Cass. Sez. III n. 36614 del 5 ottobre 2007 (Ud. 19 set. 2007)
Pres. Postiglione Est. Grassi Ric. De Cato
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Ipotesi aggravata del comma secondo dell'art. 349 cod.pen. - Necessità di sottoscrizione del verbale di sequestro e di nomina a custode - Esclusione - Fattispecie.

In tema di violazione di sigilli, la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al comma secondo dell'art. 349 cod.pen., non è esclusa dalla mancata sottoscrizione, da parte del soggetto agente, dei verbali di sequestro e di nomina a custode, comunque operante a prescindere dall'accettazione di essa. (Nella specie, relativa a violazione di sigilli relativi a sequestro di immobile, è stata ritenuta sufficiente la contezza del vincolo apposto al manufatto nonché della nomina a custode derivante dalla consegna dei verbali).

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera - sez. dist. di Apricena - datata 28/4/'05, D.C.L. ed C.E. (madre e figlio) venivano condannati, in esito a giudizio abbreviato condizionato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate, per il primo, equivalenti alla recidiva contestatagli e con il beneficio di cui allo art. 163 c.p., per la seconda, alle pene, rispettivamente, di 2 anni e 20 giorni di reclusione ed Euro 406,00 di multa e di 3 mesi e 10 giorni di reclusione ed Euro 334,00 di multa, nonchè alla demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto colpevoli, in concorso fra loro, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c),; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, e art. 349 cpv. c.p., dei quali erano chiamati a rispondere per avere edificato, in località (OMISSIS), zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, senza permesso di costruzione e nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, una piattaforma in cemento, estesa circa mq. 130, con muri perimetrali in blocchi di cemento alti circa un metro ed avere più volte violato i sigilli, dei quali il D.C. era stato nominato custode, apposti all'immobile il 9 ed il 14 Maggio '02, proseguendo l'abusiva attività edificatoria.

Contro tale decisione entrambi gli imputati proponevano impugnazione per chiedere, la C., la riduzione della pena inflittale ed, il D.C., l'assoluzione dai reati ascrittigli, per non averli commessi, non essendo il proprietario dello immobile, nè il committente delle opere e per non avere assunto la qualità di custode, non avendo sottoscritto i verbali di sequestro.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 24/4/'06, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, dichiarava le attenuanti generiche riconosciute al D.C. equivalenti anche all'aggravante contestatagli per il delitto e riduceva a 7 mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa la pena atto stesso inflitta, affermando e ritenendo:

a) che la responsabilità penale del D.C., in ordine a tutti i reati ascrittigli, era stata correttamente affermata ed andava ribadita, essendo in atti provato che egli, convivente con la madre, aveva partecipato fattivamente alla realizzazione del manufatto abusivo acquistandone i materiali di costruzione, tanto che le bolle di accompagnamento dei blocchi di cemento erano a lui intestate e sovrintendendo alla esecuzione dei lavori, tanto da essere sempre stato trovato sul posto dai verbalizzanti;

b) che il rifiuto, da parte dello stesso, di sottoscrivere i verbali di sequestro e di sua nomina a custode giudiziario dell'immobile, consegnatigli, era irrilevante dal momento che la funzione di custode di un bene sottoposto a sequestro costituisce un "munus publicum" il quale non può essere rifiutato se non per gravi ragioni che, sottoposte al vaglio dell'Autorità giudiziaria, abbiano portato alla revoca del provvedimento;

c) che la pena inflitta in primo grado alla C. era da ritenersi mite, congrua ed adeguata ai fatti, come tale non suscettibile di riduzione.

Avverso la sentenza d'appello solo il D.C. ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, deducendo:

1. che la sua responsabilità penale, in ordine ai reati ascrittigli, sarebbe stata affermata illegittimamente, in mancanza di prove che egli fosse il committente delle opere eseguite su terreno e manufatto di proprietà della madre;

2. che la Corte di merito avrebbe valorizzato mere presunzioni, inidonee a costituire prove a suo carico;

3. che del delitto, aggravato, di violazione dei sigilli avrebbe dovuto essere assolto, non avendo sottoscritto i verbali di sequestro e di sua nomina a custode giudiziario.

Con nota trasmessa per fax il 5/9/'07 la C. ha ribadito di essere l'unica responsabile dei reati contestati e dichiarato che il figlio D.C.L., odierno ricorrente, è ad essi estraneo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la irricevibilità della nota inviata dalla C., estranea al presente processo in quanto non ricorrente avverso la sentenza impugnata.

Ciò premesso, il ricorso del D.C. è manifestamente inondato e, come tale, deve essere dichiarato non ammissibile, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p., - al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento, alla Cassa delle Ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.

I Giudici di merito - le motivazioni delle cui decisioni, di segno conforme, si integrano - hanno ritenuto il concorso del D.C., nella commissione dei reati confessati dalla madre, con motivazione incensurabile in questa sede perchè adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, fondata sulla valutazione del fatto che i due erano conviventi, che egli si era adoperato per l'acquisto dei materiali di costruzione e che aveva controllato l'esecuzione dei lavori, sovrintendo al loro svolgimento con assidua presenza sul posto.

La mancata sottoscrizione dei verbali di sequestro dell'immobile e di nomina del ricorrente a custode giudiziario dei relativi sigilli, è stata legittimamente ritenuta non influente, avendo egli avuto comunque esatta contezza, con la consegna dei detti verbali, sia del vincolo apposto al manufatto, che della sua nomina a custode giudiziario, la quale non aveva bisogno di accettazione per essere operante.

La manifesta infondatezza del ricorso è causa di inammissibilità originaria di esso, ostativa alla dichiarazione di prescrizione delle contravvenzioni che -tenuto conto della sospensione del relativo termine dal 21/10/'03 al 9/12/'03 per rinvii chiesti dalla difesa non per ragioni di acquisizione della prova - è maturata il 2/1/'07, vale a dire in epoca successiva a quella di pronuncia della decisione impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso proposto da D.C.L. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 24/4/'06 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, alla Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.