Cass. Sez. III n. 965 del 13 gennaio 2014 (Cc 3 dic 2013)
Pres.Squassoni Est.Marini Ric. Gabrieli e altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e frazionamento di terreno agricolo con opere conformi alla destinazione d'uso

Non integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento di un terreno in più lotti, all'interno dei quali siano realizzate opere conformi alla vocazione agricola dell'area, trattandosi di interventi che non costituiscono mutamento della destinazione d'uso o trasformazione in senso urbanistico della zona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro dei terreni sui quali erano state messe a dimora siepi e piante di alto fusto e realizzate opere irrigue).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/12/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 2178
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARCELLA Alessio - Consigliere - N. 36060/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI Rodolfo, nato a Trecenta l'11/3/1961;
GABRIELI Fabiola, nata a Mantova il 27/11/1990;
GABRIELI Maggy, nata a Mantova il 9/4/1988;
avverso l'ordinanza del 1/8/2012 del Tribunale di Mantova che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede in data 28/6/2012 in relazione al reato di lottizzazione abusiva compiuto mediante la suddivisione dell'unico lotto, ricadente in area naturalistica (Parco del Mincio istituito con L.R. 8 settembre 1984, n. 47), lavori di livellamento del terreno e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori interventi, quali l'impianto di siepi e alberi e lo scavo di un pozzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullare l'ordinanza con rinvio;
udito per i ricorrenti l'avv. Tranfo Giacomo, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1/8/2012 il Tribunale di Mantova ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede in data 28/6/2012 in relazione al reato di lottizzazione abusiva compiuto mediante la suddivisione dell'unico lotto, ricadente in area naturalistica (Parco del Mincio istituito con L.R. 8 settembre 1984, n. 47), lavori di livellamento del terreno e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori interventi, quali l'impianto di siepi e alberi e lo scavo di pozzi.
2. Avverso tale provvedimento i sigg. Gabrieli propongono unico ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per omessa o apparente motivazione del provvedimento; la motivazione si sostanzia in argomenti logici di natura circolare e nella ripetizione dei medesimi concetti, omettendo così di affrontare il tema della trasformazione dei terreni e della destinazione dell'intervento a fini edificatori e non, come sostenuto dai ricorrenti, alla realizzazione di attività vivaistica;
b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 30 e 44 per avere il Tribunale operato in modo incoerente le categorie di lottizzazione materiale e giuridica, senza indicare elementi certi dell'abuso e una situazione non equivoca che integri il "fumus" di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. e i beni sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto.
2. La Corte ritiene che i ricorrenti colgano nel segno quando evidenziano la presenza di passaggi motivazionali non rispettosi dei criteri ermeneutici e non in grado di sostenere l'esistenza del "fumus" di reato in relazione alle opere effettivamente realizzate. 3. Va, infatti, premesso che risulta del tutto estraneo al presente procedimento qualsiasi accertamento rispetto alle condotte tenute da terzi su terreni di proprietà dei medesimi, con la conseguenza che deve essere espunto dalla motivazione dell'ordinanza impugnata il riferimento alla condotta lottizzatoria terze persone, che si assumono legate ai ricorrenti da vincoli sociali, in quanto si tratta di elemento non sottoposto al contraddittorio e, per di più, di elemento che nulla può dire circa le intenzioni dei ricorrenti e circa la portata delle opere da questi realizzate.
4. Ciò detto, non è dato alla Corte comprendere come la suddivisione di poco meno di 5.000 metri quadrati di terreno agricolo, con formazione di tre lotti verosimilmente ciascuno con superficie inferiore a 2000 metri quadrati; la realizzazione di pozzi e impianti di irrigazione; la posa in opera di siepi e oltre 400 piante di alto fusto siano elementi incompatibili con la versione offerta dai ricorrenti e giustifichino l'ipotesi che oltre all'impianto di 400 nuove piante fossero in procinto di realizzazione opere edilizie non consentite. Nessun elemento concreto è stato addotto in questa direzione dal Tribunale e deve concludersi che la motivazione ne risulta viziata sul piano del percorso logico e sul piano del rapporto fra circostanze di fatto e fattispecie legale. 5. Afferma il Tribunale (pag. 4) che il reato è integrato anche dal solo avvio di opere di trasformazione urbanistica o edilizia in violazione delle prescrizioni vigenti, oppure di opere che denuncino una illegittima destinazione edificatoria. Si tratta di principi in sè condivisibili e più volte fissati da questa Corte, ma non si comprende come detti requisiti trovino sostanza nelle circostanze accertate. Deve infatti escludersi che la sola suddivisione in tre lotti sia sufficiente per dedurre la destinazione dei terreni a scopo edificatorio (non risulta che siano stati ravvisati sul luogo ne' opere di fondazione, ne' inizi di edificazione, ne' presenza di attrezzature e materiali compatibili con tale ipotesi); ne' si comprende come detta suddivisione e le conseguenti installazioni di siepi e alberi di alto fusto possa essere considerata come una illegittima trasformazione di un'area agricola.
6. Posto che l'ordinanza ha esaminato compiutamente gli elementi presenti in atti e che su di essi ha fondato una valutazione che la Corte ritiene non coerente sul piano logico e non corretta sul piano ermeneutico, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.. All'annullamento dell'ordinanza consegue analoga sorte per il decreto impositivo del vincolo e la caducazione del titolo comporta che i beni sequestrati vengano restituiti agli aventi diritto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova emesso in data 28/6/2012 e dispone restituirsi i beni agli aventi diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014