TAR Campania (SA) Sez. II sent. 1465 del 15 aprile 2009
Urbanistica. Accesso agli atti amministrativi

Il proprietario di un terreno confinante con un’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, sia ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 sia ai sensi dell’art. 31, l. 6 agosto 1967 n. 765, che proprio tutelando l’interesse del terzo, prevede la possibilità per “chiunque” di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione
N. 01465/2009 REG.SEN.

N. 00362/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2009, proposto da:
Pergamo Federico, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Capezzuto, con domicilio eletto, in Salerno, alla via R. Cavallo, 11, presso l’Avv. Francesco Aversano;


contro

Comune di Santa Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


nei confronti di

D’Alessandro Domenico e Ferrara Cristina, non costituiti in giudizio;


per la declaratoria

- del diritto del ricorrente all’accesso a tutta la documentazione richiesta al Comune di Santa Marina ex art. 22 l. 241/90, con istanza del 9.12.08, integrata l’11.12.08;

- dell’illegittimità del silenzio implicito ed immotivato del Comune di Santa Marina di rilasciare una parte della documentazione richiesta con le predette istanze e precisamente il parere del responsabile del procedimento, la relazione istruttoria del tecnico istruttore (atti entrambi citati nel preambolo del permesso a costruire, n. 11356/2007 – 6711/2008, pratica n. 55 del 2008), nonché il progetto, allegato alla richiesta contrassegnata dal prot. n. 11356 del 7.12.07, la richiesta d’integrazione prot. n. 10112 del 7.11.07 ed ogni altro eventuale atto relativo o connesso al rilascio del permesso di costruire n. 55/08;




Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009, il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, proprietario di un appartamento in Santa Marina, al primo piano del complesso residenziale, denominato Parco Elaion, in catasto al fol. 34 p.lla 289 sub 4, avendo saputo del rilascio, in favore dei proprietari d’un appartamento confinante (D’Alessandro Domenico e Ferrara Cristina), di un p. di c., per la realizzazione di un locale tecnologico e di un garage, faceva presente d’aver richiesto, al Comune intimato, di visionare ed estrarre copia del p. di c. in questione e di tutti gli atti del relativo procedimento, sul presupposto che le opere, autorizzate dal medesimo, arrecavano pregiudizio ai suoi diritti, di luce e veduta; che in data 16.01.09 era stato convocato presso il Comune e gli era stata rilasciata, tuttavia, solo parte della documentazione richiesta; che in quella sede aveva fatto rilevare l’incompletezza in questione, ma che i documenti mancanti non gli erano stati consegnati, neppure a seguito di esplicita richiesta del suo legale; tanto aveva determinato la proposizione del presente ricorso, articolato sulle seguenti censure:

1) Violazione art. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/90; violazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione del giusto procedimento; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà: era indubbio che il ricorrente, proprietario di un immobile al confine di altro, interessato da un intervento edilizio, aveva pieno diritto ad accedere alla documentazione richiesta, ivi compresa la parte della medesima, il cui accesso gli era stato illegittimamente negato.

In data 26.03.09 il ricorrente depositava documenti e, nel corso dell’udienza in camera di consiglio, dichiarava a verbale di aver ancora interesse al rilascio dei grafici allegati alla nota n. 11356 del Comune di Santa Marina nonché della nota del 7.11.07; indi il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 25, co. 5° della l. 241/90, infatti: “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. (…) La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Ai sensi del successivo comma 6°, poi, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

Nella specie, il diniego d’accesso, sia pur parziale, è illegittimo, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza, compendiato nella seguente massima: “Il proprietario di un terreno confinante con un’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, sia ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 sia ai sensi dell’art. 31, l. 6 agosto 1967 n. 765, che proprio tutelando l’interesse del terzo, prevede la possibilità per “chiunque” di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione” (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 5 settembre 2008, n. 10048).

Quanto, poi, all’ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento di diniego parziale all’accesso, la stessa è pacificamente ammessa (arg. ex T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 15 novembre 2004, n. 1592; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 febbraio 2007, n. 727).

Deve quindi concludersi che il silenzio, serbato dall’Amministrazione Comunale di Santa Marina, sull’istanza di accesso agli atti, sopra specificata, deve ritenersi illegittimo, oltre che immotivato, ex art. 3 l. n. 241/90.

Può concludersi, pertanto, per l’accoglimento del ricorso, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di Santa Marina di fornire, al ricorrente, la documentazione richiesta, nella parte in cui la stessa non è stata ancora rilasciata, come da precisazioni fornite a verbale dal difensore del ricorrente, nel corso della presente camera di consiglio.

Le spese seguono la soccombenza.

Esse sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sezione II, pronunciando sul ricorso n. 362/2009, l’accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’intimata Amministrazione Comunale di Santa Marina d’esibire e rilasciare copia degli atti, richiesti dal ricorrente con l’istanza del 9-12.12.08, nella parte in cui la stessa non è stata ancora rilasciata allo stesso ricorrente, come da precisazioni fornite a verbale dal suo difensore, nel corso della presente camera di consiglio, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Santa Marina al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente, in euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Compensa le spese, quanto agli intimati controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009, con l’intervento dei Magistrati:



Luigi Antonio Esposito, Presidente

Filippo Portoghese, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO