Cass. Sez. III n. 43607 del 17 novembre 2022 (CC 19 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Luzzo
Urbanistica.Sequestro manufatto abusivo e ordine sospensione lavori

Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale, non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale



RITENUTO IN FATTO
    
1. Con ordinanza in data 7 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme avente a oggetto una platea in cemento armato con quattro pilastri di forma irregolare, per una superficie totale di mq 279, nell’ambito del procedimento a carico di Roberto Luzzo per i reati di cui agli art. 44 lett. b), 110, 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Il ricorrente sostiene che il sequestro preventivo non poteva essere disposto perché l’opera edilizia era comunque assentita e solo parzialmente difforme. D’altra parte, non v’era alcun indizio per ritenere che si sarebbero sviluppate nuove volumetrie. Contesta la deduzione dei Giudici secondo cui, in costanza di sospensione dei lavori, aveva continuato a operare, perché, al limite, dalla comunicazione trasmessa al Comune in data 4 marzo 2022 si poteva desumere che aveva continuato fino a tale data, per giunta compiendo lavori di ripristino attraverso la demolizione di pilastri precedentemente realizzati. Sostiene che la sospensione dei lavori aveva fatto venir meno il periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha accertato che l’indagato era il committente dei lavori di realizzazione di un fabbricato in cemento armato adibito ad abitazione in zona sismica ed era dotato solo di una SCIA, senza elaborati grafici allegati e senza le comunicazioni di rito all’Ufficio tecnico regionale. Nel sopralluogo del 14 marzo 2022 gli operanti avevano verificato la demolizione dei pilastri e la totale difformità della platea rispetto al progetto assentito. Di qui il sequestro della platea, sussistendo sia il fumus dei reati contestati, circostanza non specificamente censurata dalla difesa, sia il periculum della prosecuzione dei lavori, circostanza invece censurata dalla difesa secondo cui la comunicazione della sospensione escludeva in radice il pericolo di prosecuzione.
L’assunto non ha alcuna consistenza. Innanzi tutto, la difesa ha sottoposto a critica solo una parte della motivazione, proponendo un’interpretazione alternativa in merito all’epoca della prosecuzione dei lavori, comunque anteriore alla presentazione della comunicazione della sospensione, che è inammissibile in questa sede in cui il limite cognitivo del giudice di legittimità è ristretto alla violazione di legge, ma ha ignorato la restante parte dell’ordinanza in cui si dà conto della natura impeditiva di questo sequestro per evitare la prosecuzione di lavori non corrispondenti all’assentito. La difesa ha molto insistito sull’incompatibilità della sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori con la prosecuzione, ma sul punto va ribadito il risalente orientamento di questa Sezione, sia pure enunciato in un caso di sospensione dei lavori da parte della Pubblica amministrazione, secondo cui il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale, non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale (Sez. 3, n. 1340 del 20/03/1996, Vicini, Rv. 204760-01; si vedano più recentemente Sez. 3, n. 30623 del 16/06/2022, Polizzi, non mass.; Sez. 4, n. 46491 del 21/10/2011, Accorsi, non mass.; Sez. 7, n. 14474 del 27/01/2005, Accioli, non mass.). Nel caso in esame, la sospensione volontaria delle opere, unita alle contestuali dimissioni del direttore dei lavori, non esclude la ripresa, ciò che il sequestro preventivo vuole per l’appunto impedire.  
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 19 ottobre 2022