Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5469, del 20 novembre 2013
Urbanistica.Impianto di distribuzione carburante in zona agricola

E’ legittima la collocazione in zona agricola di un impianto di distribuzione di carburanti in quanto per la sua natura di opera di urbanizzazione secondaria può essere installato, salvo particolari ragioni, in qualsiasi parte del territorio comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05469/2013REG.PROV.COLL.

N. 09561/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9561 del 2002, proposto da: 
Luzza Orlando, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Salazar e Domenico Colaci, con domicilio eletto presso l’avvocato Filippo Neri in Roma, via dei Gracchi n. 130;

contro

Comune di Acquaro in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Saitta, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

nei confronti di

Zetagas s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita n. 90;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 01942/2002, resa tra le parti, concernente autorizzazione installazione impianto di distribuzione carburante



Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acquaro e di Zetagas s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati D. Colaci ed A. Abbamonte su delega dell’avvocato F. Saitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 508/2002, il signor Orlando Luzza impugnava il provvedimento n. 84 in data 8 aprile 2002 con il quale il Responsabile del Servizio commercio e P.S. del Comune di Acquaro aveva disposto l’integrazione dell’autorizzazione prot. 31 in data 6 febbraio 2002 per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburante rilasciata a Zetagas s.p.a.; con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al provvedimento n. 8 aprile 2002, n. 84, di rettifica del precedente atto, nella parte in cui contiene riferimenti all’impianto gestito dal ricorrente.

Impugnava inoltre i pareri allegati, la concessione edilizia n. 1/02 in data 31 gennaio 2002, concernente la realizzazione del suddetto impianto ed, occorrendo, la deliberazione del Consiglio comunale di Acquaro n. 18 in data 18 luglio 2001, concernente il regolamento per l’installazione degli impianti di distribuzione del carburante, unitamente alla relazione allegata ed il silenzio serbato dal Comune di Acquaro sull’istanza presentata dal signor Orlando Luzza per la concessione di un’area pubblica per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburante e GPL.

Il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) illegittimità della declaratoria di incompatibilità dell’impianto del ricorrente, asserita nel provvedimento impugnato;

3) mancato rispetto della fascia cimiteriale;

4) violazione di vincoli paesistici ed archeologici;

5) la qualificazione della zona come agricola osta all’insediamento dell’impianto di distribuzione di carburanti;

6) omessa risposta all’istanza 8.6.2001 del ricorrente.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1942 in data 30 luglio 2002, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, respingeva il ricorso originario e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti.

2. Avverso la predetta sentenza il signor Orlando Luzza propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9561/02, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Acquaro in persona del Sindaco in carica chiedendo il rigetto dell’appello.

Si è costituita anche Zetagas s.p.a., destinataria dei provvedimenti autorizzatori impugnati, chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado o, comunque, il rigetto dell’appello nel merito.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 ottobre 2013.

3. L’appello è infondato; deve quindi essere superata la questione di ammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla Società appellata.

3a. Deve essere premesso che la rettifica operata con il secondo dei provvedimenti autorizzatori impugnati, che costituisce, in sostanza, parziale annullamento d’ufficio del primo, ha escluso dalle premesse dell’azione dell’Amministrazione le considerazioni relative all’impianto gestito dall’odierno appellante contenute nel primo provvedimento.

Tali considerazioni, e la loro legittimità, restano quindi al di fuori della controversia.

La stessa circostanza appena riferita, relativa all’espunzione dall’atto conclusivo del procedimento dei riferimenti relativi all’impianto gestito dall’appellante, impone di disattendere l’ulteriore censura, con la quale si lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Invero, tale atto sarebbe stato necessario nell’impostazione originariamente seguita dal Comune, nella quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione di cui si tratta era individuato – tra l’altro – in alcune irregolarità dell’impianto dell’appellante, ivi affermate e contestate dall’appellante.

L’incidenza di tali considerazioni quanto meno sulla credibilità imprenditoriale dell’appellante avrebbero infatti imposto il suo coinvolgimento nella procedura.

L’intervenuta correzione dell’autorizzazione impugnata impone di considerare superata la problematica.

3b. L’appellante ritiene che i provvedimenti impugnati siano inficiati dal fatto che il Comune li ha emanati omettendo di prendere in considerazione la sua istanza in data 8 giugno 2001.

Neanche questa argomentazione può essere condivisa.

In primo luogo, la domanda di cui si tratta si colloca in una fase precedente l’installazione dell’impianto di distribuzione del carburante avendo ad oggetto la sola concessione del bene demaniale sul quale successivamente realizzare la struttura.

In tale situazione, legittimamente l’Amministrazione ha trascurato l’istanza dell’appellante per esaminare quella dell’appellata, che avendo per oggetto l’immediata apertura dell’impianto di distribuzione, consentita dal fatto che il progetto interessava un terreno privato, di cui l’appellante aveva la disponibilità, permetteva di soddisfare con immediatezza il relativo bisogno della popolazione.

3c. Nemmeno può essere condiviso la doglianza relativa all’affermato difetto di motivazione in quanto i provvedimenti impugnati sono adeguatamente sorretti dalla incontestata conformità alla programmazione comunale, specie alla luce della mancanza, nel territorio comunale, di un impianto di distribuzione di GPL.

3d. L’appellante deduce alcune censure relative alla legittimità della concessione edilizia rilasciata all’appellata.

Neanche queste argomentazioni sono condivisibili.

Deve essere rilevato come il Comune appellato abbia potuto dimostrare di avere adeguatamente istruito la pratica, per cui l’appellante ha l’onere di confutare specificamente gli accertamenti operati.

L’appellante non ha assolto tale onere.

E’ rimasta priva di contestazione l’affermazione del Comune secondo la quale nella zona di cui si discute il vincolo cimiteriale è stato ridotto con deliberazione consiliare 6 settembre 1996, n. 32, e che l’impianto si trova al di fuori della fascia di rispetto così delimitata.

Quanto alla dedotta violazione del vincolo archeologico, l’appellante non ha dimostrato il fondamento in punto di fatto della sua doglianza, peraltro contestata dalle parti resistenti.

Allo stesso modo, non è dimostrata la vicinanza dell’impianto ad una curva pericolosa e ad un parco pubblico.

E’ legittima la sua collocazione in zona agricola in quanto l’impianto di distribuzione di carburanti per la sua natura di opera di urbanizzazione secondaria può essere collocato, salvo particolari ragioni, in qualsiasi parte del territorio comunale (C. di S., V, 23 gennaio 2007, n. 192).

Il preliminare di vendita legittima il promissario a richiedere il permesso di costruire sul fondo (C. di S., IV, 27 aprile 2005, n. 1947).

3f. Le rimanenti censure riguardano la legittimità del procedimento attraverso il quale il Consiglio comunale di Acquaro ha adottato la deliberazione n. 18 in data 18 luglio 2001, concernente il regolamento per l’installazione degli impianti di distribuzione del carburante.

L’appellante ritiene infatti immotivata la convocazione urgente, dall’illegittimità della convocazione urgente conseguirebbe il fatto che questa sia stata assunta in violazione del “quorum” necessario per deliberare in prima convocazione.

La censura non può essere condivisa in quanto le norme sulla convocazione e lo svolgimento delle sedute dei consigli comunali sono dettate per il rispetto delle prerogative dei loro componenti, per cui non possono essere dedotti da chi sia estraneo all’organo collegiale.

L’appellante sostiene infine il vizio di istruttoria che inficerebbe la stessa deliberazione ma la doglianza, espressa in termini generici, non può essere condivisa.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 9561/02, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge in favore di ciascuna delle due controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)