TAR Piemonte Sez. I n. 190 del 11 febbraio 2019
Beni ambientali.Ruota panoramica

E' indubbio che “garantire una visuale” significhi quantomeno che la stessa non possa essere modificata in maniera sostanziale. L’operazione di verificare l’incidenza di una ruota panoramica sulla visuale attiene senza dubbio alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.


Pubblicato il 11/02/2019

N. 00190/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2018, proposto da
Wonder Wheel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cuneo, via Vecchia di Borgo n. 50;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Varalda e Donatella Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, via Corte d’Appello n. 16;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale n. 21;

per l’annullamento

- del parere della Commissione locale per il paesaggio in data 29.6.2017;

- dello stralcio del verbale della Commissione locale per il paesaggio in data 9.11.2017;

- del preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino in data 15.12.2017;

- del parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino sull’autorizzazione paesaggistica in data 12.1.2018;

- del parere vincolante negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino sull’autorizzazione paesaggistica in data 18.1.2018;

- del diniego di autorizzazione da parte dirigente dell’Area Edilizia Privata della Città di Torino in data 16.2.2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il presente ricorso ha ad oggetto il diniego di autorizzazione all’istallazione di una grande ruota panoramica nella zona del Parco del Valentino di Torino, autorizzazione richiesta con istanza del 26 maggio 2017 dalla Wonder Wheel s.r.l., società che si occupa di realizzazione e gestione di parchi di divertimento.

2. Per una migliore comprensione dei fatti, è opportuno fare cenno anche alle vicende procedimentali precedenti, ancorché definite.

Wonder Wheel s.r.l. otteneva, con provvedimento del 5 marzo 2015 del Dirigente dell’Area Edilizia Privata della Città di Torino e previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, di installare una grande ruota panoramica nel sito del Parco Valentino, dietro il monumento equestre. La ruota poteva restare installata dal 5 aprile 2015 alla fine del 2016, a cavallo dell’evento Expo 2015.

L’opera non veniva poi mai realizzata per asserite lungaggini nella progettazione di un basamento di sostegno all’opera, richiesto dalla Commissione provinciale di Vigilanza nell’aprile 2015.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale 18/05/2015 n. 20 – 1442, veniva poi adottato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) contenente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino e, tra le prescrizioni specifiche, per quanto qui di rilievo, la scheda con numero Regionale di Riferimento A 136 imponeva che “devono essere preservate nella sua integrità le visuali dell’asse prospettico costituito dal viale alberato di corso Marconi e dai fulcri del castello del Valentino e della chiesa di San Salvario. Analogamente devono essere garantite le visuali percepibili dal corso Raffaello verso il parco con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale e il rilievo collinare sullo sfondo. Inoltre devono essere salvaguardate le visuali fruibili dal fiume verso l’area tutelata nel suo complesso”.

4.1. Successivamente la società Wonder Wheel avviava un nuovo procedimento per l’installazione di una grande ruota panoramica analoga alla precedente – da posizionare in prossimità del monumento di Amedeo di Savoia in asse con corso Raffaello, nel sito del Valentino – e presentava pertanto, in data 26 maggio 2017, domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004.

4.2. In relazione al predetto progetto, la Commissione locale per il paesaggio della Città di Torino esprimeva, in data 29 giugno 2017 “parere contrario alla sua approvazione” per contrasto con i contenuti prescrittivi del P.P.R., rimanendo tuttavia “disponibile a valutare eventuali altre proposte compatibili con gli strumenti di vincolo vigenti”.

Successivamente, in data 4 ottobre 2017, la società presentava documentazione integrativa che conduceva a un riesame del progetto da parte della Commissione locale per il paesaggio; in data 9 novembre 2017 la Commissione confermava il parere negativo già espresso, evidenziando che la società non proponeva soluzioni alternative al progetto originario.

4.3. Il parere della Commissione veniva quindi trasmesso, ai sensi dell’articolo 146, co. 7, d.lgs. 42/2004, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per il Piemonte ai fini dell’espressione del parere vincolante ad essa spettante.

La Soprintendenza, in data 15 dicembre 2017, comunicava alla società preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e successivamente, in data 18 gennaio 2018, esprimeva parere vincolante negativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’intervento incompatibile con le prescrizioni d’uso dei beni paesistici e con la conservazione della visuale da corso Raffaello.

4.4. Il procedimento veniva conseguentemente definito in data 16 febbraio 2018 con il diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte del dirigente dell’Area Edilizia Privata della Città di Torino, il quale dava atto del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e del parere negativo vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

5. Con il ricorso in epigrafe, Wonder Wheel s.r.l. ha impugnato i provvedimenti sopra indicati, ovverosia il parere della Commissione locale per il paesaggio in data 29.6.2017, lo stralcio del verbale della Commissione locale per il paesaggio in data 9.11.2017, il preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza in data 15.12.2017, il parere vincolante della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica in data 12.1.2018; il parere vincolante negativo sull’autorizzazione paesaggistica in data 18.1.2018; il diniego di autorizzazione in data 16.2.2018.

Il ricorso è articolato in tre censure, con le quali si deducono (I) la violazione del D.M. 14.04.1948 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e apoditticità della motivazione quanto ai pareri della Commissione locale del 29.06.17 e del 09.11.17, (II) la violazione del D.M. 14.04.1948 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e apoditticità della motivazione quanto al preavviso di diniego del 15.12.17 e al parere vincolante della Soprintendenza del 12.01.18 e (III) l’illegittimità derivata del diniego di autorizzazione del 16.02.18.

6. All’udienza camerale del 9 maggio 2018, con ordinanza n. 185 del 11 maggio 2018, questo T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ritenendo gli stessi “congruamente motivati in relazione alla tutela del sito ed alle sopravvenute prescrizioni vincolistiche del piano paesaggistico regionale, approvato dalla Regione Piemonte con delibera del 3 ottobre 2017” e che “non può negarsi la rilevanza dell’impatto della ruota panoramica quale ‘attrattore percettivo principale’ nel Parco del Valentino, oltre che sulla visuale dal corso Raffaello verso il Parco”.

7. A seguito di appello cautelare, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3288 del 16 luglio 2018, ha riformato la pronuncia predetta disponendo da parte del Comune di Torino e della Soprintendenza degli approfondimenti istruttori, “rilevato che dall’esame della documentazione prodotta emergono incertezze in ordine alla completezza della valutazione svolta nel corso dell’istruttoria, in merito all’impatto paesaggistico della ‘ruota panoramica’ effettuata dalle amministrazioni (commissione locale per il paesaggio del Comune di Torino e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Torino), con particolare riferimento alla necessaria indicazione delle eventuali misure adottabili per mitigare ovvero escludere un impatto eccessivo di tale installazione”.

8.1. In asserita ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Wonder Wheel s.r.l. ha presentato alle Amministrazioni coinvolte, in data 2 ottobre 2018, alcune osservazioni di merito sui provvedimenti negativi e una nuova proposta progettuale con un posizionamento differente della ruota panoramica, seppur nella stessa area.

8.2. In data 4 ottobre 2018, la Commissione Locale per il Paesaggio, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, ha espresso un nuovo parere negativo, ritenendo che non vi siano misure da adottare per mitigare l’impatto e che tale mitigazione “potrà essere valutata solo nei confronti di una soluzione che preveda l’installazione della ruota in una diversa area della città, esterna alle visuali percepibili da corso Raffaello verso il Parco”; ciò in quanto “anche la rotazione del manufatto, in entrambe le soluzioni planimetriche proposte nella documentazione presentata, comport[a] la proiezione frontale delle 36 cabine e della struttura dell’impianto confermandone l’evidente impatto visivo, in contrasto con le prescrizioni specifiche del P.P.R.”.

8.3. Infine, in data 22 novembre 2018, è stato depositato in giudizio un rapporto della Soprintendenza nel quale, preso atto degli approfondimenti istruttori ordinati dal Consiglio di Stato, si afferma parimenti, con ampia motivazione, l’inesistenza di misure atte a mitigare l’impatto visivo della ruota panoramica e la necessaria collocazione della stessa in altra zona della città.

9. Le parti hanno depositato memorie e documenti in vista dell’udienza pubblica del 9 gennaio 2019, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

10. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere analizzati congiuntamente, in quanto identici ma rivolti nei confronti di atti diversi (il primo nei confronti dei pareri della Commissione locale del paesaggio del 29.06.17 e del 09.11.17 e il secondo nei confronti del preavviso di diniego del 15.12.17 e del parere vincolante della Soprintendenza del 12.01.18): con tali motivi si deduce l’illegittimità degli atti per violazione delle prescrizioni specifiche del D.M. 14.04.1948 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e apoditticità della motivazione.

10.1. In particolare, parte ricorrente evidenzia – per quanto di rilievo circa il posizionamento della ruota panoramica – che le prescrizioni specifiche del D.M. 14 aprile 1948 distinguono tra le “visuali percepibili dall’asse prospettico costituito dal viale alberato di corso Marconi e dal fulcro del Castello del Valentino e della Chiesa di San Salvario”, che sarebbero da “preservare” in assoluto, e le “visuali percepibili da corso Raffaello verso il parco”, che sarebbero meramente da “garantire”.

Da ciò discenderebbe, in tesi, l’illegittimità dei pareri della Commissione Locale del Paesaggio e di quello della Soprintendenza, nei quali si esclude che l’installazione della ruota panoramica “garantisca” le “visuali percepibili da corso Raffaello verso il Parco”: le Amministrazioni avrebbero in sostanza errato nel ritenere, a priori, l’impossibilità di modifica della visuale poiché le prescrizioni non imporrebbero di preservare tali visuali nella loro integrità.

10.2. Ritenuta – per effetto di tale interpretazione delle prescrizioni specifiche – la modificabilità di dette visuali, parte ricorrente si richiama, quanto al merito dell’intervento, a una relazione redatta dal proprio architetto paesaggista, nella quale si afferma che la ruota panoramica, “in ragione della connotazione strutturale della medesima che consta, appunto, come si può evincere dalla documentazione fotografica allegata […] di un asse centrale con una serie di raggi distanti fra loro e, quindi, trasparenti (tipo ruota di una bicicletta), non precluda assolutamente, attesa la trasparenza pressoché totale della struttura de qua, la visibilità, da Corso Raffaello, del rilievo collinare sullo sfondo né, tantomeno, occulti la statua equestre ad Amedeo di Savoia, dacché l’attrazione oggetto del contendere verrebbe posizionata […] dietro il monumento stesso, la cui visibilità risulterebbe salvaguardata nella sua totale integrità”.

10.3. Inoltre, gli atti impugnati sarebbero viziati da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, illogicità manifesta e apoditticità della motivazione, in quanto l’inserimento della ruota panoramica nel paesaggio non sarebbe stato valutato quale “parte di un contesto urbano vivo e dinamico” e “in considerazione del carattere mutevole del paesaggio”, “al fine di impedire una cristallizzazione del paesaggio stesso”.

10.4. Le censure, come eccepito dal Comune di Torino, sono inammissibili per la parte in cui si rivolgono nei confronti dei pareri della Commissione Locale del Paesaggio e del preavviso di diniego della Soprintendenza, trattandosi tutti di atti meramente endoprocedimentali, non immediatamente lesivi per l’istante.

10.5. Nel merito, le censure sono comunque infondate.

Anzitutto, l’interpretazione letterale delle prescrizioni specifiche svolta da parte ricorrente circa la distinzione tra le due visuali paesaggistiche sopra indicate, l’una da “preservare” nella sua integralità, l’altra da “garantire” meramente e quindi passibile di modifiche, non è condivisibile.

Va evidenziato che le prescrizioni del P.P.R. (adottato con deliberazione della Giunta Regionale 18/05/2015 n. 20 – 1442) utilizzano – con riferimento all’area in esame – i termini “preservare”, “garantire” e “salvaguardare” con perfetta equipollenza semantica, come si evince anche dall’inserimento dell’avverbio “analogamente” tra una visuale e l’altra: “devono essere preservate nella sua integrità le visuali dell’asse prospettico costituito dal viale alberato di corso Marconi e dai fulcri del castello del Valentino e della chiesa di San Salvario. Analogamente devono essere garantite le visuali percepibili dal corso Raffaello verso il parco con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale e il rilievo collinare sullo sfondo. Inoltre devono essere salvaguardate le visuali fruibili dal fiume verso l’area tutelata nel suo complesso”.

10.6. In ogni caso, anche a prescindere dalla non condivisibile distinzione operata da parte ricorrente, è indubbio che “garantire una visuale” significhi quantomeno che la stessa non possa essere modificata in maniera sostanziale.

L’operazione di verificare l’incidenza della ruota panoramica sulla visuale attiene senza dubbio alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Va ricordato – come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466) che “il giudizio affidato all’organo ministeriale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione (delegata o subdelegata) attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile”.

Così chiariti i confini del sindacato di legittimità, i vizi di eccesso di potere denunciati da parte ricorrente non sussistono nel caso di specie.

Le Amministrazioni interessate, infatti, hanno svolto una congrua analisi del caso concreto, individuando dapprima i valori paesaggistici tutelati e i vincoli normativamente posti e verificando poi la compatibilità in concreto tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato.

Tale giudizio è stato reso con riferimento ai contenuti specifici del vincolo gravante sull’area, alla valenza storica del parco e al suo processo di trasformazione, alla complessità del quadro panoramico creatosi e alla necessità di preservare le visuali percepibili da Corso Raffaello verso il Parco del Valentino (con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale), ai fini di una corretta leggibilità del paesaggio.

La Soprintendenza in data 18 gennaio 2018 ha infatti espresso il proprio parere negativo, “verificato che il progetto presentato propone un’incongrua trasformazione del contesto paesaggistico non in linea con quanto disposto dal Codice e che, se realizzato, può compromettere i valori paesaggistici individuati, vanificando le disposizioni dei Decreti Ministeriali citati, con grave pregiudizio per il pubblico interesse connesso con la tutela del paesaggio”, con la seguente motivazione: “L’area proposta per il posizionamento della ruota panoramica si trova all’interno del contesto paesaggistico tutelato dal D.M. 14/04/1948 ‘Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino’, in asse con corso Raffaello. Il parco, realizzato nella prima metà del Seicento quale cornice al castello del Valentino, completato e ridisegnato nella seconda metà dell’Ottocento, rappresenta un’importante testimonianza storica del disegno degli spazi verdi urbani dell’epoca ed elemento qualificante il contesto storico di Torino. Ai suoi margini, il complesso degli edifici di Torino Esposizioni, realizzato nel 1938 ovvero antecedentemente al dispositivo di tutela, costituisce elemento a sé, predominante nelle visuali percepibili dall’asse di corso Raffaello.

Posto in diretta relazione visiva con il fiume Po e con le aree collinari prospicienti, il Parco del Valentino nel suo ‘insieme costituito da boschi, prati, viali, chalets ed altre costruzioni costituisce un complesso panoramico assai caratteristico’, elemento significativo del paesaggio scenico urbano, le cui componenti non solo architettoniche ma anche vegetali, idriche, topografiche e ambientali richiedono di essere conservate nel rispetto del loro processo storico di formazione.

L’intervento di installazione della ruota panoramica risulta essere in contrasto con i valori naturalistici del parco e non coerente con le valenze storiche e paesaggistiche sopra richiamate, oltre a modificare notevolmente le visuali percepibili da Corso Raffaello verso il Parco del Valentino, con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale, e il rilievo collinare sullo sfondo. La ruota panoramica viene infatti a costituirsi quale attrattore percettivo principale, alterando i rapporti tra le componenti naturalistiche e paesaggistiche tutelate ed obliterando la loro riconoscibilità e corretta leggibilità.

Tale ipotesi progettuale, qualora fosse realizzata, avrebbe un forte impatto paesaggistico in netto contrasto con le specifiche prescrizioni d’uso dei bei paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettera b del codice riportate nel ‘Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte’, Parte prima, all’interno del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione n. 233 – 35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio Regionale”.

Non solo, come già accennato in fatto, la Commissione locale del paesaggio e la Soprintendenza, a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sopra citata, hanno ulteriormente riconsiderato la possibilità di inserire nel contesto paesaggistico del Parco la ruota, con misure di mitigazione, addivenendo alla conclusione dell’impossibilità di proporre misure di tal genere, a causa del significativo impatto visivo dell’opera.

In particolare, nel rapporto della Soprintendenza depositato in giudizio il data 22 novembre 2018, si legge: “l’importanza del luogo e la sua estrema delicatezza, all’interno del più antico e famoso Parco della Città e ricompreso nella buffer zone relativa al Castello del Valentino, sono state da sempre evidenziate negli atti di competenza della Scrivente, così come il forte impatto generato dalla Ruota Panoramica, tanto da addivenire all’ammissibilità della sua collocazione esclusivamente nei limiti di una previsione temporanea, con un limite temporale definito e strettamente legato ad un evento (le Manifestazioni previste dalla Città di Torino per Expo 2015) e in vista di una sua futura ricollocazione in altra sede più opportuna.

L’intervenuta approvazione del PPR e il corrispondente quadro normativo, così come ampiamente illustrato poco sopra, non consentono a questa Soprintendenza, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., di sopravvenire all’individuazione di misure eventualmente adottabili per mitigare ovvero escludere l’impatto di tale installazione, nell’ambito della conformità al PPR, che non portino ad un progetto totalmente diverso da quello presentato, in termini di collocazione, dimensioni e connotazione strutturale della Ruota per le ragioni sopra espresse. Non risulterebbero cioè sufficienti modifiche alla struttura della ruota quali la sua “assoluta trasparenza”, né inserimenti di quinte arboree per mitigarne la visibilità, né tanto meno lo spostamento rispetto all’assialità di Corso Raffaello verso il parco e il fulcro centrale del monumento ad Amedeo di Savoia, a mitigare o escludere l’impatto eccessivo della ruota stante la dimensione stessa della medesima. Ovvero l’attrazione delle Grande Ruota Panoramica così come proposta può trovare collocazione solamente in altri luoghi della città che possano ritenersi maggiormente opportuni per l’assenza di emergenze di tipo paesaggistico e monumentale da tutelare, per i quali questa Soprintendenza si rende sin da subito disponibile ad un immediato confronto”.

In conclusione, l’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale e dalla Soprintendenza, per quanto analiticamente riprodotto nel presente paragrafo (e nella parte in fatto), si presenta approfondita e scevra da valutazioni irragionevoli o contraddittorie, nonché adeguatamente motivata.

10.8. Si evidenzia inoltre che le considerazioni espresse dall’architetto paesaggista di parte ricorrente circa la “trasparenza dell’opera” da un punto di vista paesaggistico e la necessità di considerare il paesaggio dinamicamente e non staticamente sono valutazioni attinenti al merito, che si pongono nell’ambito dell’opinabilità, precluso al sindacato giurisdizionale.

Nessuna delle predette considerazioni vale infatti a far emergere la palese illogicità dei provvedimenti impugnati: non quella attinente alla cd. “trasparenza” dell’opera, atteso che – viste le fotografie di rendering prodotte – le motivazioni delle Amministrazioni circa l’impatto visivo non paiono affatto illogiche; né quelle circa la necessità di considerare il paesaggio nel suo aspetto dinamico ed evolutivo, poiché del processo storico di trasformazione si dà conto anche nei provvedimenti impugnati, giungendo discrezionalmente a conclusioni diverse da quelle della società ricorrente.

11. Con il terzo motivo di ricorso motivo, infine, viene dedotta l’illegittimità derivata del diniego di autorizzazione del 16 febbraio 2018, adottato dal dirigente dell’area edilizia.

Non trovando accoglimento i primi due motivi di ricorso svolti nei confronti degli atti presupposti, consegue anche l’infondatezza della presente censura.

12. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve quindi essere rigettato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente ricorso, alla luce della peculiarità della fattispecie e dell’approfondimento istruttorio resosi necessario nel corso del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Laura Patelli        Domenico Giordano