TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 687 del 26 luglio 2021
Elettrosmog.Procedura autorizzatoria

La materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d.lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003. L'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del D.lgs. n. 259/2003 attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis D.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa

Pubblicato il 26/07/2021

N. 00687/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00357/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2021, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Gorlani in Brescia, via Romanino n. 16;

contro

Comune di Mantova, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Ck Hutchison Networks Italia S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- dell’Ordinanza del Comune di Mantova prot. 33638/2021 del 16 aprile 2021, comunicata ad Iliad il 20 aprile 2021, avente ad oggetto “Segnalazione certificata d’inizio attività per la modifica di infrastrutture di telecomunicazione per l’impianto di telefonia cellulare nel Comune di Mantova, Via Eremo (Fg.43 Map.258). ORDINANZA DI NON ESECUZIONE LAVORI”;

- degli articoli 35-39 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia n. 43749 del 6 marzo 2001;

- delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7-11045 dell’8 novembre 2002;

- di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti previsti da tale norma per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;


La ricorrente, società che fornisce servizi di telefonia mobile nel mercato italiano a partire dal 29 maggio 2018, intende installare una SRB per potenziare la propria copertura.

Trattandosi di intervento di adeguamento di apparati trasmissivi ubicati su un’infrastruttura preesistente, trova applicazione la procedura accelerata di cui all’art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003. Tale disposizione prevede la presentazione, presso gli uffici territorialmente competenti del Comune e dell’ARPA, di una SCIA corredata da una serie di documenti attestanti la conformità dell’impianto con gli obblighi applicabili e i limiti all’emissione elettromagnetica. Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, quest’ultima si intende accolta per effetto del silenzio assenso qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune o un parere negativo da parte dell’ARPA o di altro ente cui è rimessa la gestione degli eventuali ulteriori vincoli.

L’area interessata dall’installazione degli apparati non è gravata da alcun vincolo di natura paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e l’ARPA Lombardia ha rilasciato il parere tecnico favorevole con cui è stato accertato il rispetto dei limiti per le emissioni elettromagnetiche previsti dal D.P.C.M. 18 luglio 2003.

Ciononostante, il Comune, sulla scorta dell’esame dell’allegato paesistico all’istanza di ILIAD, ha ritenuto che la proposta progettuale fosse “sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza” e, pertanto, ha ritenuto che lo stesso “deve essere sottoposto al preventivo giudizio di impatto espresso dalla Commissione per il Paesaggio che deve esprimere un giudizio esplicito sull’intervento”.

Per tale ragione l’Amministrazione ha imposto a ILIAD di non iniziare i lavori di cui alla SCIA.

Avverso il provvedimento, ILIAD ha dedotto:

1. violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancato preavviso di rigetto, l’obbligo del quale sarebbe, invece, riconosciuto nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2019, n. 7930 e 2019, n. 3453;

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del D. LGS. n. 259/2003, dell’art. 8 della legge n. 36/2001 e della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7/11045 dell’8 novembre 2002: la valutazione di impatto paesistico sarebbe stata effettuata con riferimento all’installazione degli apparati su una stazione radio base ubicata in area non soggetta a vincoli di protezione paesaggistica (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 471). La previsione del Piano Paesaggistico Regionale, che sarebbe alla base dell’assoggettamento a parere paesaggistico sarebbe in contrasto con la legislazione speciale, prevalente sulla normativa regionale e locale, relativa all’autorizzazione degli impianti di trasmissione radiomobile di cui agli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/2003, che non prevede un tale vincolo, così come chiarito, proprio con riferimento al PPR della Regione Lombardia, nelle sentenze del Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944 e Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189. Secondo la ricorrente, ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal citato d.lgs., deve essere disapplicata. Inoltre, le SRB non sono edifici o costruzioni e non hanno, secondo l’operatore ricorrente, un impatto sul territorio assimilabile a quello di questi;

3 difetto di istruttoria: senza aver acquisito il giudizio di impatto paesistico della Commissione per il Paesaggio, il Comune ha ritenuto il progetto di ILIAD automaticamente inaccettabile sotto il profilo paesaggistico. Ciò nonostante quanto evidenziato nella relazione di impatto paesistico di ILIAD, la cui mancata confutazione determinerebbe una carenza di motivazione.

Il Comune si è costituito in giudizio, precisando che l’atto impugnato non sarebbe un diniego all’esecuzione delle opere, ma solo una prescrizione a non eseguirle sinché la commissione per il paesaggio non pronuncerà il proprio parere sul progetto proposto da ILIAD. Secondo il Comune, il “responsabile del procedimento, poi, avvalendosi del parere della commissione del paesaggio, esprimerà il giudizio di impatto paesistico, che potrà essere – nella peggiore delle ipotesi – negativo con prescrizioni, ma che non potrà tradursi in un diniego all’esecuzione delle opere.” (così come già accaduto con riferimento all’antenna di Wind Tre, per la quale il Comune ha imposto prescrizioni impugnate con ricorso 717/2020). Mentre il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al fatto che l’impianto su cui andrà collocata la SRB di Iliad è ancora oggetto di istruttoria, rappresenterebbe una mera notizia.

Sarebbe, dunque, chiara la differenza con il caso esaminato dalla richiamata pronuncia del TAR Milano n. 471/2021, avente ad oggetto un diniego alla realizzazione delle opere, ritenuto illegittimo per le ragioni rappresentate dalla ricorrente.

Il potere del Comune di conformare la realizzazione della SRB imponendo prescrizioni sarebbe conforme alla legge e non incorrerebbe nei vizi dedotti.

Tutto ciò premesso, il ricorso merita positivo apprezzamento.

In effetti, benché l’ordine contenuto nell’avversato provvedimento sia, nella parte dispositiva, perentorio (e cioè precluda l’esecuzione dei lavori), nella parte motiva si dà atto di come la volontà del Comune non fosse quella di negare l’autorizzazione ai lavori, ma di differirne l’inizio in modo da adeguare le previsioni progettuali alle prescrizioni ritenute necessarie a giudizio della Commissione del Paesaggio.

Ciononostante il ricorso censura anche questa lettura della normativa, che finisce comunque per introdurre un passaggio procedimentale non regolamentato, aggravando il procedimento e subordinando la realizzazione a possibili prescrizioni che non trovano giustificazione in assenza di una previsione normativa.

Come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723, “la materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d. lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003”.

Quindi, si legge nella sentenza del TAR del Lazio Roma, Sez. II-quater, 8 luglio 2020, n. 7857, <<la stessa Corte Costituzionale ha affermato, che le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita ("ordinamento della comunicazione", "governo del territorio", "tutela della salute": sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame”>>.

Pertanto, la giurisprudenza ha precisato che “per opinione consolidata in tale ipotesi l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del D.lgs. n. 259/2003 attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis D.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa” (Tar Napoli, n. 2542/17; nello stesso senso, Tar L’Aquila n. 713 del 2016; Tar Napoli, n. 2077 del 2019).

Alla luce dei suddetti principi e tenuto conto che il posizionamento della SRB è previsto su di un impianto già esistente, ricadente in un’area non soggetta a vincolo, il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere illegittimo per violazione della specifica disciplina di settore che esclude, in tal caso, la necessità di un parere paesistico e/o la possibilità di imporre prescrizioni nel posizionamento oggetto di richiesta.

Ed è la sola ordinanza ad essere illegittima, perché frutto di una non corretta interpretazione delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, che disciplinano in generale l’esame dell’impatto paesistico dei progetti con disposizioni che risultano recessive e, quindi, non possono trovare applicazione a fronte della disciplina speciale regolante la materia delle comunicazioni, la quale esclude ogni valutazione di impatto ambientale in assenza di un vincolo paesistico.

L’effetto caducatorio non può, quindi, estendersi agli atti ulteriori rispetto all’avversata ordinanza.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della parte ricorrente, in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 15 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore