 Cass. Sez. III n. 10581 del 7 marzo 2013 (Cc 6 feb. 2013)
Cass. Sez. III n. 10581 del 7 marzo 2013 (Cc 6 feb. 2013)
Pres. Lombardi Est. Gazzara Ric. Lombardo
Urbanistica. Termine adempimento demolizione cui è stato subordinata la sospensione condizionale della pena
Nel caso di mancata apposizione del termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, cui sia stato subordinato il beneficio ex art. 163 cod.pen., detto termine debba essere individuato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza: esso, infatti, deve essere riferito ai parametri propri della disciplina urbanistica, ex art. 31, d.P.R. 380/01, e non a quelli di cui all'art. 163 cod. pen., attesa la diversa finalità degli obblighi e, quindi, dei termini che ad essi afferiscono.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.       - Presidente  - del 06/02/2013
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. ORILIA    Lorenzo          - Consigliere - N. 268
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi       - rel. Consigliere - N. 6636/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 LOMBARDO MARIA N. IL 25/01/1975;
 avverso l'ordinanza n. 15/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PESCIA, del  12/12/2011;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
 lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto la  inammissibilità.
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, con sentenza  del 24/6/2009, dichiarava Maria Lombardo responsabile del reato di  cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); ordinandole la  demolizione del manufatto abusivamente realizzato.  La Corte di Appello di Firenze, con pronuncia del 18/3/2010, ha  confermato la condanna ed ha concesso alla prevenuta il beneficio di  cui all'art. 163 c.p., subordinato alla demolizione dell'opera  edificata.
 Il Tribunale di Pistoia, quale giudice della esecuzione, chiamato a  pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dal p.m., ha revocato la  sospensione condizionale, precedentemente accordata dalla Corte  distrettuale, in quanto la prevenuta non aveva nei termini  ottemperato all'ordine di demolizione.
 Propone ricorso per cassazione la difesa della Lombardo, con i  seguenti motivi:
 - incompetenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia,  sezione distaccata di Pescia, per essere competente la Corte di  Appello di Firenze, con conseguente nullità del provvedimento  impugnato ex art. 178 c.p.p., lett. a);
 - violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e dell'art. 674 c.p.p.,  nonché violazione di legge extrapenale, D.P.R. n. 309 del 1990, art.  31.
 Il procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti  requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 Come correttamente osservato dal P.G. in requisitoria, in tema di  esecuzione la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di  revoca della sospensione condizionale della pena, concessa dal  giudice del gravame, che abbia confermato per il resto la sentenza di  primo grado, appartiene, ex art. 665 c.p.p., comma 2, al Tribunale,  in quanto la concessione in appello (come nella specie) del detto  beneficio non costituisce modifica sostanziale della pronuncia di  prime cure (Cass. 21/6/2011, Murolo; Cass. 8/7/2004, n. 36260).  In merito all'ulteriore censura avanzata, col secondo motivo di  annullamento, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento  giurisprudenziale, secondo cui, nel caso di mancata apposizione del  termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere  abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, cui sia stato  subordinato il beneficio ex art. 163 c.p., detto termine debba essere  individuato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della  sentenza (Cass. n. 23840/2009): esso, infatti, deve essere riferito  ai parametri propri della disciplina urbanistica, ex D.P.R. n. 380  del 2001, art. 31, e non a quelli di cui all'art. 163 c.p., attesa la  diversa finalità degli obblighi e, quindi, dei termini che ad essi  afferiscono.
 Rilevasi sul punto che l'obbligo di demolizione ha finalità diversa  da quella cui mira l'art. 163 c.p., in quanto, nel primo caso, il  ripristino anticipato della integrità territoriale, turbata  dall'abuso urbanistico, eliminandone le conseguenze produttive di  effetti negativi sull'assetto territoriale, rappresenta finalità  diversa da quella cui mirano gli obblighi e i termini di cui all'art.  163 c.p., cioè la dissuasione del condannato dalla reiterazione del  reato nei previsti ambiti temporali, onde conseguire la estinzione  del reato.
 Sicché non è accettabile che la condizione apposta al beneficio in  questione possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine  stabilito, sia pure a scopo dissuasivo, per fare conseguire al  condannato il vantaggiato della estinzione del reato (Cass.  13/25/2009, Neri, Cass. 22/9/2011, Bertocello).
 La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la  			ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
 
                    




