Cass. Sez. III n. 16899 del 11 maggio 2026 (UP 11 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Malvaso
Urbanistica. Sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo e responsabilità del committente esperto

In materia urbanistica, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso di costruire e la sua conformità alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale. Tale sindacato non si limita al riscontro ontologico dell'atto ma investe la conformità sostanziale dell'opera al quadro prescrittivo di riferimento (PRG e PPE), che non può ritenersi superato da varianti adottate in violazione delle norme procedimentali e di competenza. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 481 cod. pen. e della contravvenzione edilizia, la qualità di committente "esperto" del ricorrente (costruttore ed ex componente della commissione urbanistica) esclude l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale o extrapenale integratrice, sancendo il concorso morale nella falsa attestazione di conformità allegata alla richiesta di titolo abilitativo macroscopicamente illegittimo.

RITENUTO IN FATTO

    La Corte di appello di Roma adita nell’interesse di Malvaso Vincenzo avverso la sentenza del tribunale di Latina con la quale era stato condannato a seguito di giudizio abbreviato, ( in concorso con Di Rubbo Giuseppe nei cui confronti si procedeva separatamente) in ordine al reato ex art. 323 cod. pen. nonché in relazione ai reati ex artt. 44 lett. b) del DPR 380/01 e 481 cod. pen., commessi il 27.08.2013, riformava parzialmente la sentenza impugnata assolvendo l’imputato – che aveva rinunziato alla prescrizione – in ordine al reato ex art. 323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e rideterminando la pena per i residui reati in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.
    Avverso la predetta sentenza Malvaso Vincenzo, che ha rinunziato alla prescrizione, ha proposto, mediante i suoi difensori, ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
    Con il primo, rappresenta la violazione dell’art. 481 cod. pen. e il vizio di carenza di motivazione. Non si sarebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte attestativa della conformità alla disciplina urbanistica di quanto attestato nel permesso di costruire n. 41 EP/2013. Tanto con riguardo alla distanza dall’asse della via Piave, rispetto alla quale, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, non sussisterebbe alcuna imposizione, all’interno delle norme di settore, di distacco di 24 ml. del lato corto dell’edificio interessato dai fatti contestati. Segue sul punto la citazione di stralci della consulenza. In proposito la corte di appello si sarebbe limitata a sostenere che le argomentazioni difensive non avrebbero efficacemente contestato le conclusioni cui è pervenuta la prima sentenza di merito. Da qui la necessaria assoluzione dell’imputato. Si contesta poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto sufficiente rilevare la qualità di committente dei lavori in capo al ricorrente per riconoscerlo quale concorrente nel reato ex art. 481 cod. pen. con il tecnico progettista incaricato di asseverare la conformità del progetto alla normativa di settore stante la fisiologica asimmetria informativa esistente tra committente e progettista. Non si comprenderebbe al riguardo quale sarebbe stata la condotta contributiva del ricorrente, né la sentenza si sarebbe soffermata sui profili soggettivi del reato riguardanti il ricorrente, non essendosi considerato il possibile errore in cui l’imputato sarebbe incorso firmando la domanda di permesso fondata sulla documentazione ritenuta infedele. La corte avrebbe dovuto soffermarsi sulla possibile conoscenza della disciplina urbanistica rilevante da parte del ricorrente, secondo il parametro di agente esperto, tale non essendo il ricorrente, quale mero committente.
    Con il secondo motivo deduce lil vizio di carenza di motivazione e la violazione dell’art. 44 lett. b) del DPR 380/01 con riguardo ai motivi di appello diretti a escludere la configurabilità dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Si contesta la tesi formulata in sentenza della macroscopica illegittimità del permesso di costruire e quindi della sua inesistenza sostanziale, quale conseguenza delle violazioni riscontrate con riguardo alla approvazione di una variante del 2012. Si contesta in particolare la circostanza per cui la Corte avrebbe mutuato i ritenuti profili di illegittimità del premesso di costruire da vizi del procedimento di adozione del PPE, quale provvedimento amministrativo presupposto in base al quale è stato rilasciato il titolo edilizio. Così estendendo oltremodo la fattispecie contravvenzionale, che sarebbe stata dilatata fino a comprendere profili procedurali degli atti urbanistici di riferimento, comprendendo nel concetto di macroscopica illegittimità del titolo urbanistico anche la illegittimità della procedura amministrativa di approvazione del PPE. In questo modo la contravvenzione si porrebbe a tutela della mera funzione di regolamentazione amministrativa tradendo la tutela sostanziale del territorio. Il tutto in contrasto con il principio di tassatività della norma penale, con il divieto di analogia in malam partem e con la riserva di legge oltre che con lo stesso principio di legalità. Tanto a fronte della assenza di ogni equiparazione normativa tra illegittimità o inesistenza del titolo abilitativo edilizio e l’illegittimità del procedimento di approvazione di una variante che ne costituisca l’atto amministrativo presupposto. Tanto avrebbe anche gravi ripercussioni in punto di rimproverabilità della condotta sostenendosi altresì, in tale quadro, con riguardo al ricorrente, che la valorizzazione, intervenuta in sentenza, della sua qualifica e della riconducibilità allo stesso del vantaggio derivante dalle operazioni urbanistiche intervenute, non esaurirebbe il tema della rilevanza dell’errore in cui sarebbe potuto incorrere l’imputato. E si ribadisce la esclusione per l’imputato della qualifica di soggetto esperto rispetto ai parametri urbanistici ed edilizi. Egli pur avendo ricoperto un ruolo nell’ambito della commissione urbanistica del comune, di Latina nel 2009, non potrebbe possedere le necessarie cognizioni in merito alla esatta perimetrazione dell’area di interesse, e quindi si esclude che non potesse versare nella condizione di una inevitabile ignoranza. L’ignoranza inevitabile attribuibile al ricorrente non sarebbe preclusa neppure dal mero dato della riconducibilità allo stesso del vantaggio derivante dalle operazioni urbanistiche intervenute, se doverosamente inserite in un più ampio e ripetuto quadro programmatorio intervenuto, e citato in ricorso. Da qui l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen laddove si dichiara inescusabile l’errore sulla legge penale da parte del ricorrente senza considerare come il dato del vantaggio personale sia caratteristica intrinseca ad ogni richiesta di permesso di costruire. A sostegno delle tesi suesposte si richiama anche l’intervenuta sentenza irrevocabile del tribunale di Latina, n. 628 del 2020, che ha escluso la sussistenza di un programma criminoso teso a favorire il ricorrente mediante l’adozione di una serie di atti amministrativi illegittimi, anche rilevando la problematicità del quadro interpretativo della complesisva programmazione intervenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    In ordine al primo motivo e con riguardo, innanzitutto, alla doglianza per cui non si sarebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, attestativa della conformità alla disciplina urbanistica di quanto stabilito nel permesso di costruire n. 41 EP/2013, con particolare riguardo alla distanza dall'asse della via Piave, si tratta di censura manifestamente infondata: sia perché la Corte di appello, in adesione anche con la conforme sentenza di primo grado, ha ripercorso le ragioni, complessive, della abusività dell’opera, in sintesi riconducibili alla assenza di un’adeguata e legittima variazione del precedente PPE, limitativo e impeditivo della edificazione concretamente realizzata, nonché alla insistenza dell’opera stessa, altresì, in area di rispetto inedificabile, in violazione persino della illegittima “variante” al PPE del 1987 realizzata con delibere di giunta comunale di cui alle due sentenze di merito conformi; sia perché non si dà conto della decisività di tale doglianza, rispetto alla più complessiva motivazione che valorizza, come sopra accennato, la persistenza e quindi la violazione delle previsioni e delle prescrizioni conformative del PRG e del PPE del 1987, da intendersi “insuperati” dalla illegittima variante del 2012; sia perché investe il tema della ricostruzione del rispetto o meno delle distanze dell’opera rispetto alla linea viaria, che implica una valutazione di fatto, inammissibile in questa sede.

1.1. Quanto poi, alla doglianza per cui la Corte di appello avrebbe ritenuto sufficiente rilevare la qualità di committente dei lavori in capo al ricorrente per riconoscerlo quale concorrente, nel reato ex art. 481 cod. pen., con il tecnico progettista - nonostante la fisiologica asimmetria informativa esistente tra committente e progettista incaricato di asseverare la conformità del progetto alla normativa di settore, la mancata analisi, comunque, del possibile errore in cui l'imputato sarebbe incorso firmando la domanda di permesso fondata sulla documentazione ritenuta infedele, e l’assente illustrazione della condotta contributiva del ricorrente –, si tratta di censura da esaminare congiuntamente con il secondo motivo sulla carenza di motivazione e la violazione dell’art. 44 lett. b) del DPR 380/01 con riguardo ai motivi di appello diretti a escludere la configurabilità dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, attesa la connessione delle argomentazioni sui due profili critici sopra sintetizzati.
1.2. Appare allora preliminare esaminare le argomentazioni difensive per cui i ritenuti profili di illegittimità del premesso di costruire inerente l’opera assunta come abusiva sarebbero stati desunti, non correttamente, da vizi del procedimento di adozione della variazione al PPE, quale provvedimento amministrativo presupposto in base al quale è stato rilasciato il titolo edilizio, così estendendo oltremodo la fattispecie contravvenzionale, che sarebbe stata dilatata fino a comprendere profili procedurali degli atti urbanistici di riferimento, comprendendo nel concetto di macroscopica illegittimità del titolo urbanistico anche la illegittimità della procedura amministrativa di approvazione del PPE. Il tutto in contrasto con il principio di tassatività della norma penale. Si tratta di argomentazioni innanzitutto nuove. Invero, nell’atto di appello si contesta, nei primi due motivi, la ritenuta illegittimità della complessiva procedura amministrativa che ha condotto, alfine, al rilascio di titoli abilitativi per l’opera in questione, sostenendosene, al contrario, la piena legittimità anche con riferimento alle delibere di giunta comunale del 2012 che variando, in sintesi, i contenuti del precedente PPE, fondarono il rilascio del titolo abilitativo finale. Con il terzo motivo poi, si formulano deduzioni in punto di critica dell’allora contestato reato ex art. 323 cod. pen. escludendone la integrazione attraverso la “violazione delle norme procedimentali inerenti la distribuzione della competenza tra Consiglio e Giunta comunale” oltre che la sussistenza dell’elemento soggettivo. Con l’aggiunta della tesi della applicabilità rispetto alla predetta fattispecie dell’art. 47 cod. pen. Il quarto motivo prosegue poi, in tema di insussistenza altresì dell’art. 481 cod. pen. per mancata illustrazione della condotta concorsuale in punto di falsa attestazione oltre che in mancanza di ogni assenza di conformità del progetto approvato alle normative urbanistiche rilevanti. Consegue che la tesi della inconfigurabilità della fattispecie ex art. 44 del DPR 380/01 in ragione di una inammissibile valorizzazione di meri vizi procedimentali quali quelli di incompetenza inerenti alle delibere di giunta comunale che avrebbero “variato” il PPE per l’area su cui insisteva l’opera abusiva e costituito il presupposto per l’adozione del permesso di costruire finale, appare dedotta per la prima volta in questa sede ( anche in assenza di accenni alla stessa, in sede di riepilogo dei gravami riportato nella sentenza impugnata). E' pur vero che il tema della qualificazione giuridica (e delle sue implicazioni procedurali) può esser proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione seppur con onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., di mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015 Rv. 265343 – 01; Sez. 6 sent. 10373/02 e Sez.3 sent. 21922/08) Tuttavia, occorre, nel caso in esame, tenere conto della diversa operatività e prospettiva del giudizio del giudice penale in ordine a reati ex art. 44 DPR 380/01 rispetto all’analisi che in sede amministrativa, anche eventualmente giurisdizionale, si può imporre rispetto ad atti amministrativi ed alle relative procedure. Vengono in proposito in rilievo plurimi punti di riflessione. Innanzitutto, come è stato precisato da questa Suprema Corte (in motivazione Sez. 3 - n. 31356 del 10/06/2021 Ud. (dep. 10/08/2021 ) Rv. 282853 – 01), il principio iura novit curia, che eleva a dovere di ufficio la ricerca del "diritto", lasciando sempre a carico delle parti la prova del "fatto", trova un suo limite nelle sole vere e proprie fonti di diritto oggettivo di cui all'art. 1 disp. prel. c.c., e quindi in precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità; con esclusione sia di quelli aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi) o la cui normativa è puramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti interni ( Sez. civ. 3 -, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 Rv. 656335 - 02; Cass. 17.5.1976, n. 1742). Si è anche precisato, quanto ai regolamenti (Cass. civ. Sez. 3, n. 6933 del 05/07/1999 Rv. 528289 - 01; Cass. S.U. 28.11.1994,n. 10124), che essi sul piano contenutistico si distinguono dagli atti e dai provvedimenti amministrativi in quanto questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili; i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione e secondaria rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Questi ultimi rientrano, quindi, tra le fonti di diritto oggettivo di cui all'art. 1 prima citato. Con particolare riferimento al regolamento comunale, esso si inquadra in quelli, tra le fonti oggettive del diritto, propri di enti pubblici non statali, e rimanda alle disposizioni sulla legge in generale con particolare riferimento ai regolamenti " di altre autorità " (distinte come tali dal Governo) disciplinati da "leggi particolari". Consegue, rispetto al caso in esame, una prima preclusione alla deduzione qui da ultimo in esame: con essa si vuole rappresentare la sostanziale irrilevanza, per mero vizio di incompetenza, ai fini della individuazione di una disciplina urbanistica complessiva ritenuta non conforme all’opera abusiva realizzata, delle delibere della giunta comunale di “variante” al PPE preesistente. Tali atti, tuttavia, come anche i correlati strumenti urbanistici di riferimento (PRG e PPE del 1987) alla luce del principio prima citato si pongono come meri “fatti”. Ciò fa sì che la relativa analisi rispetto alla configurabilità o meno dell’art. 44 citato in ragione della dedotta natura di vizi di incompetenza, andava innanzitutto sottoposta, ai giudici di merito, in particolare alla corte di appello, per poi eventualmente sottoporre a critica la relativa decisione in sede di legittimità e secondo i relativi parametri tipici. In altri termini, la peculiarità dell’oggetto della censura qui in esame, costituita dalla natura fattuale degli atti investiti dalla critica difensiva, fa sì che tale doglianza, proposta per la prima volta in questa sede, non qualificandosi come mera censura giuridica bensì in fatto, presenta un carattere di novità di una questione di merito, che, come tale, la rende di per sé inammissibile in questa sede. Ulteriore profilo di rilievo, come accennato, attiene allo spazio operativo del sindacato del giudice penale. Si fa riferimento ai limiti del controllo del giudice penale sull'atto amministrativo ai fini dell'accertamento della sussistenza di reati in materia urbanistica ed edilizia. La questione è stata risolta in giurisprudenza con l'affermazione del principio secondo cui, in materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia, il giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del medesimo (cfr. anche riguardo alla sanatoria ma con portata di carattere generale, cass. Sez. 3, Sentenza n. 26144 del 22/04/2008 Cc. dep. 01/07/2008 Rv. 240728; Sez. 3, Sentenza n. 41620 del 02/10/2007 Cc. dep. 13/11/2007 Rv. 237995; Sez. U, Sentenza n. 11635 del 12/11/1993 Ud. dep. 21/12/1993 Rv. 195359, Borgia). Come precisato dalla sezioni unite con la sentenza Borgia da ultimo cit. non può ritenersi che, sussistendo l'accertata aporia dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale debba ugualmente concludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stata rilasciata la concessione edilizia, la quale nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell'atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a seguito della cui approvazione tale atto amministrativo viene emesso. E' di tutta evidenza allora (cfr. tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 46477 del 2017) come, in siffatti casi, il giudice penale abbia il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso e di accertare se l'opera sia conforme alla normativa urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del medesimo (Sez. 3, 22/04/2008 n. 26144, Papa, Rv. 240728), essendo chiaro che il giudice, accertando l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Rv. 234469). In altri termini, il conseguimento di un titolo edilizio abilitativo o anche sanante, non preclude l'esercizio delle competenze del giudice ordinario: il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Anche nei casi in cui, nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie, l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, cit., in motiv., nonché Rv. 195358-59). Queste ultime precisazioni lasciano comprendere come sia essenziale distinguere tra il piano amministrativo, in cui, come noto, rispetto all’atto amministrativo possono riscontrarsi vizi diversi ( innanzitutto di nullità piuttosto che di annullabilità) a seconda della tipologia della violazione, e quello giurisdizionale penale in materia urbanistica ed edilizia, dove, con riguardo all’interesse sostanziale tutelato viene in rilievo il pieno rispetto della disciplina urbanistica vigente, che non può trascurare anche i casi di non conforme, rispetto al riparto di competenze, deliberazione o approvazione di atti o strumenti urbanistici. Trattandosi di casi che ben possono anche essi incidere sulla configurazione o meno di determinate regolamentazioni normative del territorio. Del resto, non pare secondario rilevare come lo stesso legislatore, nel regolamentare il tema della efficacia di atti amministrativi viziati abbia ristretto alquanto l’ambito di quelli non annullabili ove adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, delimitando tale predetto ambito solo ai casi in cui “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. art. 21 octies comma 2 L. 241/90). Traendo le fila del riportato discorso, può concludersi nel senso che rispetto al piano penale considerato in rapporto alla normativa urbanistica e/o edilizia la la peculiarità del vizio dell’atto amministrativo se non osta, in sede penale, al giudizio obiettivo di non conformità urbanistica, può invece rilevare sul piano della soggettiva consapevolezza o meno dello stesso e delle sue incidenze negative sulla disciplina applicabile. Nel caso in esame, è comunque utile, per completezza, rilevare che non pare configurarsi una mera questione di incompetenza relativa tra adozione di un atto da parte della Giunta Comunale piuttosto che da parte del Consiglio comunale, bensì la più rilevante sostituzione di una procedura complessa ( con competenza del consiglio comunale e valutazione successiva da parte della regione) con altra “semplificata”, istituzionalmente riferita a profili modificativi del settore urbanistico ritenuti di rango minimale. Anche al di là di quest’ultima precisazione, inerente il caso concreto, dunque, va ribadito che la rivendicazione di una tipologia di vizio amministrativo afferente al piano della competenza non osta, in ogni caso, alla ricostruzione sul piano obiettivo del concreto ed effettivo quadro urbanistico vigente rispetto all’opera realizzata, pur in presenza di atti amministrativi formali. Altro aspetto significativo, nel caso in esame, riguarda le ragioni della rilevata non conformità urbanistica dell’opera, che i giudici hanno rinvenuto non solo nella circostanza della intervenuta realizzazione di varianti al PPE richiedenti, per il loro contenuto, ben altra procedura amministrativa complessa rispetto alla sola delibera di Giunta comunale, bensì anche, nelle argomentazioni del Commissario Straordinario del Comune di Latina assunte con delibera n. 205 del 24.5.2016 (cfr. pag. 15) che ha annullato le più volte citate ( in sentenze) delibere di Giunta Comunale n. 359 e 3 rispettivamente del 2012 e del 2013: con particolare riguardo alla stima della volumetria edificabile siccome stabilita in contrasto con il DM 1444/1968 art. 3 e con riferimento alla significativa precisazione del Commissario, riportata in sentenza, per cui “ la dotazione delle aree di standards non è assolutamente….pregiudicabile dalla normativa…anzi la finalità della norma regionale deve leggersi a garanzia della dotazione di standards stabiliti dalla normativa statale…”. Si tratta di argomenti che, in una doverosa lettura complessiva della sentenza, certamente integrano e completano la motivazione e rispetto ai quali nulla pare dedotto. Alla stessa stregua, del resto, di quanto si deve rilevare rispetto ad un ulteriore argomento illustrativo della rilevata non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, quale il riferimento al mancato rispetto degli indirizzi di legittimità in tema di volumi tecnici, nella parte in cui con la “variante” in questione si sono esclusi dal computo dei volumi edificati taluni spazi, quali androni, corpi scala etc., pur non trattandosi di volumi tecnici ( cfr. pag. 16 della prima sentenza). Ed in effetti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 7217 del 17/11/2010, dep. 2011, Rv. 249529), sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di necessaria correlazione con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Solo tali volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Per l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale; ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni). Dunque, è infondata ogni critica circa l’intervenuta ricostruzione della fattispecie edilizia di reato.
1.3. Le suesposte considerazioni confermano, in rapporto anche all’ulteriore tema della compartecipazione nel reato ex art. 481 cod. pen., la tesi della falsità della attestazione della conformità e regolarità urbanistica dell’opera.
1.4. A ciò si deve aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, emerge dalle due conformi sentenze ( a partire dalla prima, cfr. pag. 50 “in relazione alla falsa attestazione……che l’intervento edilizio progettato era conforme o compatibile con la disciplina urbanistica vigente e alla variante PPE di borgo Piave”), oltre che dalla lettura del capo di imputazione, che la predetta falsità non è limitata al solo tema del mancato rispetto delle distanze ( che dunque è solo uno degli aspetti) bensì, più ampiamente, al tema della mancanza di conformità dell’opera tutta rispetto alla disciplina urbanistica, come ricostruita sul rilievo della insussistenza di una corretta “variante” al Ppe del 1987 e quindi sulla sussistenza delle previgenti previsioni e disposizioni anche conformative presenti nel predetto PRG e correlato PPE del 1987, rispetto ai quali si pone in contrasto l’opera edilizia assentita con il permesso di costruire finale.
1.5. Consegue allora, che è insufficiente la tesi della mancata o inadeguata risposta alla deduzione difensiva sulla inesistente violazione della fascia di rispetto e delle distanze dall’asse viario, innanzitutto perché non attiene a tutti i contenuti, ben più ampi, della ritenuta falsità. A ciò si aggiungano, qui richiamandosi, le considerazioni sul tema già formulate nel paragrafo n. 1 sopra elaborato.
1.6. Residua, a questo punto, il profilo inerente la consapevolezza della falsità: che appare adeguatamente illustrato attraverso plurimi rilievi, anche contenuti nelle parti che, pur dedicate all’abrogato reato di abuso di ufficio, hanno ripercorso in via di fatto le competenze in materia edilizia del ricorrente ( cfr. ad es. pag. 35 della prima sentenza). Tanto in ragione del principio per cui la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), , Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487). Si faquindi riferimento, complessivamente, ai passaggi con cui i giudici hanno valorizzato non semplicemente il dato della qualità del Malvaso quale committente dell’opera che ha firmato la richiesta del permesso di costruire corredata della falsa attestazione, bensì anche le sue particolari conoscenze in materia, tali da renderlo certamente diverso da un comune cittadino e, piuttosto, un soggetto esperto: in ragione sia dell’avvenuto espletamento, da parte sua, della funzione di Vice Presidente della Commissione urbanistica comunale che indicò le linee guida da seguire per il calcolo della volumetria nelle aree dei delineati comparti edificatori e in cui rientrò quella di cui all’opera edilizia in parola, tra cui quelle riguardanti le contestate esclusioni di volumi edificatori ( statuizioni peraltro richiamate nelle 2 delibere di giunta Comunale illegittime), sia dell’esercizio della professione di costruttore edile e titolare della società di costruzione edilizia beneficiaria del permesso. Tutte qualità coerentemente in grado di far riconoscere quella che congruamente è stata definita dai giudici una macroscopica illegittimità sul piano urbanistico, come già sopra sinteticamente illustrata. Con riguardo all’invocato errore o buona fede, a questo punto, si tratta di rilevare come la suesposta ricostruzione appaia in linea con l’indirizzo giurisprudenziale per cui, la rilevanza dell'ignorantia legis scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente estendersi alla valutazione del processo formativo della sua volontà, per stabilire se il medesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto dell'illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata. Tale principio opera anche con riferimento alla norma extrapenale che va ad incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch'essa penale ai fini della disciplina dell'ignorantia legis, con l'effetto che l'errore - se scusabile - deve essere apprezzato come fattore di esclusione della colpevolezza, e ciò proprio in forza del disposto dell'art. 5 cod. pen., nel testo risultante dall'intervento del Giudice delle leggi, ed a superamento della previsione di cui all'art. 47 c.p., comma 3, che attiene più propriamente all'errore sulla norma extrapenale priva di funzione integratrice di quella penale. L'individuazione dei parametri di valutazione del principio della scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile, in difetto di una specifica indicazione del richiamato art. 5 cod. pen., non può che essere rimessa all'interprete, che deve fare leva, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, su considerazioni sistematiche e funzionali più generali. Il criterio di detta individuazione, per essere affidabile, non può che emergere dal raffronto tra dati oggettivi, che possono avere determinato nell'agente l'ignorantia legis circa l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere dell'error iuris. (Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251045 – 01). In questo complessivo quadro delineante le competenze conoscitive del ricorrente, il riferimento altresì, alla caratteristica del Malvaso quale committente che sottoscriveva la domanda con l’allegata falsa attestazione, sancisce sinteticamente ma in maniera eloquente il concorso quantomeno morale nel reato ex art. 481 cod. pen.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/2/2026