Cass. Sez. III n.38725 del  19 settembre 2016 (Ud 26 apr 2016)
Pres. Grillo Est. Scarcella Ric. Napolitano
Rifiuti. Bonifica dei siti e condizione di non punibilità

Il comma quarto dell'art. 257, d. Igs. n. 152 del 2006, prevede espressamente che solo l'osservanza dei "progetti approvati" ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1, donde la mancata prova dell'approvazione del progetto osta all'applicabilità della predetta condizione di non punibilità.

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