Cass. Sez. III n. 43807 del 24 novembre 2008 (Cc 5 nov. 2008)
Pres. De Maio Est. Teresi Ric. Pollone
Urbanistica. Modifica destinazione d’uso e competenza regioni

Nell'esercitare la loro competenza legislativa, pure a seguito della recente riforma dell'art. 117 della Costituzione operata dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, le Regioni devono comunque tenere conto delle disposizioni di principio poste dalla legge statale e il fatto che compete alla disciplina regionale anche la regolamentazione di casi in cui il mutamento di destinazione d'uso sia connesso a trasformazioni fisiche non implica che pure gli interventi edilizi siano totalmente rimessi alle Regioni. Il principio fondamentale nella materia appare, infatti, quello secondo cui la sottoposizione a un atto di consenso dell'amministrazione comunale del solo mutamento di destinazione d'uso senza esecuzione di opere edilizie (c.d. funzionale) è subordinato all'emanazione di apposite leggi regionali.

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