Cass. Sez. III n. 10581 del 7 marzo 2013 (Cc 6 feb. 2013)
Pres. Lombardi Est. Gazzara Ric. Lombardo
Urbanistica. Termine adempimento demolizione cui è stato subordinata la sospensione condizionale della pena

Nel caso di mancata apposizione del termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, cui sia stato subordinato il beneficio ex art. 163 cod.pen., detto termine debba essere individuato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza: esso, infatti, deve essere riferito ai parametri propri della disciplina urbanistica, ex art. 31, d.P.R. 380/01, e non a quelli di cui all'art. 163 cod. pen., attesa la diversa finalità degli obblighi e, quindi, dei termini che ad essi afferiscono.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/02/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 268
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 6636/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO MARIA N. IL 25/01/1975;
avverso l'ordinanza n. 15/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PESCIA, del 12/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto la inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, con sentenza del 24/6/2009, dichiarava Maria Lombardo responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); ordinandole la demolizione del manufatto abusivamente realizzato. La Corte di Appello di Firenze, con pronuncia del 18/3/2010, ha confermato la condanna ed ha concesso alla prevenuta il beneficio di cui all'art. 163 c.p., subordinato alla demolizione dell'opera edificata.
Il Tribunale di Pistoia, quale giudice della esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dal p.m., ha revocato la sospensione condizionale, precedentemente accordata dalla Corte distrettuale, in quanto la prevenuta non aveva nei termini ottemperato all'ordine di demolizione.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Lombardo, con i seguenti motivi:
- incompetenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, per essere competente la Corte di Appello di Firenze, con conseguente nullità del provvedimento impugnato ex art. 178 c.p.p., lett. a);
- violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e dell'art. 674 c.p.p., nonché violazione di legge extrapenale, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 31.
Il procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per la inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come correttamente osservato dal P.G. in requisitoria, in tema di esecuzione la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa dal giudice del gravame, che abbia confermato per il resto la sentenza di primo grado, appartiene, ex art. 665 c.p.p., comma 2, al Tribunale, in quanto la concessione in appello (come nella specie) del detto beneficio non costituisce modifica sostanziale della pronuncia di prime cure (Cass. 21/6/2011, Murolo; Cass. 8/7/2004, n. 36260). In merito all'ulteriore censura avanzata, col secondo motivo di annullamento, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel caso di mancata apposizione del termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, cui sia stato subordinato il beneficio ex art. 163 c.p., detto termine debba essere individuato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 23840/2009): esso, infatti, deve essere riferito ai parametri propri della disciplina urbanistica, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, e non a quelli di cui all'art. 163 c.p., attesa la diversa finalità degli obblighi e, quindi, dei termini che ad essi afferiscono.
Rilevasi sul punto che l'obbligo di demolizione ha finalità diversa da quella cui mira l'art. 163 c.p., in quanto, nel primo caso, il ripristino anticipato della integrità territoriale, turbata dall'abuso urbanistico, eliminandone le conseguenze produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale, rappresenta finalità diversa da quella cui mirano gli obblighi e i termini di cui all'art. 163 c.p., cioè la dissuasione del condannato dalla reiterazione del reato nei previsti ambiti temporali, onde conseguire la estinzione del reato.
Sicché non è accettabile che la condizione apposta al beneficio in questione possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggiato della estinzione del reato (Cass. 13/25/2009, Neri, Cass. 22/9/2011, Bertocello).

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013