Ordinanza di demolizione e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

di Massimo GRISANTI


<<… Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide pienamente, i provvedimenti aventi natura vincolata, quali l’ordinanza di demolizione, non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto non è consentito all’Amministrazione compiere valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene …>>, così in ultimo i Giudici del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3036 del 13.05.2020.
È verosimilmente il refrain più “tagliato e incollato” da quando esistono i programmi di scrittura informatica.
L’idiosincrasia dei Giudici per l’adempimento della comunicazione di avvio del procedimento nei procedimenti di vigilanza edilizia deriva dalla strumentalità con cui viene invocato al fine di porre nel nulla l’ordinanza di demolizione delle opere abusive.
Proviamo invece a vedere la cosa proprio dalla prospettiva del supremo interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio e all’affermazione del principio di legalità.
Così le disposizioni dell’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia: <<In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire … e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria …>>.
Essendo indiscutibile che l’ordinanza di demolizione è una sanzione amministrativa, la cui adozione ha quale automatica conseguenza la decadenza de iure – ex art. 2394 del codice civile, la cui applicabilità nella disciplina dei titoli abilitativi è stata consacrata da Cons. Stato, ad. plen., n. 8/2017: «… Si pensi inoltre alla previsione di cui all’articolo 2934, primo comma del cod. civ. (secondo cui “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”), la quale trova applicazione anche nei rapporti con la pubblica amministrazione …» – del diritto del reo di avanzare l’istanza di sanatoria, appare evidente che la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 svolge la funzione di preavviso di sanzione e di perdita del diritto a conseguire la sanatoria.
In parole semplici, il legislatore ha inteso accelerare la rapida rimozione degli abusi attraverso la messa in mora insita nella comunicazione di avvio del procedimento.
Infatti, nel caso in cui il responsabile dell’abuso non provveda ad avanzare l’istanza prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, a quel punto al reo non rimane che demolire l’opera abusiva (la quale è tale anche se risponde al requisito della c.d. doppia conformità, giusto perché sine titulo) se non vuol subire anche l’ulteriore sanzione dell’acquisizione automatica al patrimonio comunale.
È giunta l’ora che i Giudici rimeditino ambedue i “pacifici orientamenti” – quello della superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e quello della possibilità di avanzare la domanda di sanatoria anche dopo l’irrogazione dell’ordinanza di demolizione – atteso che sembrano non trovare alcun appiglio nella lettera della legge e nella ratio legis.
Solo così lo Stato, visto che i Giudici sentenziano in nome del popolo italiano, persegue per davvero la tutela dell’ambiente assicurando l’ordinato assetto del territorio, materializzando la legalità anziché lasciarla relegata al livello di enunciazione.