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Sez. 3, Sentenzan. 26119 del 10/06/2004 (Cc. 13/05/2004 n.00636 ) Rv. 228696
Presidente: Savignano G. Estensore: Novarese F. Imputato: Recchia. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Cassino, 19 agosto 2003).
EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione edilizia - Completamento a rustico - Nozione - Individuazione.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In materia edilizia, la esecuzione di un immobile a "rustico" si intende riferita all'avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/05/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 636
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 48732/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RECCHIA MARISELLA n. a Sora il 26 dicembre 1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino sezione distaccata di Sora del 19 agosto 2003.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese. Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Recchia Marisella ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino sezione distaccata di Sora in sede di esecuzione del 19 agosto 2003, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria in seguito a condono edilizio, deducendo quali motivi la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 31 della legge n. 47 del 1985, giacché, in base alla circolare ministeriale del 17 giugno 1995, per rustico deve intendersi l'edificio completato delle parti strutturali, ivi inclusa la copertura, il difetto di giurisdizione, poiché non era consentito al giudice disapplicare un atto amministrativo e la contraddittorietà della motivazione, in quanto sull'ordine di demolizione irrogato dal giudice penale non si forma il giudicato, sicché è errata l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui "la valutazione (dell'illegittimità della concessione) è già stata operata anche dai giudici di merito".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre procedere ad un'inversione dei motivi proposti, giacché, ove fosse condivisibile quello relativo al difetto di giurisdizione, sarebbe inutile la trattazione degli altri.
Tuttavia, secondo giurisprudenza costante (Cass. sez. 3^ 27 aprile 2000 n. 5031 rv. 216052 fra tante), avallata da una decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 22, Sadini ed altro rv. 214792), compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è il controllo dell'osservanza del limite temporale e della volumetria, il quale non costituisce esercizio di potestà riservata alla pubblica amministrazione, cui compete solo l'accertamento di tutti i requisiti per poter effettuare la c.d. sanatoria amministrativa. Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che l'ordine di demolizione non è suscettibile di passare in giudicato, ma la sua revoca si deve fondare su ragioni successive a quelle esaminate dal giudice della cognizione, in quanto quello di esecuzione resta vincolo dalla disapplicazione giurisdizionale id est dall'accertata illegittimità della concessione in sanatoria (Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 750 rv. 216565), anche se, a parere di questo collegio, il giudicato non può estendersi ad elementi nuovi o non considerati da quello di merito, neppure per implicito, sicché l'ultimo motivo è infondato ed, addirittura, rende inammissibile ogni istanza, poiché non è consentita la sanatoria parziale dell'immobile (cfr. ex plurimis Cass. sez. 3^ 7 ottobre 1998 n. 10500 rv. 211856). Esclusi ogni difetto di giurisdizione ed "incongruità" della motivazione, anche l'altra censura è palesemente infondata, poiché, secondo uniforme giurisprudenza di legittimità, amministrativa e penale, diligentemente elencata dal giudice dell'esecuzione (cfr. anche Cass. sez. 3^ 26 maggio 1999 n. 6548 rv. 213982), l'esecuzione del rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie, rendendolo funzionale, e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria, tanto più necessaria ove i "nuovi" condoni impongano limiti di cubatura per la sanabilità degli immobili, sicché, ove necessario, deve ritenersi richiesta pure la delimitazione dei singoli appartamenti al fine di accertare l'omesso superamento del limite di 750 me. applicabile a ciascuna unità immobiliare (sul punto relativo al computo della cubatura per singola unità mobiliare la giurisprudenza, tranne isolate pronunce, è costante vedi Cass. sez. 3^ 3 dicembre 1997 n. 9011 rv. 208862)
La circolare ministeriale non solo non può contrastare il chiaro tenore della legge, perché trattasi di fonte secondaria, ma è, in realtà, interpretata in senso ampliativo senza considerare nemmeno le altre emanate in tempi diversi, cui quella del 1995 fa riferimento, nonostante l'ambivalente espressione, secondo cui "il manufatto realizzato deve essere tale da definire la volumetria da sanare", non si ricolleghi all'altra in base alla quale "l'edificio deve essere completato nelle parti strutturali, ivi inclusa la copertura", giacché la prima attiene alla volumetria e non esclude ed anzi presuppone la tamponatura, mentre l'altra, concernente la struttura, si riferisce alla determinazione dell'altezza e del numero dei piani.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004