Pres. Lupo Est. Grassi Ric. Tateo
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e rilascio titolo abilitativo.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale, avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata.
SENTENZA N. 1254
REG. GENERALE N. 33402/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO Presidente
1.Dott. ALDO GRASSI Consigliere
2. " MARIO GENTILE Consigliere
3. " LAURENZA NUZZO Consigliere
4. " GIOVANNI AMOROSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TATEO ROSA VITA, nata a Valenzano il 27 Giugno 1962; avverso
l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 9/VII/'07;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. F.
Salzano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. A. D'Amico, difensore d'ufficio della ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Nel corso delle investigazioni preliminari condotte a carico di Rosa
Vita Tateo, Gianfranco Impedovo e Lorenzo Lorusso, indagati in ordine
ai reati previsti dagli arti, 30 e 44 lett. c) D.P.R. 380/'01; 31 e 44
lett. b) D.P.R. 380/'01; 734 c.p. e 181 D.Lgs. 42/'04 -per avere, la
prima quale proprietaria e committente delle opere, il secondo quale
costruttore ed esecutore materiale di esse ed il terzo quale
progettista e direttore dei relativi lavori, eseguito le opere
analiticamente descritte nei capi d'imputazione, comportanti
lottizzazione abusiva, a scopo edificatorio, dei terreni su cui
sorgeva, in agro di Conversano, la "Antica Masseria", esercente
attività agrituristica, opere eseguite in zona soggetta a vincolo
paesaggistico, in prossimità ed a distanza degli immobili preesistenti
e costituite da numerosi corpi di fabbrica nuovi, destinati anche ad
alloggi uni e bi-familiari, a corpi tecnici e ad aree di parcheggio,
nonché da aree-giardino, da verande e da una pista carrabile con fondo
battuto, senza il nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo, così alterando la bellezza naturale dei luoghi- il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedeva il sequestro
preventivo di tutte le opere edilizie e delle aree su cui esse
insistevano.
Il Giudice per le indagini preliminari del detto Tribunale, con decreto
dell'1/02/'07, disponeva il sequestro preventivo solo della zona a
parcheggio privato, posta nella c.d. "area annessa"
del Piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio"
della Regione Puglia e rigettava, nel resto, la richiesta, ritenendo
non ravvisabile l'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva in quanto
la struttura unitaria dell'originario corpo di fabbrica sarebbe rimasta
immutata, le opere eseguite avrebbero comportato solo un diverso "restyling"
della distribuzione ed articolazione degli spazi, senza la necessità di
ulteriori interventi di completamento urbano. e la realizzazione di
manufatti nell'area di cento metri dal confine boschivo era da
considerarsi lecita in quanto integrazione di manufatti già esistenti,
comportante una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% fissato
nell'art. 3.10, paragrafo 5.2, del vigente Piano urbanistico
territoriale tematico.
Contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di sequestro, il P.M.
proponeva appello ed il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9/VII/'07,
disponeva il sequestro preventivo di tutte le opere e delle aree su cui
esse insistono, ubicate in agro di Conversano presso la "Antica
Masseria" o "Masseria Elefante", affermando e ritenendo:
a) che il reato di lottizzazione abusiva, materiale o negoziale, è
ravvisabile sia nello assoggettamento di un'area, avulsa da aggregati
abitativi, ad un processo di urbanizzazione, mediante la realizzazione
di manufatti abitativi e di opere di urbanizzazione, sia in presenza di
interventi, sul territorio, idonei a comportare una nuova definizione
dell'assetto preesistente di esso in zona urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, in cui si evidenzi l'esigenza di raccordo
con l'aggregato abitativo già esistente o di potenziamento delle
pregresse opere di urbanizzazione, sia ancora nell'insieme di opere o
di atti giuridici che comportino una trasformazione urbanistica o
edilizia di terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento
all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di
interesse privato o collettivo, tali da creare una nuova maglia di
tessuto urbano;
b) che, nella fattispecie in esame, le opere ancora in corso di
esecuzione costituivano non semplici modifiche ricadenti all'interno di
un corpo di fabbrica rimasto inalterato nella sua unità funzionale ed
ontologica, né ristrutturazione della masseria preesistente o
ampliamento dei locali originari del complesso masserizio, ma
comportavano trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni
attraverso la realizzazione di interventi di consistente entità
(numerosi alloggi, ampio vano interrato, piazzale, bar-hall, parcheggi,
piscina, etc.), a circa 150 metri dai locali dell'originaria struttura,
quindi in posizione distaccata da essi, aventi carattere di assoluta
autonomia e novità sia sul piano dell'utilizzabilità, sia su quello
della valutazione economico-sociale;
c) che dette opere, destinate a produrre la radicale trasformazione
dell'area interessata, incidevano sull'assetto del territorio e
comporterebbero un notevole aggravio del carico urbanistico della zona,
con conseguente necessità di dotare la stessa di nuovi ed efficienti
servizi strumentali;
d) che la caratteristica lottizzatoria degli interventi in questione
era dimostrata anche dal fatto che la Tateo si era impegnata con il
responsabile dell'area tecnica del Comune di Conversano, al di fuori di
un apposito piano di lottizzazione convenzionale e con atto d'obbligo
unilaterale del '03, alla realizzazione, a proprie cura e spese, di
spazi di sosta, di rete fognante, di impianto di depurazione e di rete
di distribuzione delle acque, dell'energia elettrica, del gas e del
telefono, nonché all'allacciamento alla illuminazione pubblica, dal che
era dato desumere che l'area di che trattasi, non ancora urbanizzata,
era destinata ad insediamenti di carattere residenziale o produttivo,
mediante l'edificazione di fabbricati che comportavano la realizzazione
di imponenti opere di urbanizzazione, per le quali aveva ceduto al
Comune gratuitamente circa 1800 metri quadrati di area ricadente in
zona boschiva;
e) che l'autorizzazione paesaggistica intervenuta nelle more solo per
alcune delle programmate opere edilizie, confermava che esse erano
originariamente sprovviste di un necessario provvedimento permissivo;
f) che anche l'attività di trasformazione del territorio mediante la
realizzazione di opere situate nell'area annessa al confine boschivo
era in violazione delle prescrizioni contenute negli arti. 3.10 e 4.2
del PUTT, in virtù delle quali non erano autorizzabili i piani o
progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi ed
erano vietate aratura profonda e movimenti di terra tali da alterare in
modo sostanziale e stabile la morfologia del sito;
g) che le opere in questione erano anche idonee ad alterare la bellezza
dei luoghi e che, dunque, tutti i reati oggetto d'indagine dovevano
ritenersi legittimamente ipotizzati;
h) che erano esistenti anche le esigenze cautelari connesse al pericolo
di protrazione dell'attività illecita, non essendo le opere ancora
ultimate, di abitazione di manufatti edificati in violazione degli
strumenti urbanistici esistenti, nonché di aggravio del carico
urbanistico della zona;
i) che il reato di lottizzazione abusiva, oggetto di investigazione,
comporta, in caso di condanna dei responsabili, la confisca
obbligatoria dei terreni, sicché il sequestro preventivo di essi andava
disposto anche ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p..
Avverso l'ordinanza di sequestro la Tateo ha proposto ricorso per
Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto
e contraddittorietà di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
I. che il Giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto dell'esito
degli interventi effettuati dal Corpo Forestale di Noci, condensati
nella relazione del 9/III/06, in cui si darebbe atto che tutte le opere
edilizie erano state assentite dal Comune di Conversano con i permessi
di costruzione n. 72 del 18/XII/'03 e di variante del 31/V/'05, né
avrebbe considerato l'autorizzazione paesaggistica del 22/X/03;
II. che il reato di lottizzazione abusiva sarebbe stato ipotizzato
illegittimamente in quanto le opere in questione avrebbero lo scopo di
ristrutturare il preesistente complesso ricettivo e ricreativo "Antica
Masseria" e non sarebbero stati posti in essere né atti negoziali di
cessione di quote degli immobili o del terreno, né frazionamento di
questo.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere
rigettato, con conseguente condanna della ricorrente -a mente dell'art.
616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.
Va anzitutto puntualizzato che, in tema di sequestro preventivo, la
verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da
parte del Tribunale del riesame o dell'appello e di questa Corte, non
può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al
reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al
controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale
ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta
dell'antigiuridicità penale del fatto (v. conf. Cass. Sez. Un.
7/XI/'92, Midolini e sez. III pen., 2N/'01, Berengo; 9/XI/'04, Sambuco;
18/1P05, Giacalone e 1.8/X/'06, Salviani).
Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure
cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono
estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da
ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del
provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo
di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione
sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e
sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato (v. conf. Cass. Sez.
Un. 23/1V/'93, Gifuni; sez. III pen., 14/X/'94, Petriccione e
14/IV/'98, Silverio).
Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente
la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del
fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati
al Giudice del procedimento principale (v. conf. Cass. sez. VI pen.,
4/II/'93, Francesconi; sez. III pen., 3/X/'00, Caruso; 1/X/'99,
Borretti; 14/IV/'98, Silverio e 16/1P96, Lopez).
Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione
avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure
cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non
anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le
censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate
inammissibili.
A mente dell'art. 321 c.p.p., quando vi è pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa di questo aggravare
o protrarre le conseguenze, o agevolare la commissione di altri reati,
di essa può essere disposto e/o mantenuto il sequestro preventivo, il
quale può avere ad oggetto anche le cose confiscabili.
Ai fini, dunque, della legittimità della misura cautelare reale di che
trattasi occorre solo verificare che nei fatti, così come rappresentati
dal P.M., siano ravvisabili il reato o i reati oggetto di indagine, a
nulla rilevando -in questa sede- che il soggetto o i soggetti indagati
ne siano o possano esserne ritenuti responsabili penalmente.
Ciò premesso, rileva la Corte che nella fattispecie in esame i reati
oggetto di investigazione appaiono essere stati legittimamente
ipotizzati in quanto nelle opere in corso di realizzazione,
analiticamente indicate nei capi di imputazione, é astrattamente
ravvisabile, in considerazione della loro entità ed ubicazione, anche
la contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le censure con le quali la ricorrente lamenta vizi di motivazione
dell'ordinanza impugnata sono inammissibili, ai sensi dell'art. 325 co.
1 c.p.p. e, dunque, non debbono essere esaminate.
La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale,
avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando -come nel caso in
specie- non risulti essere stata espressamente autorizzata.
I principi di diritto che il Tribunale di Bari ha posto a fondamento
della propria decisione sono giuridicamente corretti ed appaiono
opportunamente richiamati, essendo stato ritenuto che le opere in corso
di realizzazione presso la "Antica Masseria" sono, per estensione,
natura ed ubicazione, non di ristrutturazione del complesso
agri-turistico preesistente, ma idonee ad operare una radicale
trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, che
richiede ingenti opere di urbanizzazione.
L'affermazione del Tribunale di Bari relativa alle prescrizioni
contenute negli artt. 3.10 e 4.2 del PUTT [sopra riportata sub lett. 0]
è fondata in quanto il Piano urbanistico territoriale tematico della
Regione Puglia -approvato con delibera n. 1748 del 15/XII/OO e divenuto
esecutivo il l 2/1/01- sottopone l'intero territorio regionale a
specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante
formazione dei processi che debbono sovrintendere alla sua
trasformazione fisica, al fine di salvaguardarne l'identità storica e
culturale e di rendere compatibile la qualità, del paesaggio, nelle sue
componenti strutturali, con il suo uso sociale.
Trattasi, dunque, di un piano urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al
piano territoriale di coordinamento ed idoneo a produrre, oltre agli
effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche
effetti diretti nei confronti dei privati, con vincoli generali e
particolari, purché pertinenti alla specificità tematica del piano
medesimo.
Il detto PUTT, inoltre, estende la sua portata, oltre che ai beni
vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica,
ma egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto
espressione della più generale potestà urbanistica regionale in materia
paesaggistico-ambientale (v. conf. Cass. sez. III pen., 20/IX/'07,
Simone ed altri).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da Rosa Vita Tateo avverso l'ordinanza del
Tribunale di Bari in data 9/VII/'07 e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 Dicembre 2007.