per metà, e vanno corrisposte nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Va respinta la domanda di condanna delle parti intimate al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. dato che, per giurisprudenza pacifica, essa si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del “sistema giustizia” censurando iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, sicché il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria dal citato art. 96 c.p.c., ma tali presupposti nel caso in esame risultano insussistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ed ordina al Comune di Durazzano, in persona del Sindaco p.t., di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, degli atti richiesti con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Condanna le parti intimate, ciascuna per metà, al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali nella misura di complessive € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre l’importo del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro        Paolo Passoni