TAR Campania (NA) Sez. V sent. 3121 del 5 Aprile 2007
Rifiuti. Raccolta differenziata: destinazione di un tratto di strada, mediante chiusura, per lo svolgimento delle operazioni di raccolta per il trasporto in terra ferma agli impianti autorizzati, del materiale secco della raccolta differenziata, contenuto nei e dei rifiuti ingombranti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI
- QUINTA SEZIONE INTERNA -
 


Reg. Sen. n. 3121/07

composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;

- Dr. Andrea Pannone - Giudice;

- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 852/07 R.G. proposto da SCHIANO DI COLELLA LAVINA GIOVANNI, SCHIANO DI COLELLA LAVINA LUIGIA, MAZZIOTTI DI CELSO IDA, GIORDANO ANNA, MURO VINCENZO, PICCINI LUCIANA, PAGANO DOMENICO, VENEZIANO FERDINANDO, OLIVIERI MARIA, SCOTTO DI CARLO VINCENZO, OLIVIERI ROSA, MAZZELLA CARMELA, TRAMONTANO MARINA, OLIVIERI CONCETTA, DE RUBERTIS MARGHERITA e BARONE ENZO elettivamente domiciliati in Napoli, piazza Sannazzaro n. 71 presso lo studio dell’avv. Valerio Barone che li rappresenta e difende nel presente giudizio


CONTRO


- COMUNE DI PROCIDA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. Luigi M. D’Angiolella che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- SINDACO DEL COMUNE DI PROCIDA QUALE UFFICIALE DI GOVERNO – non costituito in giudizio


E NEI CONFRONTI DI


- SEPA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 182 del 01/12/06 con cui il Sindaco del Comune di Procida ha autorizzato la S.E.P.A. s.r.l. “temporaneamente e per un periodo non superiore a sei mesi all’utilizzo della zona del tratto di strada di via A. De Gasperi, dal sentiero Villa Lavina...fino all’incrocio con via Raia (accesso a proprietà Schiano Lavina), per lo svolgimento delle operazioni di raccolta per il trasporto in terra ferma agli impianti autorizzati, del materiale secco della raccolta differenziata, contenuto nei e dei rifiuti ingombranti” prescrivendo, altresì, la “chiusura del tratto di strada di via A. De Gasperi”;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio dell’08 marzo 2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dai ricorrenti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio dell’08 marzo 2007 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Ritenuto, in fatto, che i ricorrenti impugnano l’ordinanza contingibile ed urgente n. 182 del 01/12/06 con cui il Sindaco del Comune di Procida ha autorizzato la S.E.P.A. s.r.l. “temporaneamente e per un periodo non superiore a sei mesi all’utilizzo della zona del tratto di strada di via A. De Gasperi, dal sentiero Villa Lavina...fino all’incrocio con via Raia (accesso a proprietà Schiano Lavina), per lo svolgimento delle operazioni di raccolta per il trasporto in terra ferma agli impianti autorizzati, del materiale secco della raccolta differenziata, contenuto nei e dei rifiuti ingombranti” prescrivendo, altresì, la “chiusura del tratto di strada di via A. De Gasperi”;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui lamenta l’illogicità del provvedimento impugnato in relazione al luogo scelto per l’allocazione dei rifiuti;

Considerato, infatti, che non risulta coerente e logica l’individuazione di un tratto di strada come luogo deputato alla gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

Rilevato, infatti, che la scelta in esame è pregiudizievole per le qualità paesaggistiche ed ambientali del luogo e per la stessa salute ed incolumità dei soggetti residenti nelle vicinanze tra cui figurano gli odierni ricorrenti;

Considerato, infatti, che i rifiuti allocati sulla pubblica via rilasciano liquami come desumibile dalla documentazione fotografica allegata e dalla nota prot. n. 2935 del 28/12/06 emessa dalla Provincia, ente proprietario della strada che, per altro, non risulta previamente interpellato da parte dell’amministrazione comunale;

Rilevato, poi, che per effetto del provvedimento impugnato è stata disposta la chiusura della strada ove sono situati i rifiuti e che è necessaria ai ricorrenti per accedere alle loro proprietà costringendo gli stessi ad utilizzare un’altra via sulla quale sono in corso lavori di consolidamento resi necessari dalle precarie condizioni statiche dei luoghi (circostanza dedotta nell’atto introduttivo e non contestata dal comune resistente);

Rilevato che le predette circostanze denotano l’illogicità del provvedimento impugnato che, per ovviare al pericolo derivante dall’inesistenza di un luogo idoneo alla gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, ha individuato una soluzione pregiudizievole per la salute pubblica, in generale, e dei ricorrenti, in particolare;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori censure proposte) e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Rilevato che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico, in solido, del Comune di Procida e del Sindaco del Comune di Procida quale Ufficiale di Governo, in quanto soccombenti, mentre ne deve essere disposta la compensazione per quanto concerne il rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti, da una parte, e l’Amministrazione Provinciale di Napoli e la S.E.P.A. s.r.l., dall’altra;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) condanna il Comune di Procida ed il Sindaco del Comune di Procida, quale Ufficiale di Governo, a pagare, in solido, le spese processuali sostenute dai ricorrenti il cui importo complessivo si liquida in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti, da una parte, e l’Amministrazione Provinciale di Napoli e la S.E.P.A. s.r.l., dall’altra;

4) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.