TAR Campania (SA) Sez. II sent. 1383 del 9 aprile 2009
Urbanistica. Fascia di rispetto stradale

L’esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade dall’art. 9 della l. 729/1961: in particolare l’art. 28 del dpr 495/1992 fissa delle “fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè per le autostrade), mentre il comma 1 dell’art. 9 l. n. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada. Il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto , utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale
N. 01383/2009 REG.SEN.

N. 01707/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2007, proposto da:
Servo Raffaele e Greco Milena, rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Crescenzi, Antonio Feleppa, con domicilio eletto presso Antonio Feleppa Avv. in Salerno, c.so V.Emanuele 120;


contro

Anas Spa e Ministero delle Infrastrutture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Ministero dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mea, Antonio Piscitelli, Luigi Rinaldi, con domicilio eletto in Salerno, presso Palazzo di Citta', via Roma;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. UCS-0036408-P del 7-7-2007, con cui il Dirigente Amministrativo dell’ANAS s.p.a.- Ufficio per l’Autostrada Sa-R.C. di Cosenza ha espresso parere contrario alla realizzazione di alcuni box interrati in via Padre Basilio Pergamo del Comune di Salerno;

del parere legale n. P.A. 3135/07 prot. CDG-0053690-P del 2-5-2007 della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Servizio Patrimoniale e Societario, richiamato nel sopra citato parere;

ove e per quanto occorra, del parere prot. n. 341 del 17-12-2003 del Comune di salerno, nella parte in cui ha subordinato il rilascio della richiesta autorizzazione al nulla osta ANAS;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 24-10-2007 e depositato l’8-11-2007 i sigg.ri Serva Raffaele e Greco Milena impugnavano i provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali era stato espresso parere negativo alla realizzazione di box interrati in via Pergamo del Comune di Salerno.

Con articolata prospettazione denunziavano : violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, della l.r.Campania n. 16/2004, dell’art. 18 d.lgs. n. 285/1992 e 28 dpr n. 495/1992, dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e dell’art. 6 della l.r.Campania n. 19/2001; eccesso di potere per difetto di presupposto e motivazione, erroneità, travisamento, sviamento ed illogicità.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l’ANAS , il Ministero dei Trasporti ed il Comune di Salerno.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 15-1-2009.

DIRITTO

Il ricorso è in primo luogo ammissibile, atteso che, pur trattandosi di impugnativa di un atto endoprocedimentale, lo stesso, in relazione al contenuto negativo assunto ed al suo carattere vincolante, determina certamente una lesione attuale e concreta degli interessi dei ricorrenti, giacchè prefigura in maniera certa l’esito negativo del procedimento diretto alla produzione di effetti abilitativi per la realizzazione dei box interrati richiesti dai sigg.ri Serva e Greco.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato nel merito e vada, per l’effetto, respinto.

La questione sostanziale agitata nel presente giudizio consiste nello stabilire se sia effettuabile o meno in un’area di rispetto autostradale un intervento di costruzione di box pertinenziali interamente interrati, anche alla luce della disciplina di favore posta dall’art. 9 della legge n. 122/1989 e dall’art. 6 della L.R.Campania n. 19/2001.

Questo Tribunale si è già occupato di tale questione giuridica, risolvendola in senso negativo con sentenza n. 89 del 15 febbraio 2006.

Il Collegio, dunque, ritiene di aderire all’orientamento già espresso, condividendo le argomentazioni rese a sostegno della determinazione giurisdizionale assunta con la richiamata sentenza.

Va, invero, chiarito che l’esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade dall’art. 9 della l. 729/1961: in particolare l’art. 28 del dpr 495/1992 fissa delle “fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè per le autostrade), mentre il comma 1 dell’art. 9 l. n. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto , utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell’1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001).

Alla luce di quanto sopra deve allora escludersi che, con riferimento alla fascia di rispetto oggetto della presente controversia, possa trovare applicazione la speciale disciplina regionale dettata dall’art. 6 della L.R.Campania n. 19/2001, atteso che il comma 8 ne contempla la prevalenza rispetto alle sole disposizioni dei regolamenti edilizi comunali , ma non può imporsi rispetto a previsioni che promanino direttamente da norme primarie anch’esse speciali.

Né allo stesso modo può essere utilmente invocata la previsione del comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 729/1961, secondo cui “le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari esigenze lo consiglino” ; invero, la possibilità di deroga è ipotesi eccezionale che consegue ad uno speciale procedimento (provvedimento del Ministro dei Lavori Pubblici, presidente dell’ANAS, su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di Amministrazione dell’ANAS).

Orbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio, tale procedimento derogatorio non risulta essere stato attivato dai soggetti privati titolari del potere di iniziativa procedimentale previsto dalla legge, non risultando dagli atti depositati in giudizio la presentazione di una richiesta di deroga alle distanze di legge.

Va, da ultimo, ritenuta l’infondatezza del motivo di gravame con il quale viene censurata la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, in considerazione della circostanza che la norma prevede tale forma di partecipazione solo con riguardo agli atti conclusivi del procedimento, mentre nella specie si è di fronte ad un atto endoprocedimentale, sia pur lesivo ed immediatamente impugnabile per quanto si è rilevato in precedenza.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso proposto deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi rivenienti dalla peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-salerno (Sezione II), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 15/01/2009 e 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:



Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO