Cass. Sez. III n. 38005 del 17 settembre 2013 (Ud. 16 mag 2013)
Pres. Squassoni Est. Fiale Ric. Farieri
Urbanistica. Destinazione d'uso e strumenti di pianificazione
La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione dell’immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione. Essa, infatti, individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. Soltanto gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, possono decidere, fra tutte quelle possibili, la destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, poiché alle varie e diverse destinazioni, in tutte le loro possibili relazioni, devono essere assegnate - proprio in sede pianificatoria - determinate qualità e quantità di servizi. L’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando appunto la possibilità di una gestione ottimale del territorio.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/05/2013
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1506
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 46885/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
FARIERI GIUSEPPE N. IL 20/10/1972;
avverso la sentenza n. 233/2010 TRIBUNALE di MODICA, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Modica, con sentenza del 15.6.2012, ha affermato la responsabilità penale di Farieri Giuseppe in ordine ai reati di cui:
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), per avere effettuato il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato, originariamente destinato a "magazzino e locale tecnico" in "officina di elettrauto ed ufficio e deposito ricambi dell'attività di elettrauto" in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale vigente nel Comune di Ispica, che destinava la zona ad usi agricoli indifferenziati (zona E) - acc. il 5.2.2009);
al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 per avere iniziato la costruzione di una tettoia avente superficie di mq. 22,31, in pilastrini e travetti in ferro, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del Genio civile e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo ha condannato alla pena complessiva di Euro 12.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione della tettoia ai sensi del T.U. n. 380 del 2001, art. 98. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Farieri, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
la insussistenza e la inconfigurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), poiché l'intervento edilizio contestato (per il quale in data 19.3.2008 era stata presentata domanda di autorizzazione edilizia per manutenzione ordinaria e straordinaria) avrebbe riguardato un immobile "a destinazione libera", in quanto costruito in epoca anteriore sia all'emanazione delle norme che hanno introdotto l'istituto della licenza edilizia sia all'adozione del P.R.G. del Comune di Ispica, che ha posto le previsioni di zonizzazione che si assumono violate;
la illegittimità dell'ordine di demolizione della tettoia, erroneamente correlato alla contestata violazione della normativa antisismica;
la carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Solo il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, infatti, il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dallo stesso T.U. sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quale quella contestata nella fattispecie in esame vedi Cass., Sez. 3^: 3.7.2007, n. 37322, Borgia; 19.12.2003, n. 48685, Munafò; 17.1.2001, n. 317, Di Ienno; 15.3.1994, n. 3113, Campisi. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione in essa disposto, che va eliminato.
2. Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto. 2.1 La destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione dell'immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione. Essa, infatti, individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona. Soltanto gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, possono decidere, fra tutte quelle possibili, la destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, poiché alle varie e diverse destinazioni, in tutte le loro possibili relazioni, devono essere assegnate - proprio in sede pianificatoria - determinate qualità e quantità di servizi. L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto la possibilità di una gestione ottimale del territorio. Deve ricordarsi, comunque, che il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (ciò che si è appunto verificato nel caso in esame), tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistici (anche ai fini contributivi), stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria vedi Cons. Stato, Sez. 5^: 3.1.1998, n. 24 e 13.2.1993, n. 245; nonché Cass., Sez. 3^: 7.12.2006, n. 594/2007 e 22.11.2001, n. 45119.
2.2 Per individuare in concreto il mutamento della precedente destinazione d'uso, merita adesione il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa vedi, ad esempio, Cons. Stato, Sez. 5^:
24.10.1996, n. 1268 e 3.1.2001, n. 3 secondo il quale deve tenersi conto:
della destinazione indicata nell'ultima licenza o concessione edilizia relativa all'edificio vedi C. Stato, sez. 5^, 9.2.2001, n. 583 oppure della tipologia dell'immobile, dovendo considerarsi irrilevante la utilizzazione di fatto;
delle attitudini funzionali che il bene stesso viene ad acquisire attraverso l'esecuzione dei nuovi lavori.
La normativa da applicarsi all'intervento modificativo (anche per la determinazione del contributo di costruzione e per l'eventuale conguaglio del contributo originariamente versato) è quella vigente al momento in cui detto intervento viene attuato - in base al principio tempus regit actum - sicché può ritenersi "libero" soltanto il mutamento senza modifiche di carattere edilizio intervenuto nella vigenza della L. n. 1150 del 1942, come modificata dalla L. n. 765 del 1967, che non imponeva alcuna previa autorizzazione nel caso in cui il cambio di destinazione venisse attuato senza opere.
Nella fattispecie in esame, invece, il mutamento di destinazione è stato attuato in epoca successiva all'entrata in vigore sia della L. statale n. 10 del 1977 sia della normativa regionale e di quella comunale di recepimento, sicché per l'intervento effettivamente eseguito in nessun caso poteva intervenire alcun valido titolo abilitante, stante il contrasto con le previsioni di piano e, conseguentemente, con la determinazione degli standard. 3. Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non erano stati richiesti dalla difesa, sicché il Tribunale non aveva alcun obbligo di motivazione.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013