Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 658, del 4 febbraio 2013
Urbanistica.Vincolo di destinazione alberghiera ex l.r. n. 1/2008 della Liguria

La ratio del vincolo di destinazione alberghiera ex l.r. n. 1/2008 della Liguria, ha natura conformativa ed è ricollegato alla razionale esigenza di evitare la dispersione dell’offerta turistico-ricettiva e la proliferazione della trasformazione degli alberghi in strutture di tipo residenziale (con connessi più gravosi carichi urbanistici). Tuttavia, tale vincolo può essere rimosso attraverso apposita variante, nei modi e alle condizioni indicate nel comma 4 dell’art. 2 della medesima l.r., ossia su richiesta dei proprietari e per le strutture per le quali non sia più esercitabile l’attività alberghiera, in relazione “…alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause: a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili; b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino l’incompatibilità o l’insostenibilità della funzione alberghiera”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00658/2013REG.PROV.COLL.

N. 00442/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2012, proposto da: 
Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi e Mario Sanino, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 180, per mandato a margine dell’appello;

contro

Immobiliare Torre del Porto Srl, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Ilaria Greco e Giovanni Candido Di Gioia, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine della memoria di costituzione e contestuale appello incidentale;

nei confronti di

- Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14, per mandato in calce all’atto d’appello notificato; 
- Commissario ad acta del Comune di Rapallo, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1739 del 6 dicembre 2011, con cui, dichiarato il ricorso di primo grado n. 326/2011 in parte irricevibile per tardività, è stata annullata la deliberazione consiliare n. 240 del 22 dicembre 2010 (recte: del Commissario ad acta coi poteri del Consiglio) di adozione del progetto definitivo del nuovo piano urbanistico comunale, nella parte in cui non ha escluso il vincolo alberghiero ex l.r. n. 1/2008 su immobile appartenente all’Immobiliare Torre del Porto S.r.l..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Immobiliare Torre del Porto S.r.l. e della Regione Liguria;

Visti gli appelli incidentali proposti dall’Immobiliare Torre del Porto S.r.l. e dalla Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Luigi Cocchi per il Comune di Rapallo, gli avv.ti Giovanni Gerbi e Giovanni Candido Di Gioia per l’Immobiliare Torre del Porto S.r.l., e l’avv. Gabriele Pafundi per la Regione Liguria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con appello notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il 23 gennaio 2012, il Comune di Rapallo ha impugnato la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1739 del 6 dicembre 2011, con cui, dichiarato il ricorso di primo grado n. 326/2011 in parte irricevibile per tardività, è stata annullata la deliberazione consiliare n. 240 del 22 dicembre 2010 (recte: del Commissario ad acta coi poteri del Consiglio) di adozione del progetto definitivo del nuovo piano urbanistico comunale, nella parte in cui non ha escluso il vincolo alberghiero ex l.r. n. 1/2008 su immobile appartenente all’appellata Immobiliare Torre del Porto S.r.l.

A sua volta Immobiliare Torre del Porto S.r.l., con appello incidentale, contenuto nella memoria di costituzione, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il ricorso in primo grado parzialmente irricevibile.

La Regione Liguria, del pari, con appello incidentale, contenuto nella memoria di costituzione, ha impugnato la sentenza suddetta.

All’udienza pubblica del 12 giugno 2012 l’appello principale e gli appelli incidentali sono stati discussi e riservati per la decisione.

DIRITTO

1.) L’appello principale proposto dal Comune di Rapallo e l’appello incidentale autonomo proposto dalla Regione Liguria sono destituiti di fondamento giuridico, poiché il ricorso in primo grado, proposto da Immobiliare Torre del Porto S.r.l. è fondato e deve essere accolto, ancorché per altri profili ivi dedotti e non esaminati dal primo giudice, dovendosi confermare la sentenza impugnata seppure con diversa motivazione.

1.1) Giova premettere in punto di fatto che:

- nel comune di Rapallo, alla via Cristoforo Colombo n. 72, insiste edificio noto come “Villa Buenos Aires”, risalente ai primi del ‘900 e adibito a esercizio alberghiero di categoria due stelle e con sette camere per un totale di undici posti letto sino al 1998, data di acquisto da parte di Buenos Aires S.r.l., e quindi ceduto all’Immobiliare Torre del Porto S.r.l.;

- quest’ultima formulava istanza al comune di Rapallo per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, riscontrata con nota interlocutoria del 22 marzo 2007 (nel quale si richiamava l’esigenza di conservare la destinazione alberghiera secondo le previsioni del P.R.G.), impugnata con ricorso in primo grado n. 473/2007, tuttora pendente;

- entrata in vigore la legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (recante “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali”), la società formulava istanza in data 28 aprile 2008 con cui chiedeva che fosse disposto il non assoggettamento al vincolo di destinazione alberghiera di cui all’art. 2 della legge regionale, in considerazione della cessazione della relativa attività sin dal 1998 e dell’insostenibilità economico-finanziaria dell’eventuale gestione alberghiera in funzione dei caratteri, dimensione, morfologia dell’immobile, della sua insuscettività a soddisfare gli standards urbanistico-edilizi previsti dalla normativa di settore e della sua carente profittevolezza;

- con deliberazione n. 124 del 28 febbraio 2009 il Consiglio comunale di Rapallo adottava la disciplina urbanistica in variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l.r. n. 1/2008; con successiva deliberazione n. 139 del 17 giugno 2009, il Consiglio si pronunciava sulle osservazioni pervenute; la variante era approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1780 del 18 dicembre 2009, con prescrizioni, recepite con deliberazione di Consiglio comunale n. 193 dell’8 marzo 2009; infine, con deliberazione del Commissario ad acta, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 240 del 22 dicembre 2010 veniva adottato il progetto definitivo di piano urbanistico comunale, che a sua volta recepiva la suddetta disciplina urbanistica;

- con il ricorso in primo grado n. 326/2011 Immobiliare Torre del Porto S.r.l. ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta n. 240/2010, le deliberazioni consiliari di adozione, esame delle osservazioni e recepimento delle prescrizioni impartite dalla Regione, nonché la delibera regionale di approvazione della variante.

1.2) Con la sentenza n. 1739 del 6 dicembre 2011 il T.A.R. Liguria, ha rilevato “…l’irricevibilità e l’inammissibilità per tutti gli atti ritualmente pubblicati, che la ricorrente ha omesso di impugnare nei termini”; e ritenuta invece “…la tempestività del gravame interposto per l’annullamento degli atti con cui è stata recepita nella disciplina del territorio di Rapallo la normativa vincolistica introdotta dalla legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1”, ha annullato, accogliendo in parte il ricorso, “…la deliberazione 22.12.2010, n. 240 del consiglio comunale di Rapallo nella parte in cui ha disposto la protrazione del vincolo alberghiero sull’immobile di proprietà”.

In motivazione, la sentenza, richiamata precedente pronuncia del T.A.R. su ricorso analogo, ha considerato “…che l’asserzione contenuta nella disciplina vincolistica in merito alla ricomprensione degli esercizi cessati tra quelli legati al mantenimento della destinazione va letta in relazione alle disposizioni ancora vigenti (art. 74, comma 1, lettera a), legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1), relative al riconoscimento della qualifica di albergo, che la regione Liguria ha dettato con la legge 4.3.1982, n. 11”; e che “…non può considerarsi corretta la definizione di albergo di una struttura che dal 1998 non è più utilizzata in tal senso, e che non può per ciò aver conservato la classificazione quinquennale, rinnovabile per identico torno di tempo solo in caso di protrazione dell’attività d’impresa”; concludendo che “L’atto di vincolo impugnato è pertanto carente del presupposto necessario della riferibilità ad albergo della destinazione dell’immobile, sì che va annullato”.

In altri termini, il giudice amministrativo ligure ha ritenuto che, poiché l’esercizio alberghiero è cessato dal 1998, la disciplina urbanistica di adeguamento alla legge regionale sia illegittima in quanto fondata su erronea applicazione della normativa regionale di cui all’art. 2 della l.r. n. 1/2008, perché quest’ultima, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, riguarderebbe solo gli esercizi che abbiano conservato la classificazione quinquennale (nella specie non rinnovata).

1.3) Il Comune di Rapallo, con l’appello principale, ha dedotto i seguenti motivi:

1) Erroneità della statuizione d’irricevibilità in quanto non estesa a tutti gli atti impugnati, perché per un verso la sentenza non chiarisce per quali atti l’impugnazione sia tardiva, e per altro non ha considerato che, in effetti, il ricorso è stato proposto ben oltre il termine decadenziale dalla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla variante di P.R.G.

2) Inammissibilità dell’impugnativa, quanto alla residua impugnazione dell’atto deliberativo di adozione del piano urbanistico comunale, perché rimanendo ferma la variante al PRG, che ha recepito il vincolo, nessuna utilità potrebbe ricavarsi dall’annullamento del medesimo, anche tenuto conto che in sede di approvazione del P.U.C. il vincolo potrebbe essere rimosso.

3) Infondatezza dell’intepretazione dell’art. 2 della l.r. n. 1/2008, fornita dalla sentenza, poiché la classificazione non ha alcuna attinenza col vincolo, riguardando gli standards dei servizi alberghieri e l’autorizzazione all’esercizio.

1.4) La Regione Liguria, con l’appello incidentale autonomo, ha dedotto, con unico motivo:

Erroneità della sentenza per falsa applicazione della l.r. 1/2008, in relazione all’art. 2 comma 1, illogicità, irrazionalità e difetto di motivazione, sul rilievo che la disposizione è affatto chiara e non riconnette affatto l’imposizione del vincolo alberghiero all’attuale classificazione e esercizio dell’attività alberghiera.

1.5) Infine, Immobiliare Torre del Porto S.r.l., con la memoria e contestuale appello incidentale condizionato ha dedotto l’erroneità della declaratoria d’irricevibilità parziale del ricorso in primo grado, perché non sarebbe documentata la pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione consiliare n. 193/2010 dell’8 marzo 2010, che ha recepito le prescrizioni della Regione in ordine all’approvata variante al P.R.G.; e ha riproposto le censure non esaminate (illegittimità costituzionale dell’art. 2 della l.r. n. 1/2008, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42, in quanto irragionevole e perché consente esclusione del vincolo a condizioni indeterminate; illegittimità della variante perché doveva adottarsi solo il progetto definitivo del nuovo piano urbanistico comunale; difetto di motivazione sull’assoggettamento al vincolo; omessa acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di categoria; omesso esame dell’istanza presentata al fine di escludere l’assoggettamento al vincolo; genericità delle controdeduzioni comunali alle osservazioni, a fronte dell’esclusione del vincolo per altri immobili).

2.) Il Collegio deve esaminare, in limine, le questioni pregiudiziali relative alla ricevibilità e ammissibilità del ricorso in primo grado, come riproposte con il motivo sub 1) e 2) dell’appello principale.

La sentenza impugnata, invero in modo del tutto generico, ha così delibato tali eccezioni:

“Il tribunale osserva innanzitutto che vanno dichiarate l’irricevibilità e l’inammissibilità per tutti gli atti ritualmente pubblicati, che la ricorrente ha omesso di impugnare nei termini.

E’ certa invece la tempestività del gravame interposto per l’annullamento degli atti con cui è stata recepita nella disciplina del territorio di Rapallo la normativa vincolistica introdotta dalla legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1 vanno dichiarate l’irricevibilità e l’inammissibilità per tutti gli atti ritualmente pubblicati, che la ricorrente ha omesso di impugnare nei termini”.

Il Comune di Rapallo evidenzia che, in effetti, tutte le deliberazioni relative alla variante di adeguamento alla l.r. n. 1/2008 sono state ritualmente pubblicate, ivi compresa la deliberazione consiliare n. 193 dell’8 marzo 2010, che ha recepito le prescrizioni formulate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1780 del 18 dicembre 2009, come asseverato specificamente da esibita nota del dirigente comunale della competente ripartizione.

In replica, Immobiliare Torre del Porto S.r.l. ha rilevato che, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 9/1980, la deliberazione di recepimento delle prescrizioni regionali è soggetta allo stesso regime di pubblicità previsto per gli atti di approvazione dello strumento urbanistico, che nella specie non sarebbe dimostrato.

Osserva il Collegio che, per quanto sia assai poco commendevole la genericità, sul punto, del giudice amministrativo ligure, nondimeno la questione è priva di pregio e rilevanza.

E’, infatti, incontestata la tempestività dell’impugnazione della deliberazione del Commissario ad acta, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 240 del 22 dicembre 2010 di adozione del progetto definitivo del nuovo piano urbanistico comunale.

Ai sensi dell’art. 2 comma 13 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1, infatti:

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni che hanno già adottato e già trasmesso agli Enti di cui al comma 12 il progetto preliminare di PUC sono tenuti ad inserire la disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC”.

L’incontestato recepimento della disciplina urbanistica degli alberghi, di cui all’approvata variante al P.R.G., nel progetto definitivo del piano urbanistico comunale, rende irrilevante la tardività dell’impugnativa degli atti relativi all’adozione e approvazione della variante al P.R.G., non potendosi dubitare che l’adozione del progetto definitivo del nuovo strumento urbanistico comunale, quantomeno per l’efficacia delle misure di salvaguardia ad esso connesse, rivesta efficacia lesiva, rispetto alla quale è insostenibile l’assunto dell’Amministrazione comunale, secondo il quale l’impugnativa dovrebbe essere differita alla successiva adozione di atti regionali, nel caso costituiti, ai sensi del successivo comma 14 dell’art. 2 da “…pronunciamento vincolante, sotto forma di nulla osta da rendersi anteriormente all'attivazione del controllo di legittimità di cui all’articolo 40 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni”.

3.) Nel merito, il ricorso in primo grado è fondato per ragioni diverse da quelle divisate dal giudice amministrativo ligure, e specificamente in relazione all’omesso esame dell’istanza formulata ai fini dell’esclusione dell’immobile dall’assoggettamento alla disciplina urbanistica di cui all’art. 2, in funzione di una specifica censura formulata nel ricorso in primo grado e riproposta con la memoria di costituzione (e contestuale appello incidentale).

3.1) L’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 1/2008, sotto la rubrica “Disciplina urbanistica degli alberghi”, dispone testualmente (corsivi dell’estensore), per quanto qui interessa, che:

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive classificate "albergo" e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui attività sia cessata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi già rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute successivamente tali,sono soggette a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5” (comma 1).

La disposizione, al secondo comma, dispone poi che i Comuni debbano effettuare il censimento delle strutture ricettive, anche sulla scorta di proposte degli imprenditori alberghieri, definendo le esigenze di miglioramento o ampliamento delle strutture alberghiere, con “…apposita modifica al vigente strumento urbanistico comunale secondo le procedure di cui al comma 10…”, e al quarto stabilisce che:

“I Comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause:

a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili;

b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino l’incompatibilità o l’insostenibilità della funzione alberghiera” (comma 4).

3.2) La sentenza impugnata, aderendo ad opzione ermeneutica espressa in altra sentenza dello stesso Tribunale, ha ritenuto che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione dell’art. 2 comma 1 imponesse di circoscrivere l’ambito soggettivo del vincolo alle sole strutture alberghiere classificate e in esercizio, in funzione del rinnovo quinquennale della classificazione di cui all’art. 9 della l.r. 4 marzo 1982, n. 11.

Sennonché si tratta di interpretazione non già costituzionalmente orientata, sebbene del tutto e francamente additiva, poiché, facendo leva su riferimento testuale generico (le strutture ricettive classificate "albergo"), che vale soltanto, come è evidente, a delimitare l’applicabilità della disposizione alle sole strutture tipologicamente già qualificate come alberghiere, e manifestandosi in chiaro e insanabile contrasto col tenore della disposizione (che si riferisce, invece, testualmente anche a “…quelle (strutture) la cui attività sia cessata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi già rilasciati in data anteriore…”), finisce per risolversi in interpretazione manipolativa e “abrogante” di una parte della norma.

Tale pretesa interpretazione costituzionalmente adeguata, peraltro, tradisce anche la ratio del vincolo di destinazione urbanistica ivi introdotto, di natura conformativa e ricollegato alla razionale esigenza di evitare la dispersione dell’offerta turistico-ricettiva e la proliferazione della trasformazione degli alberghi in strutture di tipo residenziale (con connessi più gravosi carichi urbanistici).

Tale vincolo, peraltro, può essere rimosso attraverso appunto la variante, nei modi e alle condizioni indicate nel comma 4 dell’art. 2, ossia su richiesta dei proprietari e per le strutture per le quali non sia più esercitabile l’attività alberghiera, in relazione “…alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause: a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili; b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino l’incompatibilità o l’insostenibilità della funzione alberghiera”.

3.3.) Nel caso di specie, Immobiliare Torre del Porto S.r.l. aveva presentato istanza in data 28 aprile 2008, con cui chiedeva che fosse disposto il non assoggettamento al vincolo di destinazione alberghiera di cui all’art. 2 della detta legge regionale, in considerazione della cessazione della relativa attività sin dal 1998 e dell’insostenibilità economico-finanziaria dell’eventuale gestione alberghiera in funzione dei caratteri, dimensione, morfologia dell’immobile, della sua insuscettività a soddisfare gli standards urbanistico-edilizi previsti dalla normativa di settore e della sua carente profittevolezza.

Non risulta che tale istanza sia stata esaminata e disattesa con specifica e puntuale motivazione.

In effetti, nella deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 28 febbraio 2009 si dà atto che sono pervenute “osservazioni/proposte” per una serie di “strutture non in attività”, tra cui al n. 44 “ex Villa Buenos Aires corso Colombo civico 72”, e che per essa, tra altre, “…è stata chiesta la trasformazione con cambio di destinazione d’uso per la struttura stessa”, ma non è dato rinvenire alcun precipuo esame dell’istanza (o “osservazione/proposta”) presentata dall’interessata, e quindi delle ragioni per le quali essa non poteva essere accolta. Un simile motivato esame non è certamente individuabile nel punto 5 del “Ritenuto”, secondo cui “…al momento, l’applicabilità della conversione ad altre funzioni, la cui possibilità è prevista all’art. 4 della legge regionale va(da) limitata esclusivamente nei confronti di strutture da tempo dismesse, di minima capacità ricettiva e ormai palesemente inadeguate nei confronti dell’antica funzione ricettiva, condizionatamente all’accollo ai soggetti attuatori dell’intervento di conversione verso la funzione abitativa, di un congruo corrispettivo a favore del Comune a copertura dei derivanti fabbisogni urbanizzatori”.

E ciò non senza rilevare l’assoluta genericità e indeterminatezza dei criteri ivi individuati, non essendo dato conto di quale sia l’ambito temporale rilevante della “dismissione”, la soglia della “minima capacità ricettiva”, e l’elemento identificativo della “palese inadeguatezza” rispetto alla “antica funzione ricettiva”.

Peraltro nemmeno nella successiva deliberazione consiliare n. 139 del 17 giugno 2009 si è provveduto all’esame specifico dell’istanza, poiché l’osservazione ivi considerata, a firma di un consigliere comunale, è stata ritenuta “mera richiesta di informazioni”, richiamando le determinazioni della deliberazione n. 124, e ritenendo che essa era carente di riferimenti specifici alle condizioni per la deroga al vincolo, laddove non era ovviamente in tale osservazione che essi andavano reperiti, sebbene nell’istanza (“osservazione/proposta”) formulata dalla società Immobiliare Torre del Porto S.r.l. (la c.d. osservazione, in effetti, allegata alla deliberazione, altro non era se non la richiesta di un consigliere comunale del gruppo consiliare del Partito Democratico di conoscere se l’istanza fosse pervenuta nei termini e quale fosse il giudizio a riguardo degli uffici comunali).

L’istanza non è stata oggetto di esame e considerazione nemmeno in occasione del “recepimento” della disciplina urbanistica ex art. 2 l.r. n. 1/2008 nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del piano urbanistico comunale.

4.) Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello proposto dal Comune di Rapallo deve essere respinto, al pari dell’appello incidentale autonomo presentato dalla Regione Liguria, e la sentenza del T.A.R. Liguria deve essere confermata, ivi compreso il disposto annullamento della deliberazione n. 240 del 22 dicembre 2010, con la diversa motivazione che precede, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione comunale, che dovrà darsi carico del puntuale esame dell’istanza della società Immobiliare Torre del Porto S.r.l., valutando in modo precipuo e con congrua motivazione se sussistano le condizioni per escludere l’assoggettamento al vincolo dell’immobile ubicato in Rapallo alla via Cristoforo Colombo n. 72, noto come “Villa Buenos Aires”.

5.) In relazione alla reiezione dell’appello principale, deve dichiararsi inammissibile l’appello incidentale condizionato presentato dall’Immobiliare Torre del Porto S.r.l..

6.) In funzione della novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti anche le spese del giudizio d’appello, essendo state già compensate quelle del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello principale di cui al ricorso n. 442/2012, nonché sull’appello incidentale autonomo presentato dalla Regione Liguria e sull’appello incidentale presentato da Immobiliare Torre del Porto S.r.l.:

1) rigetta l’appello principale presentato dal Comune di Rapallo e l’appello incidentale autonomo presentato dalla Regione Liguria, e, per l’effetto, conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1739 del 6 dicembre 2011, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione comunale, nei sensi precisati in motivazione;

2) dichiara inammissibile l’appello incidentale presentato da Immobiliare Torre del Porto S.r.l.;

3) dichiara compensate per intero, tra le parti, le spese ed onorari del giudizio d’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)