Cass. Sez. III Sent. 559 del 9 gennaio 2008 (Ud. 21 nov.. 2007)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Ciminello
Urbanistica. Patteggiamento e condizionale subordinata alla demolizione

In caso di definizione del procedimento con il rito del c.d. patteggiamento previsto dall’art. 444 C.P.P. l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 C.P.P

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 16.12.2005, emessa ex art. 444 c.p.p. su richiesta delle parti, il giudice monocratico del Tribunale di Roma, sez. distacc. di Ostia, applicò a C.L., in relazione ai reati di cui a: A) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); B)D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 - 65 - 71 - 72, acc. in (OMISSIS) fino al (OMISSIS), la pena di mesi quattro e giorni venti di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, oltre demolizione del manufatto, con la sospensione condizionale subordinata alla demolizione di quanto abusivamente realizzato.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Proc. Gen. della Repubb. presso la Corte d'Appello di quella città e il difensore dell'imputata, denunciando entrambi con unico motivo la violazione dell'art. 444 c.p.p., per avere il giudice alterato i termini della concorde richiesta delle parti di applicazione della pena con il beneficio della sospensione senza limitazione o subordinazione alcuna.

I ricorsi sono fondati, risultando dal verbale di udienza (f. 14) che la richiesta di applicazione della pena era stata concordemente subordinata dalle parti alla pura e semplice concessione della sospensione condizionale della pena, non subordinata ad adempimento alcuno. Ne deriva che il primo Giudice, avendo subordinato la concessione della sospensione condizionale alla demolizione, ha, in questa parte, violato il patto intervenuto tra le parti e, di conseguenza, anche il preciso disposto dell'art. 444 c.p.p..

Pertanto, limitatamente a questa parte stessa (e non, come sostenuto dalla ricorrente, relativamente all'intera procedura, avendo il giudice per il resto esattamente recepito la parte essenziale e rilevante dell'accordo intervenuto tra le parti, oltre che disposto anche autonomamente la demolizione), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, potendo la subordinazione apposta alla sospensione condizionale essere eliminata direttamente da questa Corte, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Tale eliminazione riconduce in pieno il contenuto decisorio al negozio processuale, in conformità a quanto affermato costantemente da questa Corte (fin dalla non recente sent. Sez. Un. 11.5.1993, Zanlorenzi), secondo cui nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla anche a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 c.p.p..


P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione apposta alla sospensione condizionale della pena, subordinazione che elimina.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.