Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6266, del 22 dicembre 2014
Urbanistica.Legittimità diniego sopraelevazione fabbricato per mancanza capacità edificatoria del lotto

L’insussistenza della condizione relativa alla presenza in situ di altra volumetria idonea a consentire il chiesto intervento di sopraelevazione è dimostrata dal fatto che in precedenza per il fabbricato de quo venne rilasciata concessione edilizia in sanatoria, il che sta indubitabilmente a significare che per l’immobile era stata utilizzata tutta la volumetria assegnabile in via ordinaria, sicchè appare veramente impossibile configurare l’esistenza di ulteriori volumi, addirittura in aggiunta a quelli per i quali è intervenuta una sanatoria. Opinare diversamente significherebbe legittimare la realizzazione di un ampliamento mediante sopraelevazione, in assenza di volumetria assentibile, il che non è possibile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06266/2014REG.PROV.COLL.

N. 03774/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3774 del 2008, proposto da: 
Russo Clemente, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Sistina, 121;

contro

Comune di Maddaloni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale Parioli, 67;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 02307/2007, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia per sopraelevazione fabbricato



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Ciro Centore e Eliseo Laurenza, quest’ultimo su delega dell'avvocato Antonio Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I germani Russo Clemente, Domenico e Maria, realizzavano un fabbricato su un’ area sita in Comune di Maddaloni, alla via Matilde Serao, in virtù di concessione edilizia n.17/82 rilasciata a seguito della convenzione n.20/79 stipulata in relazione alla cessione in proprietà di area destinata ad edilizia residenziale pubblica nell’ambito del vigente PEEP .

Successivamente il terreno in questione veniva classificato dal PRG comunale come C2 “ residenziale di completamento dei Piani di zona per l’edilizia pubblica residenziale”.

Gli interessati richiedevano con atto di diffida dell’11/10/2004 il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione della sopraelevazione di detto immobile e il suindicato Comune con provvedimento prot. n.802 Direz. 2 del 5/11/2004 rigettava l’anzidetta richiesta sul rilievo della non assentibilità del chiesto aumento di volumetria per contrasto con la normativa urbanistica vigente.

I sigg.ri Russo impugnavano il suddetto atto di diniego innanzi al Tar della Campania che con sentenza n.2307/207 rigettava il proposto ricorso, ritenendolo infondato.

Il solo sig. Clemente Russo è insorto avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico motivo le seguenti censure:

“violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.380/2001, della legge urbanistica n.1150/1942, dei principi generali di diritto in tema di edilizia residenziale , in violazione della legge 865/71 nonchè del PRG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.636/88, in eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia nonché difetto di presupposti e in violazione dell’art.97 Cost. e dei principi generali di diritto in tema di maggiore volumetria e sua determinazione”.

Si è costituito in giudizio l’Ente locale intimato che in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell’appello sotto vari aspetti, contestando nel merito la fondatezza del medesimo.

Infine va pure rilevato che in tempi più recenti rispetto a quelli i cui si sono verificati i fatti per cui è causa, il Comune di Maddaloni a fronte di una richiesta di rilascio di permesso di costruire per la sopraelevazione del suindicato fabbricato,avanzata dall’attuale appellante ai sensi della legge Regione Campania n.19 del 28/12/2009, come modificata dalla L:R. n.1/2011 , con atto del 12 maggio 2014 ha comunicato la propria determinazione di assentire il progettato intervento edilizio.

All’udienza pubblica del 28 ottobre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dalla disamina delle eccezioni sollevate in limine litis dalla difesa della parte resistente, rivelandosi il gravame all’esame nel merito infondato.

Parte appellante contesta la fondatezza dei rilievi opposti dal Comune a sostegno del proprio diniego ( e, a suo dire, erroneamente avallati dal Tar ) sulla scorta di un iter argomentativo così riassumibile:

il piano di zona ex lege n.865/71 avrebbe esaurito i suoi effetti in ragione della sua intervenuta decadenza e sarebbe intervenuta una nuova disciplina urbanistica, con variazione in aumento delle condizioni planovolumetriche dell’area de qua , sicchè parte appellante ben può rivendicare la pretesa a sfruttare una maggiore volumetria, con conseguente autorizzabilità del progettato intervento di sopraelevazione del fabbricato.

L’assunto difensivo è privo di giuridico fondamento.

Il fabbricato di che trattasi è stato realizzato su un’area inclusa in un piano di zona per l’attuazione di un programma per l’edilizia economica e popolare a suo tempo approvato e che ha regolamentato la portata ( e i limiti ) dell’intervento edilizio in questione.

Ora alla disciplina recata dall’allora vigente PEEP è succeduta la normativa recata dal PRG comunale le cui previsioni hanno indicato per terreno la classificazione di residenziale di completamento dei Piani di Zona per l’edilizia pubblica residenziale e così facendo l’amministrazione ha scelto di reiterare in concreto per l’area in questione un regime urbanistico identico a quello precedente “vincolando” il terreno alle caratteristiche, ai limiti e le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica

Va quindi in primo luogo disattesa la tesi sostenuta da parte appellante circa l’introduzione di una nuova diversa destinazione urbanistica: così non è in quanto, come si rileva per tabulas dall’esame della documentazione versata in giudizio nella specie lo strumento di pianificazione comunale non ha affatto innovato al precedente regime urbanistico, quello che caratterizza l’ edilizia residenziale pubblica che tale è rimasto con continuità, a partire dall’epoca della avvenuta realizzazione del fabbricato ( anno 1982 ) e sino al momento ( anno 2004) della presentazione della richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un intervento di sopraelevazione, comportante, com’è pacifico, un aumento di volumetria edificabile.

Inoltre se è vero , com’è vero che la disciplina urbanistica è rimasta quella propria dei Piani di zona , ogni progettato intervento edilizio deve avere le caratteristiche e i crismi che connotano la tipologia di interventi di edilizia residenziale pubblica con le relative modalità di presentazione e tali condizioni non pare possano rinvenirsi in un caso come quello di specie che si atteggia come attività edilizia di tipo residenziale privata.

Quanto poi agli aspetti squisitamente edilizi della vicenda, quelli inerenti la problematica della esistenza meno di altra libera capacità edificatoria del lotto, va preliminarmente aggiunto che in relazione al titolo ad aedificandum rilasciato originariamente ai germani Russo veniva assegnata la volumetria massima di 1.600 mc , interamente sfruttata dagli stessi e tale circostanza non risulta sia stata smentita .

Partendo peraltro da tale incontestabile dato, la questione della possibile esistenza di una ulteriore capacità edificatoria per effetto di altra area “scoperta” va risolta in senso negativo alla tesi dalla parte appellante dovendosi escludere la possibilità di usufruire di altra volumetria rimasta inedificata e/o comunque “libera”

Invero, in primo luogo si osserva che parte interessata si limita genericamente a rivendicare l’esistenza di una ulteriore volumetria rimasta per così dire libera , senza fornire elementi di cognizione in ordine a dati tecnici, calcoli ed altri elementi idonei ad escludere l’avvenuto esaurimento della consentita e già autorizzata volumetria e a contestualmente individuare la residua capacità edificatoria del lotto in questione né alcunché sul punto viene dall’appellante dedotto né provato per smentire le circostanze di tipo negativo opposte dall’Amministrazione comunale.

Inoltre la insussistenza della condizione relativa alla presenza in situ di altra volumetria idonea a consentire il chiesto intervento di sopraelevazione è dimostrata dal fatto che in precedenza ai germani Russo per il fabbricato de quo venne rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n.724/94, il che sta indubitabilmente a significare che per l’immobile de quo era stata utilizzata tutta la volumetria assegnabile in via ordinaria sicchè appare veramente impossibile configurare l’esistenza di ulteriori volumi, addirittura in aggiunta a quelli per i quali è intervenuta una sanatoria.

Opinare diversamente significherebbe legittimare la realizzazione di un ampliamento mediante sopraelevazione, in assenza di volumetria assentibile, il che non è possibile ( cfr, ex multis, Cons. Stato Sez. VI 17/6/2014 n.3038).

Appare evidente, in definitiva che l’opposto diniego si fonda su elementi di fatto e di diritto ampiamente giustificativi della assunta negativa determinazione comunale , senza che le osservazioni del giudice di primo grado, confermative della legittimità dell’atto oggetto di gravame, siano minimamente scalfite.

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)