Cass. Sez. III n. 28727 del 17 luglio 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Di Franco
Urbanistica.Sospensione condizionale e termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo

Nel caso in cui il giudice ometta di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni, stabilito dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto ad Anna Di Franco con la sentenza del 5 giugno 2017 del Tribunale di Napoli Nord, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2019, avendo la condannato omesso di provvedere alla demolizione delle opere abusive cui tale beneficio era stato subordinato, e ha dichiarato inammissibile per rinuncia l’istanza della medesima Di Franco di revoca dell’ordine di demolizione impartitole con la stessa sentenza (avendo la condannata rinunciato a tale richiesta per aver presentato istanza di autodemolizione delle opere abusive).
La Corte d’appello, sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 37503 del 2022 (secondo cui “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza”), ha dato atto della mancata fissazione nella sentenza di condanna del termine per provvedere alla demolizione delle opere abusive, ritenendo di conseguenza che lo stesso, pari a cinque anni ai sensi dell’art. 163 cod. pen. e decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, ossia dal 15 gennaio 2019, sarebbe scaduto il 15 gennaio 2024, con la conseguente impossibilità per la condannata di provvedere spontaneamente, nel tempo residuatole, alla demolizione e così di adempiere alla condizione apposta al beneficio, che è quindi stato revocato con l’ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato Mario Reffo, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 165 e 168 cod. pen.
Ha censurato, in particolare, la valutazione prognostica formulata dalla Corte d’appello a proposito della impossibilità, per la Di Franco, di provvedere spontaneamente alla esecuzione della demolizione nel tempo intercorrente tra la data della decisione, ossia il 10 gennaio 2024, e la scadenza del termine per eseguire la demolizione, individuato dalla stessa Corte d’appello nel 15 gennaio 2024, ossia decorsi cinque anni dalla definitività della condanna.
Tale valutazione esulerebbe, ad avviso della ricorrente, dall’ambito dei poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione e sarebbe, inoltre, priva della necessaria considerazione della rilevanza della istanza di autodemolizione avanzata dalla stessa Di Franco il 9 gennaio 2024, dopo che era stato eseguito il sopralluogo da parte del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero allo scopo di redigere il computo metrico delle opere da demolire.
Ha censurato anche il rigetto dell’istanza di rinvio formulata all’udienza del 10 gennaio 2024, avanzata proprio allo scopo di poter provvedere spontaneamente alla demolizione, che aveva chiesto di poter eseguire autonomamente, e ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, richiamando il chiarimento interpretativo fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37503 del 2022 e sottolineando che la revoca del beneficio della sospensione condizione della pena era stata disposta indebitamente, prima della scadenza del termine di cinque anni decorrente dalla condanna per provvedere spontaneamente alla demolizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Dall’ordinanza impugnata si ricava che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato accordato alla condannata Di Franco alla condizione dell’esecuzione della demolizione delle opere abusive, ordinata con la sentenza del 5 giugno 2017 del Tribunale di Napoli Nord, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2019.
La Corte d’appello di Napoli, investita dal pubblico ministero della richiesta di revoca di tale beneficio, ha ritenuto applicabile anche alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione delle opere abusive il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Liguori (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01), secondo cui “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza”.
La Corte d’appello, richiesta del pubblico ministero di revocare tale beneficio, ha quindi ritenuto che il termine applicabile per l’adempimento dell’obbligo al quale era stata subordinata la sospensione condizionale sia quello di cinque anni di cui all’art. 163 cod. pen., decorrente dalla irrevocabilità della sentenza, con scadenza, quindi, al 15 gennaio 2024, e ha revocato il beneficio, ritenendo che nel tempo intercorrente tra la data della decisione e la scadenza del termine, pari a cinque giorni, la condannata non avrebbe potuto provvedere alla demolizione.

3. Osserva dunque il Collegio come la decisione di revoca del beneficio sia corretta, ma per ragioni diverse da quelle esposte nell’ordinanza impugnata.
La Corte d’appello, come evidenziato, ha ritenuto applicabile alla esecuzione della demolizione delle opere abusive, in difetto di fissazione di un termine da parte del giudice, quello di cinque anni di cui all’art. 163 cod. pen., che ha ritenuto vanamente decorso (o comunque non più utilizzabile stante la sua esiguità).
Va, però, osservato che tale termine, proprio secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Liguori richiamata dalla Corte d’appello (che peraltro riguarda il diverso caso dell'adempimento di un obbligo risarcitorio al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena), deve essere individuato solo in difetto di fissazione dello stesso, ex lege o da parte del giudice, stante la centralità del termine all’interno della fattispecie della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi, di cui costituisce elemento essenziale (v. pagg- 9 – 10 della citata sentenza Liguori).
La demolizione delle opere abusive, però, qualora il giudice abbia, come nel caso in esame, omesso di fissare il termine per adempiere al relativo obbligo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve comunque essere eseguita entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, posto che tale termine è desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783 – 01; Sez. 3, n. 22258 del 28/04/2016, Leone, Rv. 267358 – 01, che ha ribadito che “In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine”; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Baccari, Rv. 262419 – 01; Sez. 3, n. 10581 del 06/02/2013, Lombardo, Rv. 254757 – 01). 
Detto termine, infatti, è espressamente stabilito dall’art. 31, terzo comma, d.P.R. 380/2001, che, tra l’altro, stabilisce anche l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, cosicché non è necessario il ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 163 cod. pen. per individuare il termine entro il quale la demolizione deve essere eseguita, criterio al quale, quindi, la Corte d’appello ha fatto indebitamente riferimento, essendo il termine stabilito in via generale e senza possibilità di equivoci dalla legge.

4. Va, pertanto, tenuto conto di quanto esposto dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Liguori, ribadito il principio di diritto secondo cui:
“nel caso in cui il giudice ometta di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni, stabilito dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”.

5. Nel caso in esame al momento della decisione da parte della Corte d’appello detto termine era certamente e, da tempo, decorso, con la conseguente legittimità della revoca del beneficio accordato alla condannata alla condizione della demolizione delle opere abusive, cui la stessa non ha ottemperato entro il termine di 90 giorni stabilito dalla legge.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, essendosi la condannata resa inadempiente all’obbligo (la demolizione del fabbricato abusivo) al quale il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato, obbligo da adempiere, in difetto di fissazione di un diverso termine da parte del giudice, nel termine legislativamente stabilito di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ampiamente decorso al momento della adozione del provvedimento impugnato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/6/2024