Cons. di Stato Sez. IV n.4701 del 15 novembre 2016
Urbanistica.Impugnazione del permesso di costruire e prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente

Il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che si intende realizzata al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata; una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente; in quest’ambito giuoca un ruolo importante l’eventuale presenza del cartello dei lavori ex art. 27, co. 4, t.u. edilizia; l’obbligo di esposizione del cartello dei lavori, penalmente sanzionato, è posto a presidio, anche secondo la giurisprudenza penale, della esigenza di consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie doglianze innanzi all'autorità amministrativa. La presenza del cartello, pertanto, costituisce un indizio grave preciso e concordante ai fini della integrazione della prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente.

Pubblicato il 15/11/2016

N. 04701/2016REG.PROV.COLL.

N. 00648/2014 REG.RIC.

N. 00965/2014 REG.RIC.

N. 01231/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2014, proposto dalla società DO.G.Ma s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Virginia Rondinelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Liliana Zuccardi Merli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Toscani n. 59;
Maria Ines Rondinelli, Allegra Fornaro non costituite in giudizio;

nei confronti di

Comune di Taranto non costituito in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 965 del 2014, proposto dalla società DO.G.Ma s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Rosanna Arpino, Cristina Semeraro, Vincenzo Lamia non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Comune di Taranto non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;


sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2014, proposto dalla signora Virginia Rondinelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Liliana Zuccardi Merli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Toscani, 59;

contro

Comune di Taranto non costituito in giudizio;

nei confronti di

DO.G.Ma s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 648 del 2014:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – sede staccata di Lecce - Sezione III, n. 1929 del 13 settembre 2013, resa tra le parti, concernente rilascio di permesso di costruire;

quanto al ricorso n. 965 del 2014:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia - sede staccata di Lecce - Sezione III, n. 1721 del 17 luglio 2013, resa tra le parti, concernente rilascio di permesso di costruire;

quanto al ricorso n. 1231 del 2014:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia - sede staccata di Lecce - Sezione III, n. 1929 del 13 settembre 2013, resa tra le parti, concernente rilascio di permesso di costruire;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Virginia Rondinelli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Do.G.Ma s.r.l;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’avvocato Clarizia e l'avv. dello Stato Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame – n.r.g. 64872014 - la società Do.G.Ma s.r.l. impugna la sentenza 19 marzo 2013 n. 1929, con la quale il TAR per la Puglia, sez. III di Lecce, accogliendo il ricorso proposto dalle signore Virginia Rondinelli, Maria Ines Rondinelli e Allegra Fornaro, ha annullato il permesso di costruire 24 gennaio 2012 n. 14/2012, rilasciato dalla Direzione Urbanistica-Edilizia del Comune di Taranto.

1.1. La controversia concerne il permesso di costruire, rilasciato alla società attuale appellante, per la parziale demolizione del complesso immobiliare che insiste sulle aree ex ENEL, il recupero strutturale dell’edificio già adibito ad abitazione e la costruzione di un edificio residenziale, costituito da un unico corpo di fabbrica sdoppiato in due scale.

1.2. Le ricorrenti in I grado, attuali appellate, sono proprietarie di unità abitative poste al primo piano di immobili frontistanti.

1.3. La sentenza impugnata – rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, proposta dalla società – premette che l’impugnato permesso di costruire ricade in una zona del PRG di Taranto tipizzata in parte come A1 (verde di rispetto), in parte come A2 (verde vincolato), ed in parte come D5 (ricomposizione spaziale dell’edilizia esistente di tipo C), zona per la quale l’art. 45 delle NTA consente “nuove costruzioni a completamento dell’edilizia preesistente (purchè ovviamente conformi agli indici e ai parametri urbanistici- edilizi prescritti per tale zona)”,

La sentenza afferma, inoltre, che:

- non sussiste la lamentata “riduzione della visuale panoramica sullo spazio aperto che si affaccia sul mare, in allegata violazione del parere rilasciato dalla Commissione paesaggistica comunale”, posto che “i vecchi capannoni e gli edifici già insistenti nell’area, per un’altezza di circa m. 6,70, già occludevano la visuale agli appartamenti al piano terra e primo piano, mentre il progettato corpo unico sdoppiato in due scale, ne favorisce in qualche modo la visuale”;

- non sussiste la lamentata mancanza dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, poiché la Soprintendenza competente per territorio ha attestato che l’area in cui ricade l’intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela, di cui al citato d.lgs. n. 42/2004; inoltre, le NTA escludono il bisogno di autorizzazione per le aree perimetrate come ambito distinto “C- territori costruiti”.

La sentenza ha, invece, accolto il ricorso “con specifico riferimento al superamento del volume massimo edificabile”, poichè:

- “risulta dimostrato che i sottotetti, destinati in realtà a mansarde abitabili e non a servizi accessori . . . sono invece da considerarsi nel calcolo della volumetria utile e nel computo dei piani degli edifici”;

- vi è “discrasia dei dati indicati dalla società . . . nei vari elaborati progettuali circa la superficie dell’area di intervento” (che risulta indicata in 5561 mq nei rilievi celerimetrici e nella perizia giurata; in 5083 mq. nella tavola P1/r; in 4786 mq. nella relazione paesaggistica; in 4948 mq. nella relazione tecnica descrittiva del progetto), “tanto da farne correttamente desumere l’inclusione, nel calcolo, del demanio marittimo . . . con le ovvie conseguenti perplessità circa l’esatto calcolo dei vari parametri urbanistici”;

- a riprova della “superficialità dell’istruttoria svolta dagli organi comunali”, l’intervento assentito risulta “diversamente descritto nelle varie fasi procedurali” (v. pagg. 10-11 sent.).

1.4. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) irricevibilità del ricorso originario per tardività; ciò in quanto “in relazione alle dedotte censure di violazione del diritto di veduta e dei principi in materia di partecipazione al procedimento, è incontrovertibile che quanto meno a partire dal 16/17 luglio 2012, e cioè dall’affissione del secondo cartello di cantiere . . . le ricorrenti avevano potuto percepire immediatamente la lesività dell’intervento”, con ciò rendendo irricevibile il ricorso notificato solo il 7 dicembre 2013; tanto risulta confermato dalla presentazione, in data 8 agosto 2012, di una istanza di accesso in cui è dichiarato che la stessa interviene a seguito della apposizione del nuovo cartello, dal quale si desume un grave pregiudizio derivante dall’intervento;

b) inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse; ciò in quanto, posto che l’interesse “che pare supportare l’impugnativa proposta è quello della conservazione della visuale verso mare degli appartamenti”, i preesistenti capannoni e le vecchie palazzine esistenti nell’area interessata “già occludevano la visuale verso mare degli appartamenti ubicati ai piani terra e primo dei ridetti immobili”;

c) insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza appellata; travisamento dei fatti; infondatezza del ricorso di I grado; ciò in quanto: c1) la volumetria espressa dai sottotetti (“pertinenze degli appartamenti sottostanti e destinati a vani accessori”) sono stati legittimamente assentiti e la loro volumetria “è stata puntualmente computata ai fini della determinazione della cubatura”; c2) dalla disamina delle tavole progettuali, “è agevolmente deducibile che l’area demaniale di che trattasi non è stata computata in alcun modo ai fini progettuali”.

1.5. Si è costituita in giudizio la signora Virginia Rondinelli, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

1.6. Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

2. Con ulteriore appello – n.r.g. 965/2014 - la società DO.G.Ma s.r.l. impugna la sentenza 17 luglio 2013 n. 1721, con la quale il TAR per la Puglia, sez. III di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dai signori Rosanna Arpino, Cristina Semeraro e Vincenzo Lamia ha (anche in questo caso) annullato il permesso di costruire 24 gennaio 2012 n. 14, oggetto già di impugnazione con il ricorso Rondinelli ed altre, di cui al precedente punto 1.

2.1. Anche in questo caso, la sentenza, respinta la proposta eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività:

- per un verso, ha rigettato taluni motivi di impugnazione proposti, affermando: la realizzabilità nella zona considerata di interventi non limitati alla mera ristrutturazione edilizia; la non intervenuta dimostrazione della violazione del limite inderogabile di 10 m. dalla battigia; la insussistenza di una perdita della visuale panoramica in conseguenza della nuova edificazione; l’insussistenza della violazione dell’art. 41-sexies l. n. 1150/1942, in materia di spazi da riservare a parcheggi privati; la legittima esclusione dal calcolo volumetrico di un edificio costruito prima del 1978 – epoca di approvazione del PRG di Taranto – poiché interessato da un mero intervento di ristrutturazione edilizia; l’insussistenza della violazione delle norme sulle distanze tra edifici;

- per altro verso ha ritenuto fondate le censure relative: alla violazione dei parametri urbanistici, considerato che “i sottotetti destinati in realtà a mansarde abitabili (computati nella volumetria utile e non destinati a servizi accessori) sono privi dell’altezza minima interna utile (netta e costante) di m. 2,70”; alla mancata previsione di uno spazio da destinare a parcheggi pubblici, in violazione dell’art. 3 D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 45 NTA; alla “illegittima ubicazione (quanto meno) di una scala di accesso e di un vano ascensore in cemento armato in zona A1 e in zona A2, in manifesta violazione degli artt. 13 e 14 NTA”; infine, alla “rilevata discrasia dei dati indicati . . . nei vari elaborati progettuali circa la superficie dell’area di intervento . . . con le ovvie conseguenti perplessità circa l’esatto calcolo dei vari parametri urbanistici”.

2.2. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a1) irricevibilità del ricorso originario per tardività; ciò per le medesime ragioni esposte nel precedente motivo sub a) del § 1;

b1) inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse, ciò in quanto: per un verso, posto che l’interesse “che pare supportare l’impugnativa proposta è quello della conservazione della visuale verso mare degli appartamenti”, i preesistenti capannoni e le vecchie palazzine esistenti nell’area interessata “già occludevano la visuale verso mare degli appartamenti ubicati ai piani terra e primo dei ridetti immobili”; per altro verso, “la nuova opera autorizzata, collocandosi a quota notevolmente inferiore rispetto a Viale Virgilio . . . non occluderà affatto la visuale verso mare degli appartamenti ubicati ai piani dal secondo in su dei citati immobili”;

c1) insufficienza ed erroneità della motivazione della sentenza appellata; travisamento dei fatti; infondatezza del ricorso di I grado; ciò in quanto: c1.1) i sottotetti (“pertinenze degli appartamenti sottostanti e destinati a vani accessori”) sono stati legittimamente assentiti e la loro volumetria “è stata puntualmente computata ai fini della determinazione della cubatura”; c1.2) non vi è stata alcuna omessa previsione di parcheggi pubblici, poiché non corrisponde a realtà che in zona D5 sono consentiti interventi isolati di completamento unicamente in lotti già dotati di parcheggi pubblici) c1.3.) la scala e l’ascensore (in acciaio e vetro) “collegano verticalmente l’unico accesso al lotto da viale Virgilio”, sicché, al fine del superamento delle barriere architettoniche “i medesimi sono stati legittimamente previsti in ossequio alla l. n. 13/1989, la quale consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici”; c1.4) i parametri urbanistici “sono stati correttamente calcolati solo ed esclusivamente in relazione alla zona D5, che in tutti gli elaborati è indicata in mq. 2553”.

2.3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.4. All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

3. La sentenza n. 1929/2013 del TAR per la Puglia, sez. III di Lecce, è stata oggetto di ricorso in appello – n.r.g. 1231/2014 - anche da parte della signora Virginia Rondinelli, “nella parte in cui, nel disporre l’annullamento dell’impugnato permesso di costruire . . . il giudice di prime cure ha dichiarato infondata la censura relativa alla mancanza di preventiva autorizzazione paesaggistica e per l’effetto ha rigettato il relativo motivo di ricorso”.

3.1. L’appellante – precisato che il suo interesse all’impugnazione consiste nell’ottenere, per il tramite dell’accoglimento del motivo di ricorso, la “insanabilità dell’opera sotto il profilo paesaggistico” e dunque la demolizione di quanto realizzato – propone i seguenti motivi di appello:

a2) error in iudicando; manifesta violazione dell’art. 142, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 1.03, co. 5, e 5.02 delle NTA del PUTTP;

b2) error in iudicando; manifesta erroneità nella valutazione delle prove documentali; poiché la Soprintendenza “non ha affatto affermato che l’area fosse priva di vincoli e che l’opera fosse esente dall’autorizzazione paesaggistica, bensì che, trattandosi di area inserita nel PUTTP, l’autorizzazione paesaggistica andava assolutamente rilasciata secondo le procedure di cui all’art. 5.01, co. 7, delle relative NTA.

3.2. Si è costituita in giudizio la società DO.G.Ma s.r.l. la quale ha, innanzi tutto, eccepito l’inammissibilità dell’appello per irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, ovvero per difetto di interesse alla sua proposizione.

3.3. Ha comunque concluso per il rigetto dello stesso, stante la sua infondatezza.

3.4. Dopo il deposito di ulteriori memorie, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

4. Il Collegio deve, innanzi tutto, procedere ai sensi degli artt. 38, 70 e 96, co. 1, c.p.a., alla riunione dei tre appelli meglio indicati in epigrafe, quanto al primo ed al terzo perché proposti avverso la medesima sentenza; quanto al secondo, per ragioni di connessione, in quanto rivolto contro una distinta sentenza ma afferente a identica questione.

5. Il Collegio deve, innanzi tutto, rigettare l’eccezione di inammissibilità degli appelli della società DO.G.MA. per difetto di interesse, formulata dalla signora Rondinelli in considerazione del rilascio, da parte del Comune di Taranto, prima della proposizione degli appelli medesimi, di un nuovo permesso di costruire (20 novembre 2013 n. 269), su istanza della società proprio a seguito dell’annullamento del precedente permesso n. 14/2012.

Ed infatti (in ciò concordando con le controdeduzioni della società di cui alla memoria depositata in data 8 settembre 2016), per un verso, risulta che, in sede di richiesta del nuovo permesso, la medesima società ha precisato che “non si è acquiescenti rispetto alla medesima pronuncia e che ci si riserva di impugnare”; per altro verso, appare evidente la persistenza dell’interesse all’impugnazione (nonostante il nuovo titolo edilizio, richiesto in presenza di una sentenza provvisoriamente esecutiva), poiché dall’eventuale accoglimento dell’appello deriva la reviviscenza del primo permesso di costruire e, dunque, condizioni più favorevoli per l’attività imprenditoriale dell’appellante.

6. Gli appelli r.g. nn. 648/2014 e 965/2014, proposti dalla società DO.G.Ma, sono fondati, in accoglimento del primo motivo di entrambe le impugnazione (sub lett. a ed a1 dell’esposizione in fatto), con conseguente riforma delle sentenze impugnate e declaratoria di irricevibilità dei ricorsi instaurativi dei giudizi in primo grado, stante la loro tardività.

6.1. Il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto più volte rappresentato dalla giurisprudenza della Sezione, in ordine ai criteri di verifica della tempestività del ricorso, onde verificarne la ricevibilità, con particolare riguardo all’ambito dell’attività edilizia.

Come si è anche di recente affermato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2016, n. 2782; 21 marzo 2016 n. 1135), l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso soltanto laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr., ex plurimis e da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari). In particolare è stato affermato che:

a) il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che – fatte salve le precisazioni di seguito esposte – si intende realizzata al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata; una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente; in quest’ambito giuoca un ruolo importante l’eventuale presenza del cartello dei lavori ex art. 27, co. 4, t.u. edilizia);

b) l’obbligo di esposizione del cartello dei lavori, penalmente sanzionato, è posto a presidio, anche secondo la giurisprudenza penale, della esigenza di consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie doglianze innanzi all'autorità amministrativa (ex aliis Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 40118). La presenza del cartello, pertanto, costituisce un indizio grave preciso e concordante ai fini della integrazione della prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente;

c) la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso in quanto la data del permesso di costruire pubblicata sul cartello di cantiere fissa la decorrenza del termine entro il quale deve essere presentata l'impugnativa; termine che non può essere dilazionato dalla richiesta di accesso agli atti. Ed infatti, se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, così determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Quanto al concetto stesso di “piena conoscenza” (ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto), occorre ricordare quanto la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di osservare (tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159).

La “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

La previsione dell’istituto dei “motivi aggiunti” - per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta - comprova la fondatezza dell’interpretazione resa in ordine al significato della “piena conoscenza”.

Ed infatti, se quest’ultima dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe una pratica ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.

7. Nel caso di specie, vi è stata affissione di un primo cartello di cantiere in data 7 febbraio 2012 in sostanziale contestualità con l’avvio dei lavori, nonché affissione di un secondo cartello in data 16/17 luglio 2012, con due rappresentazioni fotografiche tridimensionali (cd. “rendering”) dell’intervento.

Le parti appellate (ricorrenti in I grado) hanno presentato, in data 8 agosto 2012, una istanza di accesso agli atti relativi alla costruzione in itinere, affermando di aver avuto conoscenza proprio dal cartello di cantiere affisso, della realizzazione di un nuovo fabbricato sviluppantesi (soprattutto) in altezza, e dunque tale da “occludere del tutto il panorama e la veduta”,.

Orbene, appare del tutto evidente come, in applicazione dei principi innanzi riportati,

occorre ritenere che le parti appellate in ambedue i giudizi fossero a conoscenza dell’intervento e della sua (potenziale) lesività quanto meno dall’esposizione del secondo cartello di cantiere, cui le stesse fanno riferimento come dato “conosciuto” nell’istanza di accesso agli atti del 8 agosto 2012; e ciò a voler prescindere dall’attività di demolizione e di scavo iniziata in data anteriore.

Ed infatti, mentre l’avvio dell’attività edilizia potrebbe non essere di per sé indice di consapevolezza della lesività dell’atto autorizzatorio edilizio da parte di soggetti pur abitanti in prossimità, altrettanto non può dirsi con riferimento ad un cartello di cantiere indicante i dati dimensionali di quanto si intende realizzare, tale dunque da rendere evidente la lesività dell’atto e dunque l’interesse ad agire da parte di soggetti che lamentano la perdita di visuale e panorama e comunque, stante la vicinitas, la realizzazione di un intervento supposto illegittimo per diversità di sagoma e di volumetria rispetto al preesistente.

Si consideri, inoltre, che alcune delle censure proposte erano incentrate sulla impossibilità di costruire sulla battigia e su area demaniale e comunque in assenza di autorizzazione paesaggistica nel presupposto che le aree fossero vincolate; rispetto a tali censure, a far decorrere il termine di impugnazione è sufficiente, per le ragioni dianzi esposte, la conoscenza dell’inizio dei lavori.

Ne consegue che i ricorsi instaurativi dei giudizi di I grado sono ambedue tardivi, calcolando il termine decadenziale per la loro proposizione a decorrere dal 17 luglio 2012 (data di affissione del secondo cartello di cantiere) in quanto:

- il primo di essi (quello sul quale si è pronunciata la sentenza n. 1929/2013 impugnata con l’appello n. 648/2014 r.g.) è stato notificato il 7 dicembre 2012 (e dunque al di là del termine decadenziale, anche a voler computare quest’ultimo dalla data di presentazione dell’istanza di accesso);

- il secondo di essi (quello sul quale si è pronunciata la sentenza n. 1721/2013, impugnata con l’appello n. 965/2014 r.g.), è stato notificato in data 14 novembre 2014.

8. Per le ragioni esposte, gli appelli r.g. nn. 648/2014 e 965/2014 devono essere accolti, con conseguente riforma delle sentenze impugnate; per l’effetto, occorre dichiarare l’irricevibilità dei ricorsi instaurativi dei rispettivi giudizi di I grado, stante la loro tardività.

8.1. L’accoglimento dell’appello r.g. n. 648/2014, con la conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado proposto (anche) dalla signora Virginia Rondinelli, rende improcedibile l’appello proposto dalla medesima (r.g. n. 1231/2014).

9. Stante la novità natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di ciascun giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da DO.G.Ma s.r.l. (nn. 648/2014 e 965/2014 r.g.) e sull’appello proposto da Rondinelli Virginia (n. 1231/2014 r.g.):

a) riunisce gli appelli;

b) accoglie gli appelli proposti dalla società DO.G.Ma s.r.l. e, per l’effetto, in riforma delle impugnate sentenze, dichiara l’irricevibilità dei ricorsi instaurativi dei rispettivi giudizi di primo grado;

c) dichiara improcedibile l’appello proposto da Rondinelli Virgionia;

d) compensa tra le parti le spese ed onorari del doppio grado di ciascun giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza        Vito Poli