 Cass. Sez. III n. 16728 del 29 aprile 2011 (CC. 13 apr. 2011)
Cass. Sez. III n. 16728 del 29 aprile 2011 (CC. 13 apr. 2011)
Pres. Gentile Est. Ramacci Ric. Di Fazio
Urbanistica. Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero 
In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie relativa a sequestro di edifici oggetto di lottizzazione abusiva)
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 Dott. Claudia SQUASSONI                                          Presidente
 Dott. Guida I. MULLIRI                                                Consigliere
 Dott. Giulio SARNO                                                    Consigliere
 Dott. Luca RAMACCI                                                  Consigliere Est.
 Dott. Santi GAZZARA                                                 Consigliere 
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da:
 1) DI FAZIO Loreta nata a Gaeta il 20/11/1958;
 2) TOSCANO Cosmo nato a Gaeta il 6/10/1954;
 - avverso l'ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina;
 - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
 - Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Sante Spinaci che ha  concluso per il rigetto del ricorso;
 - Uditi i difensori Avv. Vincenzo Macari del Foro di Formia e Ivan Montone del  Foro di Napoli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Latina rigettava le richieste  di riesame proposte nell'interesse di DI FAZIO Loreta e TOSCANO Cosmo e relative  al sequestro di alcuni edifici, in Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione  abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a  vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico. Entrambi venivano indagati anche  per il reato di violazione di sigilli.
 
 Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.
 
 Con un primo motivo di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di  motivazione, rilevando che il sequestro preventivo era stato disposto d'urgenza  dal Pubblico Ministero con decreto in data 16 giugno 2010, trasmesso al G.I.P.  il giorno seguente con richiesta di convalida e di emissione del decreto di cui  all'articolo 321, comma primo C.P.P..
 
 Aggiungevano che il sequestro veniva portato ad esecuzione dalla polizia  giudiziaria delegata in data 21 giugno 2010, mentre il G.I.P. emetteva, in  accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il proprio decreto di  sequestro il 28 giugno 2010.
 
 Affermavano, conseguentemente, che da tale scansione temporale derivava  l'inefficacia o l'inesistenza del provvedimento di sequestro, in quanto la  richiesta di convalida del 16 giugno 2010 riguardava un sequestro non ancora  eseguito, mentre all'esecuzione del 21 giugno 2010 non aveva fatto seguito  alcuna autonoma richiesta di convalida al G.I.P., il cui decreto del 28 giugno  successivo non sviluppava alcuna efficacia sanante rispetto alla precedente  ablazione ormai priva di efficacia.
 
 Osservavano che, sul punto, il provvedimento impugnato aveva omesso ogni  considerazione.
 
 Con il secondo motivo di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di  motivazione, lamentando che il sequestro aveva ad oggetto l'intera area e sette  diversi manufatti, uno dei quali già precedentemente sequestrato perché  realizzato in assenza di permesso di costruire ed oggetto di sentenza di non  luogo a procedere per intervenuta prescrizione e revoca del relativo sequestro  in data 18 dicembre 2009, con la conseguenza che l'esecuzione del nuovo  sequestro per lottizzazione abusiva veniva a costituire un bis in idem con  consequenziale caducazione del provvedimento di sequestro impugnato.
 
 Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 
 Occorre preliminarmente ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte  ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede  di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo)  esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di  cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di  legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione  meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).
 
 Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è fondato su una erronea lettura delle  norme sostanziali e processuali applicate e che il Tribunale del riesame ha  correttamente valutato la astratta configurabilità dei reati posti alla base del  provvedimento di sequestro trattandosi, palesemente, di un ipotesi di  lottizzazione abusiva, per di più eseguita in zona sottoposta a diversi vincoli,  nonché di violazione di sigilli.
 
 La stessa scansione temporale della vicenda processuale riportata in ricorso  evidenzia il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 321 C.P.P.  da parte del Pubblico Ministero e del G.I.P. e la conseguente legittimità del  provvedimento impugnato.
 
 Risulta infatti che il Pubblico Ministero ha emesso il decreto d'urgenza il 16  giugno 2010, chiedendo la convalida al G.I.P. il giorno seguente.
 
 Si è già avuto modo di precisare che il termine di 48 ore previsto dal comma  3bis dell'articolo 321 C.P.P., entro il quale il Pubblico Ministero deve  richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del sequestro e non  dall'adozione del provvedimento (Sez. III n.4871, 10 febbraio 2005).
 
 Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha  rilevato che l'eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la  convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina  l'inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi  delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 C.P.P. imponendo lui stesso il  vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce  presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da  parte del giudice, poiché non è possibile ritenere che l'esercizio del potere  attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla  sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Sez. III n. 15717, 15 aprile  2009; Sez. III n. 42898, 4 novembre 2004; Sez. III n. 16284, 7 aprile 2003; Sez.  VI n. 5023, 15 marzo 1996. V, anche Sez. V n. 21920, 8 giugno 2010).
 
 La legge, dunque, individua unicamente nella materiale esecuzione del sequestro  disposto d'urgenza il momento in cui cominciano a decorrere le 48 ore per la  richiesta di convalida, cosicché nulla logicamente impedisce al Pubblico  Ministero di richiedere la convalida prima che detto termine inizi a decorrere.
 
 I principi sopra richiamati vanno dunque ribaditi con l'ulteriore precisazione  che in materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso  di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida  al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del  provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di  richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi  a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso.
 
 Il termine di legge, pertanto, nella fattispecie risulta pienamente rispettato  dal Pubblico Ministero ed il provvedimento impugnato risulta emesso dal giudice  nei dicci giorni successivi.
 
 La misura reale era stata pertanto legittimamente disposta.
 
 La infondatezza caratterizza anche il secondo motivo di ricorso, poiché non  viene considerato che la lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile  in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che  tra loro possono concorrere (Sez. III n. 9307, 9 marzo 2011).
 
 La distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata  sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti  giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni  a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto  territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse  collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova  costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e  per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di  autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la  riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Sez. III n. 9446, 10 marzo 2010;  Sez. III n. 17663, 11 maggio 2005).
 
 La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di  edificazione senza permesso non può dunque spiegare i suoi effetti sul diverso  reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo  manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata  alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
 
 Va infine rilevato, con riferimento alle lamentate carenze motivazionali, che il  ricorso presentato al Tribunale del riesame non contiene alcun riferimento alle  vicende relative alla convalida del sequestro ed al rispetto dei termini, mentre  la questione relativa al preteso bis in idem viene incidentalmente sollevata,  unitamente ad altre considerazioni, per escludere l’attualità delle esigenze  cautelari che, al contrario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti sotto il  diverso e più ampio profilo della incidenza delle conseguenze antigiuridiche  delle violazioni urbanistiche anche dopo la ultimazione dei lavori, assorbente  rispetto ad ogni altra questione.
 
 I lamentati vizi sono, pertanto, palesemente insussistenti.
 
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni  indicate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del  procedimento.
 
 Così deciso in Roma il 13 aprile 2011
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 APR. 2011
 
                    




